Un insegnante della scuola pubblica, che nel tempo libero indossava anche la toga dell'avvocato, si è trovato nei guai: dieci giorni di sospensione per aver seguito alcune cause contro il Ministero dell'Istruzione, suo stesso datore di lavoro.
Il Dirigente Scolastico (ex Preside) era a conoscenza che il docente esercitasse la professione forense e non aveva mai revocato l'autorizzazione già concessa, ma di fronte a quelle cause "scomode" era scattata la contestazione disciplinare.
Il professore-avvocato non si è arreso e ha portato la vicenda in Tribunale.
La sentenza
Con l'Ordinanza n. 12204/2025, la Cassazione ha dato ragione al docente. I giudici hanno chiarito che:
- Nessuna incompatibilità automatica esiste tra insegnamento e professione forense, anche se il legale si trova a patrocinare contro il Ministero dell'Istruzione;
- L'autorizzazione del dirigente scolastico fa fede finché non viene formalmente revocata: non basta un "malumore" del Dirigente Scolastico una richiesta di chiarimenti per bloccare il docente;
- Le sanzioni disciplinari devono poggiare su regole esplicite, non su divieti impliciti introdotti a posteriori.
Attenzione, però: la Cassazione ha ricordato che il conflitto di interessi resta sempre vietato.
Quindi sì alle cause contro l'Amministrazione, ma non se riguardano direttamente l'Istituto di appartenenza o situazioni in cui l'insegnante/avvocato ha un interesse personale diretto.
Conclusioni
Questa decisione offre un messaggio chiaro:
- I docenti-avvocati possono continuare a esercitare la libera professione, purché abbiano un'autorizzazione valida e rispettino orari, decoro e imparzialità;
- Le scuole, dal canto loro, devono rilasciare autorizzazioni precise e, se necessario, revocarle in modo formale, evitando di "inventare" divieti dopo i fatti.