Qualora il conducente, dopo essersi fermato, abbia poi superato il segnale di STOP, immettendosi nella carreggiata, senza prestare la dovuta attenzione al veicolo che sopraggiungeva a notevole velocità (nella specie una moto), in tal modo costituendo un ostacolo al passaggio di quest’ultima (il cui conducente, proprio a causa dell’elevata velocità, frenava in maniera maldestra e perdeva il controllo della motocicletta), va confermato un concorso di responsabilità (nella specie 70% in capo al primo e 30% in capo al secondo, il motociclo).
Corte di appello di Bari, sentenza del 28.9.2023, n. 1425
…omissis…
L’appello del sig. Pa. appare, per quanto di ragione, fondato.
L’unica testimone diretta dell’incidente, signora Bi. Ma., nella immediatezza dei fatti riferì agli agenti di P.M. che l’autovettura condotta dal sig. Di. si era fermata allo Stop e che la moto condotta dal Pa. viaggiava a velocità sostenuta. La testimone, ascoltata poi dal Giudice, pur non ricordando quanto era successo, ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce alla dichiarazione resa a suo tempo agli agenti.
Le risultanze istruttorie fanno altresì emergere che la Polizia Municipale, intervenuta sul luogo del sinistro, contestò al sig. Di. di avere mancato di “ottemperare integralmente a quanto disposto dalla segnaletica verticale e orizzontale”.
Le lunghe tracce di frenata e di scarrocciamento del motociclo condotto dal sig. Pa. e le conseguenze del sinistro, con i danni gravissimi alle persone (in particolare al sig. Pa.) e alle cose (sia al motociclo condotto dal sig. Pa., sia all’autovettura del sig. Di.) evidenziano che la moto condotta dal Pa. doveva tenere una notevole velocità di marcia e che proprio la velocità abbia avuto un ruolo preponderante nella dinamica dell’incidente e nella gravità delle sue conseguenze. La responsabilità del sig. Pa. in ordine alla determinazione del sinistro appare quindi evidente.
Tuttavia, la condotta del Di. non è esente da censure.
Come detto, all’odierno appellato è stata contestata la non integrale ottemperanza al segnale di stop, con verbale della Polizia municipale che non risulta essere stato impugnato.
Pertanto il Di., dopo essersi fermato, aveva poi superato il segnale di stop immettendosi perpendicolarmente sul Longomare Pe., senza prestare la dovuta attenzione alla motocicletta che proveniva (sebbene a notevole velocità) da sinistra, in tal modo costituendo un ostacolo al passaggio di quest’ultima il cui conducente, proprio a causa dell’elevata velocità, frenava in maniera maldestra e perdeva il controllo della motocicletta.
Infatti, se anche il Di. avesse notato la motocicletta in questione dopo avere superato la linea dello stop, egli avrebbe dovuto fermarsi ovvero liberare senza indugio la sede stradale, ed invece è accaduto che al passaggio della moto si trovasse nel mezzo della strada, in tal modo rendendo inevitabile lo scontro tra i veicoli.
Tenuto conto della dinamica del sinistro, dunque, la Corte ritiene di attribuire al Pa. una percentuale di responsabilità pari al 70% e al Di. quella del 30%.
Detto questo, si deve quantificare il danno.
A tal fine, occorre richiamare la relazione tecnica del CTU, dott. Gi. So., le cui conclusioni sono prive di vizi ed appaiono condivisibili.
L’ausiliario del Giudice ha accertato che il Pa. in conseguenza del sinistro ha subito una invalidità permanente tra il 60% ed il 62%, oltre ad una ITT di giorni 88, e ha affermato che si sono rese necessarie le spese documentate dal Pa. (pari ad € 4.303,00).
La Corte ritiene congrua la quantificazione del 61% quale danno da invalidità permanente (operando la media tra il 60 ed il 62 indicati dal CTU), invalidità che si può valutare, applicando le tabelle milanesi attualmente vigenti e tenuto conto dell’età del danneggiato (32 anni alla data del sinistro), in € 563.063,00; a tale somma vanno aggiunti € 8.712,00 a titolo di ITT per giorni 88 ed € 4.303,00 per spese riconosciute come necessarie, per un totale di € 576.078,00 (euro cinquecentosettaseimilasettantotto/00).
Con riferimento alla ridotta capacità lavorativa generica, il cui risarcimento viene richiesto dal sig. Pa. solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado, si osserva che di essa (peraltro nel caso di specie solo parzialmente incisa dall’incidente, secondo il giudizio del CTU) si tiene conto nella quantificazione del danno non patrimoniale che, come è noto, è onnicomprensiva.
Né può essere riconosciuta la personalizzazione del danno (peraltro nemmeno specificamente richiesta dal Pa.), stante il principio giurisprudenziale secondo cui: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Corte di Cassazione Civile, Sezione 6 – 3, Ordinanza 15/10/2020-4/3/2021 n. 5865). E nel caso di specie non si ravvisano anomalie che inducano a ritenere il pregiudizio subito dal sig. Pa. diverso da quello normalmente conseguente una invalidità di grado eguale a quella subita dal danneggiato.
Al sig. Pa. deve dunque essere liquidata, all’attualità, la somma di € 172.823,40 (euro centosettantaduemilaottocentoventitre/40), pari al 30% di 576.078,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
In tal senso deve essere accolto l’appello e riformata la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La spese di CTU rimangono a totale carico degli appellati.
Quanto all’appello della sig.ra Pi., lo stesso è infondato.
E’ infatti da condividere la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere un giudicato in ordine alla domanda proposta dalla odierna appellante.
Come innanzi accennato, la sig.ra Pi. aveva introdotto un giudizio risarcitorio nei confronti del sig. Di. e della Allianz, per i danni subiti al motociclo di sua proprietà, innanzi al Giudice di Pace di Bari, che con sentenza 12295/2009 aveva rigettato la domanda perché non provata. La sentenza era stata appellata dalla Pi. innanzi al Tribunale di Bari, che con la sentenza n. 1167/2016 rigettava l’appello. Entrambe le sentenze entravano nel merito della vicenda, ritenendo non provata la dinamica del sinistro così come prospettata dalla signora Pi.. Avverso la sentenza del Tribunale di Bari la Pilolla aveva proposto ricorso per Cassazione, che era stato dichiarato inammissibile con Ordinanza n. 25253/17. Tra le parti si era dunque formato il giudicato, in ordine alla vicenda dell’incidente in questione.
Oggi la sig.ra Pi., affermando che il presente giudizio si è svolto non solo nei confronti di Di. e di Allianz, ma anche nei confronti di Pa. e di Fondiaria Sai, pretende che il Giudice si pronunci, nuovamente, sulla richiesta di risarcimento del danno a carico di Di. e Allianz.
Tale iniziativa costituisce però un tentativo di rimettere in discussione la questione di merito sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità già definita dal Giudice di Pace di Bari con la sentenza 12295/2009, passata in giudicato, al fine di giovarsene, si ripete, nei soli confronti delle altre due parti che già avevano partecipato a quel giudizio.
Ciò, non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche sotto il profilo formale, avendo la signora Pi. già dinanzi al Tribunale rinunciato alla domanda proposta nei confronti del Pa. e dell’Assicurazione che garantiva per la RCA il motociclo dallo stesso condotto.
Appare quindi del tutto corretto il rilievo del primo giudice secondo cui è stata la stessa Pi. a limitare “l’oggetto del presente giudizio allo stesso già definito con sentenza passata in cosa giudicata, ovvero nell’accertamento della responsabilità di Ma. Di. nella determinazione dell’identico sinistro e della sua obbligazione di risarcimento del danno quale responsabile civile in uno a quella dell’impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada”.
Pertanto, trattandosi dell’identica questione già definita in ordine alle stesse parti, l’appello della sig.ra Pi. deve pertanto essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite nei confronti della parte costituita Allianz SpA, che debbono essere poste a suo carico.
Altresì, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione, deve essere revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello stato (deliberata in favore della sig.ra Pi. dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia in data 21/7/2020 sulla istanza 2683/20), ai sensi dell’art. 136, co.2, DPR 115/02, in quanto l’impugnazione è stata proposta con colpa grave con riferimento alla questione del giudicato, tanto più a seguito della rinuncia alla domanda nei confronti di Pa. e Allianz già dichiarata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari omissis disattesa ogni altra domanda ed eccezione delle parti, così provvede: accoglie per quanto di ragione l’appello di Pa. Pi. e per l’effetto condanna gli appellati Di. Ma. e Allianz s.p.a. al pagamento, in favore di Pa. Pi. dell’importo di € 172.823,40 (euro centosettantaduemilaottocentoventitre/40), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo; condanna gli appellati Di. Ma. e Allianz s.p.a., in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’Er., essendo il Pa. ammesso al patrocinio a spese dello stato, e liquidando le predette spese, quanto al primo grado, in € 10.577,00 per compenso, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, e quelle del presente grado di appello in € 7.494,00 per compenso, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge; pone le spese di CTU, in solido, a carico degli appellati Di. Ma. e Allianz s.p.a.; rigetta l’appello di Pi. An.; revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello stato di Pi. An. deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia in data 21/7/2020 (istanza 2683/20); condanna l’appellante Pi. An. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’appellata costituita Allianz SpA, liquidandole in € 6.353,00 per compenso, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge; dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell’appellante Pi. An. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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