INTRODUZIONE
Il deposito telematico: croce e delizia di ogni avvocato, da un lato supporto indispensabile per una più puntuale ottimizzazione dei tempi e, dall'altro, motivo di ansia ed agitazione in attesa della sua lavorazione, e contestuale accettazione, da parte della Cancelleria preposta.
Quando si intende perfezionato il deposito?
Sul punto, torna, ancora una volta la Cassazione, con la pronuncia n. 27654/2022, con la quale aveva ritenuto non provato il deposito in primo grado di un ricorso, e successiva riassunzione (per aver deposito in un fascicolo sbagliato), in quanto manchevole della produzione telematica della 3 e 4 pec; di qui, un percorso motivazionale che merita di essere richiamato.-
IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA CASSAZIONE
(A)
I QUATTRO TIPI DI RICEVUTE
Nella disciplina del deposito telematico vengono in questione quattro ricevute pec che l'avvocato deve ottenere perché possa ritenersi completato la relativa procedura; in sintesi:
1) la prima pec è la ricevuta di accettazione, la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro al destinatario;
2 ) la seconda pec è la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario;
3) la terza pec, recante la dizione "esito controlli automatici", informa il depositante dell'esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno ricevuto il messaggio pec contenente la "busta telematica";
4) infine, il quarto messaggio pec che si vede recapitare il depositante attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, da parte della cancelleria; ed in seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono - e solo allora - visibili all'interno del fascicolo telematico.
(B)
I CONTROLLI AUTOMATICI
Come detto i depositi subiscono dei controlli automatici formali (attinenti, ad esempio, l'indirizzo del mittente, il formato del messaggio, le dimensioni del messaggio)che possono produrre potenziali anomalie, tipo: WARN: anomalia non bloccante, consiste in segnalazioni tipicamente di carattere giuridico; ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito; FATAL: eccezione non gestita o non gestibile.
In sintesi, mentre le anomalie WARN ed ERROR consentono, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l'atto (oppure suggerire eventuali ulteriori attività da compiersi) quella FATAL è, invece, bloccante, non consentendo al cancelliere alcuna operazione.
(C)
IL MOMENTO IN CUI SI PERFEZIONA IL DEPOSITO
Come detto, il perfezionamento del deposito è dunque condizionato al superamento dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali e dall'accettazione della Cancelleria, in quanto solo in questo momento "[...] il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti [...]" ( sul punto Cass. n. 28982 del 2019).
CONCLUSIONI
Per la Cassazione, quindi, se il perfezionamento "cronologico" del deposito va retrodatato al momento del deposito dell'atto e della ricezione delle prime due pec (questo affinchè l'atto processuale possa considerarsi tempestivo[1]), il momento in cui il deposito si perfeziona "strutturalmente" va individuato a quello immediatamente successivo all'esito positivo dei successivi controlli automatici e ricezione della terza e quarta pec.
In definitiva: in assenza della terza e della quarta pec, non può ritenersi che il primo deposito si sia perfezionato, giacchè non risulta che il deposito abbia superato nè i controlli automatici, nè quelli manuali.
NOTE
[1] Ex plurimis Cass. 12422/2021.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile