Con l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (D. Lgs il 28.02.2023 del correttivo (D. Lgs n. 164/2024), in vigore dal 26.11.2024, è stata abrogato il
capo III bis – Del procedimento sommario di cognizione (introdotto dall’art. 51 comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009) perché sostituito (o, potremmo anche dire, confluito) nel
capo III quater – Del procedimento semplificato di cognizione.
Nella sostanza, il
procedimento semplificato prende il posto, nell'impianto codicistico, del vecchio
procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss., ora abrogati), con alcune differenze che saranno sinteticamente illustrate in calce ad ogni articolo.
Potremmo dire che, con l’intento di rendere più efficiente il sistema processuale, il legislatore della riforma ha adottato lo schema del processo sommario di cognizione quale schema processuale di riferimento.
Per conseguenza, poco cambia in rito, irca la forma della domanda, nei processi per mala sanità.
Sebbene i profili processuali fossero estranei ai temi trattati nel volume “
Le responsabilità sanitarie”(fatta eccezione per le novità introdotte dalla legge Gelli-Bianco), si ritiene utile offrire al lettore uno schema di raffronto tra le norme abrogate e quelle in vigore a seguito della riforma Cartabia.
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Art. 702 bis c.p.c. (abrogato)
Forma della domanda e costituzione delle parti
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica,
la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
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Art. 281 decies c.p.c.
Ambito di applicazione
Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645
Art. 281 undecies
Forma della domanda e costituzione delle parti
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero(3).
Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma(2) |
A norma dell'
art. 281-decies, il procedimento semplificato va – obbligatoriamente - adottato nelle seguenti ipotesi:
- quando i fatti di causa non sono controversi;
- quando la domanda è fondata su prova documentale;
- quando la domanda è di pronta soluzione;
- quando la domanda richiede un'istruzione non complessa.
In tutti questi casi, non sussiste alcuna discrezionalità in capo all'attore, sia nel caso che si tratti di controversia di
competenza monocratica, sia di
competenza collegiale (mentre
il vecchio rito sommario, ora abrogato, postulava sempre la facoltà di scelta in capo all'attore e non poteva trovare applicazione nelle controversie di competenza collegiale).
Il secondo comma dell'art. 281-decies delinea, poi, l'altra caratteristica fondamentale del rito semplificato, stabilendo che l'attore è altresì
libero di scegliere di introdurre il giudizio secondo le forme del procedimento semplificato, in tutti casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, anche ove non ricorrano i presupposti del comma precedente.
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Art. 702 ter c.p.c. (abrogato)
Procedimento
Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti(5).]
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Art. 281 duodecies
Procedimento
Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.
Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281 undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.
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Una volta instaurato il contraddittorio il giudice deve, ai sensi dell'
art. 281-duodecies comma uno, verificare la sussistenza dei presupposti posti alla base della scelta del rito semplificato. Ove tali presupposti non ricorrano, oppure la lite o l’istruzione probatoria sia ritenuta complessa, il giudice deve disporre con
ordinanza non impugnabile la
prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario.
Ove il giudice ritenga corretta la scelta di rito il giudice dovrà valutare se la causa è matura per la decisione o meno. Nel secondo caso, ammetterà i mezzi di prova rilevanti e fisserà l’udienza per la loro assunzione come avviene nel rito ordinario. Quindi, diversamente, da quanto accadeva nel vecchio rito sommario – ove il giudice, poteva procedere "
nel modo più opportuno" agli atti di istruzione rilevanti – nel nuovo rito semplificato la modalità di assunzione dei mezzi di prova non si discosta da quanto avviene dal rito ordinario.
| Art. 702 quater c.p.c. (abrogato)
Appello
L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
Art. 281 terdecies
Decisione
Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281 sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275 bis.
La sentenza è impugnabile nei modi ordinari. |
Diversamente dall'abrogato rito sommario, il nuovo processo semplificato
viene definito con sentenza (e non con ordinanza), impugnabile secondo i modi ordinari.
A cura dell'avv. Pasquale Santoro