In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (fattispecie in tema di sinistro stradale).
NDR: in tal senso, ex multis, Cass. 17931/2019.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 2.5.2023, n. 11348
…omissis…
Fatti di causa
Con sentenza del 18.6.2014, il Tribunale di Chieti accertò la responsabilità esclusiva di Co.An. nella causazione del sinistro stradale avvenuto lungo la —, in prossimità dell’incrocio con la —, allorché S.M., alla guida di un motociclo, si era improvvisamente trovato dinanzi l’autocarro condotto dal predetto S. e di sua proprietà, intento ad effettuare una inversione a U, così inevitabilmente collidendo, cadendo rovinosamente per terra e riportando gravissime lesioni personali. Deceduto nelle more il convenuto Co.An., gli eredi di questi – S. e C.A. – in solido con la Vittoria Assicurazioni s.p.a. (che copriva l’autocarro per la R.C.A.), vennero condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dallo S. per Euro 364.811,00, nonché dei danni patrimoniali per Euro 184.895,00, mentre venne rigettata la domanda di D.P.M. (madre del danneggiato, che pure aveva avanzato richiesta risarcitoria da lesione del rapporto parentale). Propose quindi appello la Compagnia, contestando, tra l’altro, la sentenza laddove si era accertata l’esclusiva responsabilità del Co., e nella parte in cui era stato riconosciuto il danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa. S.M. e D.P.M. si costituivano, spiegando anche appello incidentale, rispettivamente contestando il quantum risarcitorio e il rigetto della domanda da lesione del rapporto parentale. Con sentenza del 22.4.2020, la Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame incidentale per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Co.An. e, in parziale accoglimento dell’appello principale, riformò la prima decisione, denegando il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, in favore dello S., per come liquidato dal Tribunale. Avverso detta sentenza ricorrono ora per cassazione S.M. e D.P.M., affidandosi a sette motivi, cui resiste con controricorso Vittoria Assicurazioni s.p.a., che ha pure proposto incidentale, sulla base di tre motivi, resistito con controricorso dai predetti S.M. e D.P.M.. S. ed C.A., nonché P.D. (moglie del primo, con lui evocata in giudizio nella sola qualità di esercente la potestà sui figli minori C.C. e C.M.), non hanno svolto difese.Ragioni della decisione
Ricorso principale.
1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 330 c.p.c., u.c., e degli artt. 137 c.p.c. e ss., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver il giudice d’appello rilevato l’inammissibilità del gravame della Compagnia, in quanto notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto Co.An. 1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c., nonché dell’art. 144, comma 1 cod. ass. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Corte d’appello ritenuto che la somma liquidata dal Tribunale quale danno da lesione della capacità lavorativa generica non fosse dovuta, in quanto mera duplicazione di quella già complessivamente liquidata a titolo di danno non patrimoniale. Sostiene, invece, che la liquidazione operata ineriva specificamente alla lesione da capacità lavorativa specifica, essendo stata commisurata al danno patrimoniale da lucro cessante. 1.3 – Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non essersi comunque espressa la Corte d’appello circa la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa. 1.4 – Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 152 c.p.c., comma 2, artt. 292,156 e 157 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità della propria impugnazione per tardività della notifica agli eredi del Co., nonostante questi, costituendosi, non l’abbiano eccepita. 1.5 – Con il quinto motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt. 156,157 e 292 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5), per aver il giudice d’appello sostenuto che non possa essere attribuita efficacia sanante alla costituzione delle parti a cui è stato notificato l’atto, “posto che i predetti soggetti (..) non hanno mai assunto la qualifica di eredi…“. I ricorrenti sostengono che, sul punto, la Corte territoriale abbia reso una motivazione meramente apparente e totalmente contraddittoria, perché se i pretesi eredi di Co.An. avevano effettivamente rinunciato all’eredità con atto del 12.12.2013, come pure accertato, ne discendeva che alla data del 20.5.2019 (termine indicato per l’integrazione del contraddittorio, a carico degli appellanti incidentali), non vi erano in realtà eredi a cui notificare l’atto; in caso contrario, la loro intervenuta costituzione nel giudizio d’appello, senza aver essi sollevato l’eccezione di nullità, aveva prodotto la sanatoria del vizio. 1.6 – Con il sesto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione dell’art. 154 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5), nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto ingiustificata l’istanza di proroga dei termini per la notifica proposta ex art. 154 c.p.c., in quanto frutto di una errata lettura delle risultanze processuali e/o di omessa valutazione del contenuto dei documenti prodotti in giudizio. 1.7 – Con il settimo motivo, infine, si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché falsa applicazione dell’art. 528 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), laddove il giudice d’appello ha ritenuto che l’unico rimedio possibile, e non adottato sin dall’inizio, sarebbe stato quello di chiedere la nomina di un curatore dell’eredità giacente, quale unico atto idoneo a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio: si tratta di decisione totalmente illogica e incompatibile con quanto prima ritenuto dalla stessa Corte d’appello e con le stesse risultanze processuali, neppure essendo noto se vi fossero beni ereditari. Ricorso incidentale. 1.8 – Con il primo motivo la Compagnia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Corte rigettato il primo motivo di appello principale, mediante il quale era stata chiesta la riforma della sentenza di prime cure, nella parte in cui si era ritenuta sussistente una responsabilità esclusiva di Co.An. in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa. 1.9 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la Corte omesso di pronunciarsi sulla domanda ritualmente avanzata dalla Compagnia per l’accertamento e la declaratoria della non spettanza allo S. della somma liquidata in primo grado a titolo di danno patrimoniale. 1.10 – Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Corte compensato al 50% le spese del secondo grado di giudizio tra gli appellanti incidentali ed essa Compagnia, condannando quest’ultima al pagamento a favore dei primi del restante 50%, nonostante l’avvenuta declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale. 2.1 – Per ragioni di ordine logico, ed anche per comodità espositiva, è opportuno affrontare anzitutto e contestualmente il primo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo del ricorso principale, perché essi investono questioni intimamente connesse; con il primo mezzo, in particolare, S.M. e D.P.M. censurano la decisione nella parte in cui non s’e’ rilevata l’inammissibilità del gravame principale della Compagnia per preteso difetto di vocatio in ius, mentre con i restanti, sotto vari profili, si censura la declaratoria di inammissibilità del proprio appello incidentale. 2.2 – Proprio in relazione a quest’ultima impugnazione, la Corte d’appello ha infatti rilevato che – ferma la ritualità dell’impugnazione incidentale nei confronti della omissis Assicurazioni, appellante principale costituita – la comparsa di risposta S.- D.P. dovesse essere notificata agli eredi di Co.An., rimasti contumaci, ex artt. 343 e 292 c.p.c., ed ha quindi assegnato termine per l’adempimento fino al 20.5.2019. Prima della scadenza del termine, gli appellanti incidentali chiesero alla Corte la proroga del termine per la notifica, stante la necessità di approfondire le ricerche sulla identificazione degli eredi di Co.An., ma la Corte stessa non la dispose; pertanto, il gravame incidentale in discorso venne notificato a S. ed C.A. (nonché a P.D., moglie del primo, già citato in proprio, ma entrambi investiti anche quali esercenti la potestà sui figli minori C. e C.M.) solo in data 5.6.2019, e quindi a termine scaduto. Tutti i predetti appellati, a questo punto, si costituirono in giudizio, eccependo però di aver rinunciato – in proprio e n.q. – all’eredità di Co.An., già con atto del 12.12.2013. La Corte d’appello, all’esito di tale sviluppo processuale, ha ritenuto l’inammissibilità del gravame incidentale per mancata notifica nel termine assegnato, benché di carattere ordinatorio, in quanto la richiesta di proroga avanzata dagli appellanti incidentali era ingiustificata, essendo peraltro irrilevante che gli evocati si fossero costituiti in giudizio, in quanto essi non erano mai divenuti eredi di Co.An. Nel contempo, ha anche parzialmente accolto l’appello principale della Compagnia, avendone implicitamente ritenuto l’ammissibilità. 2.3.1 – Occorre a tal punto mettere ordine nelle vicende processuali, per come emergenti dagli atti, posto che proprio sulla pretesa erronea valutazione della Corte aquilana circa le modalità della estensione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Co.An., gli odierni ricorrenti fondano le proprie doglianze, qui in esame. S’e’ già visto che il Tribunale di Chieti, con la prima decisione, aveva disposto la condanna in solido della Compagnia e di S. e C.A., questi ultimi nella qualità di eredi di Co.An.. Era infatti avvenuto che, deceduto quest’ultimo nelle more del giudizio di primo grado, il Tribunale ne aveva irritualmente dichiarato l’interruzione, atteso che il Co. era contumace e che, comunque, l’evento era stato dichiarato dal legale della Compagnia. Nondimeno, il giudizio era stato riassunto ad istanza degli attori S.- D.P., ed era dunque proseguito anche nei confronti degli eredi del Co., rimasti anche all’esito contumaci. Nel dispositivo della prima decisione, quindi, così il Tribunale tra l’altro stabilì: “… accerta e dichiara che il sinistro del — è da ricondursi a colpa esclusiva del convenuto Co.An.; condanna, in qualità di suoi eredi, C.S. e C.A., in solido con la Vittoria Assicurazioni s.p.a., al pagamento in favore di S.M….”. Allorché la Vittoria Assicurazioni propose l’appello principale, l’impugnazione venne notificata anche ai predetti (con le modalità di cui si dirà tra breve); S. ed C.A., infine, costituendosi nel giudizio d’appello – seppur solo a seguito della tardiva notifica del gravame incidentale – nulla dedussero (limitandosi a negare tout court la propria qualità di eredi) senza tuttavia impugnare il capo della decisione di primo grado che, al contrario, li aveva qualificati eredi del proprio padre, Co.An., e li aveva condannati in solido con la Compagnia al risarcimento del danno, nonostante avessero già rinunciato all’eredità con atto del 12.12.2013. Discende intuitivamente, da quanto precede, che su detta qualità è sceso il giudicato interno: S. ed C.A., quindi, sono da ritenersi, nel presente giudizio, eredi di Co.An.. 2.3.2 – L’intero percorso argomentativo spiegato al riguardo dalla Corte aquilana – anche per giungere alla declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale – è dunque gravemente erroneo, perché reso in evidentissima violazione del giudicato interno formatosi sul punto. Tuttavia, gli odierni ricorrenti principali non hanno svolto, col ricorso in esame, neppure una parvenza di censura al riguardo, avendo del tutto obliterato la questione, ed avendo quindi “inseguito” nel merito la ratio decidendi erroneamente adottata dal giudice d’appello sul punto, senza censurarne i presupposti. Infatti, s’e’ già visto che i predetti C., nonostante ritenuti dal Tribunale eredi del padre, ed in tale veste condannati al risarcimento del danno, non avevano proposto impugnazione sul punto; la questione è stata totalmente obliterata dalla Corte d’appello, almeno nella disamina delle modalità di instaurazione del contraddittorio sull’appello incidentale, ma nulla è stato rilevato, al riguardo, dagli odierni ricorrenti principali. Sotto altro profilo, se davvero S. ed C.A. non erano mai divenuti eredi di Co.An. (come pure si è chiaramente affermato nella sentenza qui impugnata), allora la Corte d’appello avrebbe dovuto pure inferirne la nullità della notifica del gravame principale della Compagnia in parte qua, ossia come effettuata nei loro confronti direttamente, ma ciò non è avvenuto; anche tale specifico errore non è stato denunciato dai ricorrenti principali, benché il giudice d’appello avesse pure ampiamente argomentato circa l’individuazione dei predetti C., quali eredi del padre, già nella sentenza di primo grado (si veda, in particolare, il par. 11.7 della sentenza impugnata). Essi ricorrenti, invece, si sono solo doluti della pretesa nullità della vocatio in ius effettuata dalla Compagnia, per essere stato l’appello principale proposto solo nei confronti degli eredi di Co.An., ma collettivamente ed impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto, ritenendo invece irrilevante che S. ed C.A. fossero stati meramente indicati nella relata di notifica. Di ciò si dirà meglio tra breve (par. 2.4.2). Ancora, sotto ulteriore profilo, la Corte d’appello ha dapprima affermato che S. e C.A. non erano eredi del padre, per poi contraddittoriamente confermare (dopo aver ridotto il quantum risarcitorio, in parziale accoglimento dell’appello della Compagnia) la sentenza di primo grado, che pure recava la condanna dei predetti, quali eredi dello stesso Co.An., in solido con la Compagnia medesima. In sostanza, la Corte abruzzese ha ritenuto S. ed C.A., ad un tempo, non eredi del padre (per dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale S.- D.P.), ma anche suoi successori a titolo universale (e quindi tenuti a risarcire i danni per cui è processo, seppur nella ridotta somma, come rideterminata). Anche su tale profilo, i ricorrenti S.- D.P. sono rimasti silenti. 2.4.1 – Discende da tutto quanto precede l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale, nonché la complessiva inammissibilità dei motivi dal quarto al settimo. 2.4.2 – Iniziando dal primo motivo – con cui, lo si ribadisce, si imputa alla Corte d’appello il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello principale per non corretta instaurazione del contraddittorio – va anzitutto esclusa la pretesa carenza di legittimazione ad impugnare in capo ai ricorrenti principali (come eccepito dalla Compagnia in controricorso), perché in teoria S. e D.P. ben possono aver interesse a far rilevare la nullità della sentenza, derivante, in ipotesi, dalla violazione del litisconsorzio necessario ex art. 144 cod. ass. La doglianza è però infondata, per almeno tre ragioni. In primo luogo, perché la Compagnia eseguì la notifica del proprio appello (anche) direttamente nei confronti di S. ed C.A., benché l’atto di gravame fosse stato formalmente confezionato contro gli eredi impersonalmente; in secondo luogo, perché – come già più volte detto – S. ed C.A. erano stati già identificati quali eredi di Co.An. (almeno) nel dispositivo della sentenza di primo grado; infine, perché essi si erano comunque costituiti nel giudizio di appello, anche se solo per resistere all’appello incidentale di S. e D.P. e seppur negando la qualità di eredi. Per effetto di tale costituzione, in particolare, se anche avesse potuto configurarsi una possibile nullità della vocatio in ius dell’appello principale (per come loro in concreto notificato), essa sarebbe rimasta comunque sanata, tanto più che i predetti C. nulla avevano sul punto eccepito. 2.4.3 – Passando al quarto motivo del ricorso principale, anche a ritenere che della tardiva notifica dell’appello incidentale ai contumaci (giacché eseguita solo il 5.6.2019, a fronte del termine fissato nel 20.5.2019) avrebbero potuto dolersi solo questi ultimi, che invece – costituendosi con comparsa del 18.9.2019 – nulla avevano dedotto anche a tal riguardo (così potendo restare sanato il vizio), la Corte d’appello ha superato l’argomento affermando che il comportamento processuale dei predetti C. era inidoneo a determinare un tale effetto sanante, giacché detto contegno può solo provenire dal soggetto legittimato: i C., ha proseguito il giudice del merito, non erano invece legittimati, perché non avevano mai assunto la qualità di eredi di Co.An.. Come s’e’ già visto, però, era vero proprio il contrario, per l’inequivoco giudicato interno formatosi sul punto, incompatibile con qualsivoglia rinuncia all’eredità eventualmente manifestata. Il motivo in esame è dunque inammissibile perché non investe tale decisivo profilo, incontrovertibilmente emergente dagli atti. 2.4.4 – Considerazioni in tutto analoghe possono svolgersi riguardo al quinto motivo: la motivazione della decisione impugnata non è affatto contraddittoria per i profili con esso denunciati (nel senso, cioè, che se i C. non erano eredi del padre, allora non vi erano eredi ai quali notificare, o, nel caso contrario, ben avrebbe potuto la loro costituzione in giudizio sanare il vizio della tardiva integrazione del contraddittorio), ma è errata in iure proprio perché – ai fini della decisione qui contestata – ha considerato (almeno) privi di legitimatio ad processum dei soggetti che, invece, ne erano indiscutibilmente dotati, tanto da subire contemporaneamente le conseguenze dell’azione (ossia, la condanna). Si tratta di vizio che non è stato ritualmente denunciato in questa sede, donde l’inammissibilità del mezzo in esame. 2.4.5 – Lo stesso può dirsi anche con riguardo al sesto e al settimo motivo, anch’essi inammissibili: da un lato, non v’era necessità di indagare alcunché circa l’individuazione degli eredi di Co.An., perché già individuati dalla sentenza di primo grado, sicché la proroga per la notifica – in termini assoluti – era comunque priva di giustificazione, a prescindere dall’incerta motivazione adottata dal giudice d’appello sul punto; dall’altro, nessuna necessità di nominare, addirittura, un curatore dell’eredità giacente (al fine di instaurare correttamente il contraddittorio, e per di più, per il solo appello incidentale) avrebbe mai potuto ipotizzarsi, come invece ritenuto dal giudice d’appello, ma per le ragioni più volte prima espresse, non certo per quelle qui esposte dai ricorrenti. Anche in tal caso, dunque, S.M. e D.P.M. non censurano gli erronei presupposti da cui muove la decisione impugnata, circa la qualità soggettiva rivestita da S. ed C.A., donde l’inammissibilità dei mezzi in questione. 3.1 – Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Si sostiene, con esso, che – anche al di là del nomen attribuito alla voce di danno in questione – non fosse revocabile in dubbio che la liquidazione sulla perdita di capacità lavorativa era stata riconosciuta sulla base dei parametri normalmente utilizzati dalla giurisprudenza al fine di calcolare il vero e proprio lucro cessante, posto che esso S. aveva chiaramente indicato che, prima del sinistro, svolgeva attività lavorativa come operaio e che, in seguito, non aveva più potuto farlo. Tuttavia, la Corte d’appello, sul punto, ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente considerato il danno da lesione della capacità lavorativa generica patita dallo S. come danno da lucro cessante, e ciò a seguito della inequivoca qualificazione operata, sul punto, nella relazione di CTU (si legge infatti in sentenza: “… il consulente d’ufficio (ha) valutato l’incidenza dei postumi permanenti descritti solo in termini di lesione della integrità psico-fisica sulle attitudini generiche al lavoro…“). Tuttavia, è invece consolidato l’orientamento per cui “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (così, ex multis, Cass. n. 17931/2019). Pertanto, risulta complessivamente smentito l’assunto del ricorrente, sul punto. 4.1 – Né tantomeno la questione della qualificazione della voce di danno in parola risulta superabile, nel senso voluto dal ricorrente S., al lume del terzo mezzo del ricorso principale, che è in parte infondato ed in parte inammissibile. Da un lato, infatti, la sentenza d’appello – riformando la decisione di primo grado sul punto – implicitamente ha negato la sussistenza di incapacità lavorativa specifica, stante la mancata ricognizione di una simile voce di danno da parte del CTU; dall’altro, essa ha rilevato che un eventuale ampliamento del quantum risarcibile, in proposito, avrebbe semmai potuto effettuarsi nell’ambito della personalizzazione del danno non patrimoniale, ma che ciò era impossibile, stante la dichiarata inammissibilità dell’appello incidentale. Pertanto, correlativamente, non è configurabile l’omessa pronuncia, e comunque una valutazione incrementale, quantomeno nel senso residuale evidenziato dalla Corte d’appello, non sarebbe oramai possibile, stante il giudicato formatosi sull’inammissibilità dell’appello incidentale, per effetto delle statuizioni prima adottate sui motivi dal quarto al settimo. 5.1 – Passando infine al ricorso incidentale, il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile laddove con esso si mira a rimettere in discussione l’accertamento sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente, com’è noto riservata, di regola, al giudice di merito. È invece infondato laddove si censura la pretesa violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, perché la Corte d’appello ha ben spiegato perché non potesse operare la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti, non potendo configurarsi la fattispecie del tamponamento (stante la spericolata manovra realizzata dal Co., idonea ad escludere ogni rilevanza alla ipotetica eccessiva velocità tenuta dal motociclo condotto dallo S.) e comunque accertando l’esclusiva responsabilità dell’assicurato. 6.1 – Il secondo motivo del ricorso incidentale è stato rinunciato dalla Compagnia in memoria, e di esso non mette dunque conto occuparsi. 7.1 – Il terzo motivo è inammissibile, perché la Compagnia non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, circa la liquidazione delle spese. Infatti, provvedendo appunto sulle spese, la Corte d’appello non ha affatto compensato al 50% quelle del grado (come mostra di aver inteso la ricorrente incidentale), ma dell’intero giudizio di merito, valutando la soccombenza complessiva della Compagnia, evidentemente prevalente. È quindi altrettanto evidente che un simile percorso logico-giuridico non è stato debitamente impugnato col mezzo in esame, donde la sua inammissibilità. 8.1 – In definitiva, sono rigettati il ricorso principale e l’incidentale. Le spese di lite del giudizio di legittimità vengono integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza. In relazione alla data di proposizione di entrambi i ricorsi (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF