L'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), prevede la possibilità per il Questore di adottare misure di carattere cautelare – quali la possibilità di sospendere o revocare la licenza - nei confronti di locali o esercizi pubblici ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza collettivi.
Ma fino a che punto può spingersi questo potere? È possibile chiudere un locale per fatti accaduti al di fuori di esso, magari coinvolgendo soggetti estranei all'attività?
Nell'articolo in commento analizziamo la possibilità di disporre la chiusura del locale, anche nel caso in cui le condotte penalmente rilevanti (ad esempio, episodi di spaccio, risse, aggressioni) siano avvenute al di fuori dello stesso, anziché al suo interno.
LA RATIO DELL'ART. 100 T.U.L.P.S.: MISURA PREVENTIVA E NON SANZIONATORIA
Prima di esaminare nel dettaglio la rilevanza delle condotte esterne, è fondamentale inquadrare la natura e lo scopo dell'art. 100 T.U.L.P.S.
Seppure tale intervento sia comunemente percepito come una forma di sanzione, in realtà riveste una funzione prettamente preventiva, finalizzata a scongiurare il consolidarsi o il reiterarsi di situazioni che possano agevolare reati o, comunque, turbare gravemente la tranquillità pubblica.
Si tratta di un provvedimento cautelare e non di una sanzione penale e, pertanto, non richiede una preventiva condanna giudiziaria, né la dimostrazione della responsabilità penale del gestore[1], essendo sufficiente un quadro indiziario o fattuale che evidenzi la situazione di pericolosità.
Non è necessario un coinvolgimento diretto del gestore, ma occorre riscontrare un ruolo, anche solo passivo, dell'esercizio nella produzione del pericolo, come ad esempio la condotta omissiva del titolare o del personale che, seppure a conoscenza di episodi delittuosi o di soggetti abitualmente pericolosi, non adottino alcuna misura di prevenzione (notiziando le Forze dell'Ordine, rafforzando i controlli interni, prendendo provvedimenti verso clienti violenti); in tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che persino atteggiamenti di mera indifferenza o "quieta convivenza" con soggetti criminali possono giustificare il provvedimento.
LA RILEVANZA DI FATTI CRIMINOSI AVVENUTI ALL'ESTERNO: IL NESSO DI COLLEGAMENTO CON IL LOCALE
L'articolo 100 TULPS stabilisce che:
"Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio quando il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica o il buon costume. Nei casi più gravi, la licenza può essere revocata."
La norma non specifica espressamente che i fatti debbano verificarsi all'interno del locale. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento può essere adottato anche per episodi avvenuti nelle immediate vicinanze dell'esercizio, se esiste un collegamento tra l'attività e i fatti pericolosi.
Alcuni esempi concreti includono:
- Risse e aggressioni nei pressi del locale: se un locale diventa un punto di aggregazione abituale per soggetti, che poi danno luogo a scontri violenti sulla pubblica via, anche se la rissa si verifica dopo l'uscita dal locale;
- Spaccio di droga nelle vicinanze: se viene accertato che il locale è frequentato da soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti e che l'attività criminosa si estende nelle strade adiacenti;
- Uso del locale come punto di ritrovo per soggetti pericolosi: anche se non vi sono specifiche violazioni all'interno dell'esercizio, il fatto che il locale sia abitualmente frequentato da persone pregiudicate o ritenute pericolose;
- Fatti criminosi commessi da soggetti non avventori: anche quando gli episodi di violenza o criminalità coinvolgano soggetti non clienti del locale, magari perché resta aperto fino a tarda notte, attirando persone dedite a traffici illeciti o a comportamenti violenti.
Ai fini della legittimità del provvedimento cautelare hanno rilevanza, quindi, anche episodi riconducibili a soggetti che non possono essere considerati avventori del locale e ad atti di violenza avvenuti nelle adiacenze dello stesso (recentemente Cons. Stato n. 3422/2024 e T.A.R. Bologna, n. 30/2025).
Ad esempio, il provvedimento potrebbe essere giustificato riguardo ad un ristorante situato in una piazza dove spesso avvengono risse o aggressioni notturne, se il locale contribuisce, anche indirettamente, alla creazione di un contesto pericoloso, magari rimane aperto fino a tarda notte senza controlli.
Doveroso sottolineare che anche un solo, e singolo, episodio, ove particolarmente grave, può essere posto a base della misura della sospensione in esame (T.A.R. Napoli n. 6090/2020; T.A.R. Toscana, n. 482/2022).
DURATA E RINNOVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
La sospensione o la chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S. è generalmente temporanea. La durata non è fissata in termini di giorni prestabiliti dalla legge, ma rimessa alla discrezionalità del Questore, che la calibra alla luce della gravità e della reiterazione dei fatti. Alcuni profili da considerare:
- Chiusura per quindici, trenta o sessanta giorni: sono periodi ricorrenti nella prassi, ma possono anche essere adottate misure più brevi o più lunghe a seconda dell'intensità del pericolo.
- Rinnovo o proroga della misura: se, dopo la riapertura, si verificano nuovi episodi, il Questore può disporre una ulteriore chiusura, ovviamente motivata da fatti sopravvenuti;
- Revoca della misura: qualora vengano meno le ragioni di pericolo per l'ordine pubblico (ad esempio, l'esercente adotta efficaci misure di sicurezza o cambia radicalmente tipologia di attività), il Questore può valutare la revoca o la cessazione anticipata della sospensione.
CONCLUSIONI
L'articolo dimostra come un locale possa subire un provvedimento di sospensione anche se gli episodi critici avvengono all'esterno e coinvolgono soggetti estranei alla clientela. La chiave sta nel collegamento tra l'attività del locale e la situazione di pericolo per l'ordine pubblico: non conta solo ciò che avviene all'interno, ma anche l'impatto che il locale ha sull'ambiente circostante.
Il titolare di un locale deve prestare attenzione non solo alla propria gestione interna, ma anche alle dinamiche che si sviluppano intorno ad esso, adottando misure di prevenzione adeguate per evitare di essere considerato un elemento di rischio per la sicurezza pubblica.
Il principio cardine è l'equilibrio tra la libertà di iniziativa economica e la salvaguardia della sicurezza collettiva: quando la seconda risulti messa seriamente in pericolo, il Questore può legittimamente utilizzare questo strumento incisivo, ma sempre sorretto da adeguata motivazione, proporzionalità e comprovate esigenze di pubblica sicurezza.
NOTE
[1] Il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 non si correla, sanzionando eventuali omissioni, alla possibilità, più o meno effettiva, del titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali o di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, ma si collega alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e la pubblica moralità, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente, venendo precipuamente in rilievo, nella ratio del legislatore, l'effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall'altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte. (T.A.R. Cagliari n. 110/2024, n. T.A.R. Milano n. 420/2024)
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.