Ai sensi dell’art. 2054 c.c “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Al riguardo va confermato che il superamento della presunzione di colpa ivi prevista non segue all’accertamento del comportamento, se del caso, colposo del pedone, dovendo invece il conducente del veicolo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
NDR: in tal senso Cass. n. 8663 del 04.04.2017.
Corte di Appello di Lecce, sentenza del 8.9.2023, n. 699
…omissis…
Con il primo motivo, l’appellante ritiene che il giudice abbia errato nel ritenere responsabile in via esclusiva il conducente del motociclo, risultando con evidenza dai filmati prodotti in giudizio che egli nell’occorso aveva tenuto una condotta di guida pag. 2/9 conforme alla normativa dettata dal Codice della Strada. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare adeguatamente il comportamento della sig.ra Gi. alla cui condotta imprudente doveva essere ascritta la verificazione del sinistro, quantomeno a titolo di concorso: a parere dell’appellante, dal contenuto del verbale redatto dalle autorità intervenute emerge chiaramente come sia stata la signora ad essersi accorta “tardivamente” dell’arrivo del motociclo e per tale motivo non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto, pur avendo tentato di accelerare l’andatura. Pertanto, il giudicante avrebbe dovuto indagare e valutare anche il comportamento del pedone, fermo restando che, pur prevedendo l’art. 2054 c.c. una presunzione di colpa del conducente del veicolo, ciò non preclude l’indagine sull’imprudenza e pericolosità del comportamento della vittima, eventualmente apprezzabile ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si rileva che, così come argomentato dal primo Giudice, l’appellante non ha in alcun modo assolto all’onere probatorio imposto dall’art. 2054 c.c. ai sensi del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”: com’è noto il superamento della presunzione di colpa ivi prevista non segue all’accertamento del comportamento, se del caso, colposo del pedone, dovendo invece il conducente del veicolo dimostrare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (ex multis, Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 8663 del 04.04.2017). Nel caso di specie parte appellante non ha fornito alcun elemento di prova utile in tal senso, anzi, all’esito dell’istruttoria, sono emersi elementi che depongono in senso contrario agli assunti della Compagnia.
Ed invero, dalla visione del filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza, poste all’esterno dell’esercizio commerciale da cui usciva la Gi., emerge che ella attraversava la strada guardando prima a destra e a sinistra al fine di verificare se stessero sopraggiungendo dei veicoli, tant’è che si spostava sulla destra al fine di evitare pag. 3/9 un autovettura che, proveniente da sinistra, si accingeva a parcheggiare. Emerge altresì che la stessa, subito dopo, veniva colpita violentemente dal motociclo, che procedeva ad alta velocità, considerato lo stato dei luoghi, e non poneva in essere neppure un tentativo di frenata.
A fronte di tali riscontri oggettivi, nessuna rilevanza in senso contrario può essere attribuita alla ricostruzione del sinistro effettuata nel verbale in atti dagli agenti intervenuti, secondo cui la signora “nel tentativo di raggiungere il marciapiede opposto, tardivamente si accorgeva del motociclo in transito non potendone di conseguenza evitare l’investimento”: il filmato in atti evidenzia invero inequivocabilmente l’inevitabilità del sinistro da parte del pedone, ma non per disattenzione da parte di quest’ultimo, bensì per essere il motociclo arrivato ad una velocità tale da non poter essere visto prima. Né emerge in alcun modo che la sig. Gi., avendo avuto percezione del sopraggiungere del veicolo, anziché arrestarsi, abbia inopinatamente e imprudentemente accelerato la marcia.
Il motivo va pertanto rigettato.
Con il secondo motivo la deducente si duole che il giudice non abbia valutato correttamente l’intero materiale probatorio a sua disposizione. Ebbene, l’appellante sostiene che i testimoni escussi, Er. e Ca. non potevano ritenersi credibili poiché riportavano una dinamica del sinistro del tutto differente rispetto a quella risultante dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza. Più precisamente, la teste Er. riferiva che l’attrice stava attraversando via (omissis) quando veniva impattata violentemente sul lato sinistro da un motociclo che stava impennando; parimenti il teste Ca. riferiva di una moto che impennando andava a sbattere sulla Gi.. Inoltre, l’appellante evidenzia che il testimone Ca. era da ritenersi del tutto inattendibile poiché avrebbe mentito sui suoi rapporti con la vittima del sinistro: il testimone, infatti, non solo si dichiarava indifferente ma, durante l’escussione, parlava della Gi., come se fosse una persona a lui estranea, omettendo di riferire che era sua suocera, avendo il Sig. Ca. una relazione con una delle figlie della signora, come emerso in differente procedimento giudiziale nel quale veniva ascoltato proprio nella qualità di genero della Gi.. Per tali ragioni, il primo giudice avrebbe dovuto porre a base della propria decisione unicamente il contenuto del video prodotto dalle telecamere di pag. 4/9 videosorveglianza e non anche quanto emerso dalle testimonianze fin qui descritte, poiché del tutto inattendibili.
Anche questo motivo risulta destituito di fondamento e merita il rigetto.
Ed invero, la dinamica del sinistro risulta ricostruita dal primo Giudice sostanzialmente sulla base di quanto emerso dal filmato, che, a suo dire, evidenziava una condotta di guida dell’investitore non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, oltre che il mancato compimento da parte di quest’ultimo di qualsivoglia manovra di emergenza. Il Tribunale ha argomentato che anche le dichiarazioni testimoniali confortavano la predetta ricostruzione (“..Anche i testi oculari Er. Ma. e Ca. Pa. hanno confermato che l’attrice aveva quasi ultimato l’attraversamento della via (omissis) quando veniva colpita da uno scooter che, provenendo da una strada laterale, si era immesso su via (omissis)..” v. pag. 3 della sentenza) , sulla base della quale il giudicante ha ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, argomentando che egli non aveva fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nessuna rilevanza in tal senso risulta viceversa attribuita all’ulteriore condotta riferita dai testi, ovverosia al fatto che prima del sinistro il motociclista ponesse in essere una manovra di impennamento (vedi pag. 4 della sentenza).
Ne consegue che, non avendo il primo Giudice valorizzato dichiarazioni testimoniali dirette alla descrizione di una dinamica diversa rispetto a quella già emergente dal filmato, le censure mosse dall’appellante nei confronti dell’attendibilità dei testi debbono ritenersi irrilevanti.
Ad ogni buon conto giova osservare che, da un attento esame delle riprese della telecamera, emerge che, al momento dell’impatto, la ruota anteriore del motociclo era sollevata da terra, anche se non risulta ben chiaro se la moto stesse effettivamente impennando o se detta posizione sia ascrivibile all’urto.
Il motivo va pertanto rigettato.
Con il terzo motivo di appello, l’impresa assicuratrice lamenta che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato le emergenze della c.t.u. medico-legale secondo cui la Sig.ra Gi. è affetta, tra le altre patologie, da una forma di “parkinsonismo iatrogeno”. Ebbene, secondo la deducente, in considerazione del fatto che detta pag. 5/9 patologia provoca difficoltà nei movimenti e nel mantenimento dell’equilibrio, nonché tremore agli arti superiori e inferiori, emergerebbe con evidente ovvietà che l’anziana, al momento del sinistro, pur nella consapevolezza dell’arrivo del motociclo e dunque dell’imminente pericolo, non riusciva ad evitare l’impatto perché non aveva avuto la capacità di misurare bene le sue forze a causa della malattia. In tal senso il suo comportamento non poteva che essere considerato determinante nella causazione del sinistro.
Anche quest’ultimo motivo è infondato e va rigettato.
Ebbene, premesso che il c.t.u. non ha riscontrato né relazionato su alcuno di detti sintomi pur avendo visitato la Gi. e nell’elaborato prodotto vi è un semplice riferimento a detta patologia perché comunicata al medico legale dalla figlia della signora, il fatto che l’anziana sia affetta da detta patologia, in assenza di ulteriori riscontri e stanti le evidenze emergenti, ancora una volta, dal filmato non assume alcuna rilevanza nel senso indicato dall’appellante: ed in effetti le immagini mostrano chiaramente che la signora cammina, sia pure lentamente, ma con movimenti regolari e continui, procedendo in maniera prudente e accorta, senza esitazioni. Ne consegue che non vi è prova che le condizioni della sig. Gi. derivanti dalla malattia abbiano in alcun modo influito sulla verificazione del sinistro.
Il motivo va dunque rigettato.
Tanto premesso, va ora esaminato l’appello incidentale.
Con unico motivo, la difesa della Gi. lamenta che il giudice di prime cure abbia operato un’errata quantificazione delle spese di lite, liquidando i compensi in misura pari al minimo tabellare: a parere dell’appellante, essendo stata la domanda attorea integralmente accolta, la liquidazione più congrua ed idonea risultava essere invece quella corrispondente ai valori medi. Inoltre, il giudice non avrebbe liquidato alcun compenso per la fase connessa all’istanza di provvisionale pur presentata e accolta in corso di giudizio e neppure quella inerente l’istanza ex art. 186 quater c.p.c. Infine, ha errato anche nel non applicare alcun aumento percentuale, pur dovuto, essendo due i procuratori di parte attrice.
L’appello incidentale risulta infondato e merita il rigetto.
pag. 6/9 Ebbene, giova rammentare che lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell’operare la liquidazione delle spese è limitato dall’individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: ciò significa che, entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell’esercizio del suo potere discrezionale “contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Nel caso di specie il giudice di prime cure non è sceso al di sotto della soglia minima, ma ha applicato precisamente il parametro inerente tale valore, liquidazione che non può essere considerata meritevole di censura per il sol fatto che la domanda attorea sia stata integralmente accolta, come sostiene l’appellante incidentale. A giudizio della Corte tale liquidazione appare peraltro congrua tenuto conto delle caratteristiche della causa, che ha trovato agevole soluzione: il quadro probatorio è apparso da subito chiaro e univoco; non sono emerse questioni giuridiche di particolare complessità né vi erano contrasti giurisprudenziali in ordine alle stesse; anche la fase istruttoria si è svolta in maniera regolare e non ha richiesto attività difensiva particolarmente impegnativa o articolata.
Quanto alla mancata liquidazione delle fasi inerenti, l’una, all’istanza di provvisionale e, l’altra, all’istanza ex art. 186 quater, si noti che nessuna di queste è individuata dalla disciplina vigente quale fase autonoma e separata dovendosi intendere come parte integrante del procedimento principale per il quale l’art. 4 D.M. n.55/2014 individua specificamente le fasi di “studio della controversia”, “introduttiva del giudizio”,
“istruttoria” e “decisionale”: i procedimenti scaturenti da dette istanze non hanno alcun carattere di autonomia e dunque la loro liquidazione non può che ritenersi ricompresa in quella complessiva delle spese di lite.
Infine, quanto alla mancata applicazione di un aumento percentuale dovuto poiché i procuratori di parte attrice erano due, giova rammentare quanto previsto dall’art. 8 D.M. n.55/2014, ai sensi del quale “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo pag. 7/9 avvocato”. Non solo, dunque, non vi è alcun obbligo in capo al giudice di applicare qualsivoglia aumento percentuale, ma anzi risulta espressamente previsto che nella liquidazione delle spese, non è possibile far ricadere sulla parte soccombente il peso della scelta di parte vittoriosa di farsi assistere da più di un legale.
L’appello incidentale va pertanto rigettato.
In ragione della soccombenza reciproca, la Corte ritiene congruo compensare tra le parti nella misura di un quarto le spese di lite del presente grado, con condanna di omissis S.p.A. alla rifusione della parte restante, liquidata come in dispositivo sulla base dei valori di legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30 gennaio 2013 e gli appelli sono respinti va dato atto – ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza, a carico della parte appellante e appellante incidentale dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce omissis rigetta l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa per un quarto tra parti le spese del presente grado di giudizio e condanna omissis S.p.A. al pagamento in favore di Gi. Ge. dei residui tre quarti delle spese, liquidate per l’intero in euro 5.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%; dà atto della sussistenza dell’obbligo a carico della parte appellante e appellante incidentale di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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