Va confermato che in tema di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, la produzione della fattura delle riparazioni non basta ad assolvere l’onere probatorio se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione. In tema di risarcimento danni da incidente stradale è specifico onere dell’attore , nella qualità di persona che ha subito il danno alla propria autovettura , coltivare le necessarie istanze istruttorie volte alla dimostrazione della esatta dinamica dei fatti, del tipo di impatto tra i due veicoli e della precisa collocazione dello stesso, così da consentire al giudicante di valutare la compatibilità delle voci di riparazione descritte fattura con i danni verosimilmente riconducibili all’urto subito (nella specie la parte appellante non ha articolato mezzi di prova sulla quantificazione del danno né ha chiesto la testimonianza del soggetto che ha emesso la fattura).
NDR: in senso conforme Cass. 20/07/2015 n. 15176, nonché app. Firenze 28/10/2022 n. 2421 e Trib. 31/01/2017 n. 1763.
Tribunale di Roma, sentenza del 27.9.2023, n. 13646
…omissis…
In primo luogo, deve essere considerata errata la motivazione della sentenza resa in primo grado che ha respinto la domanda sotto il profilo della carenza di legittimazione ad agire per il mancato perfezionamento del contratto scritto di cessione del credito.
Ed invero gli attori hanno agito in qualità di cessionari del credito e, come condivisibilmente rilevato dall’appellante, il contratto di cessione del credito è a forma libera E si perfezione in forza del solo consenso.
In ogni caso si osserva che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell’azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l’azione “ab origine”, indipendentemente dal momento in cui si verifichi (Sez. 2, Sentenza n. 26769 del 18/12/2014).
Nel merito la parte appellante ha sostenuto la fondatezza della domanda quale desumibile, in primo luogo, dalla sottoscrizione del modello CA.; con riferimento alla quantificazione del danno, essi consisterebbero nel danno materiale al mezzo di proprietà, inteso quale danno alla parte meccanica e alla carrozzeria, pari ad € 9.656,52 come da fattura di riparazione di “XX”, nonché nei danni derivanti dalla necessità di noleggiare altra vettura per il periodo della riparazione, danni pari ad €. 1.645,60 come da fattura della “YY”.
Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017) in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni.
Il convenuto non ha fornito una adeguata prova contraria, essendosi limitato a sostenere che il fiduciario incaricato dalla Compagnia non aveva potuto effettuare la necessaria perizia di riscontro, dal momento che per il veicolo del preteso responsabile civile risulta sporta denuncia di furto in data 24.10.13 (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado Genertel). Ha anche esposto che il veicolo del responsabile, in tre mesi, è risultato coinvolto in ben tre sinistri, oltre quello per cui è causa, tutti a breve distanza l’uno dall’altro (16.06.2012 – 16.09.2012 – 18.09.2012 e 28.09.2012)
Questi elementi nulla dicono nel merito del sinistro; l’impossibilità di periziare il mezzo non conduce ad un accertamento di falsità della ricostruzione e neppure il fatto che il responsabile ha avuto altri sinistri, sia pure a breve distanza, costituisce un elemento da solo in grado di superare il valore probatorio del Ca..
Tanto premesso, si osserva, tuttavia, che manca adeguata prova della quantificazione del danno.
A sostegno della richiesta la parte appellante ha allegato alcune foto di scarsa qualità dalle quali non è possibile distinguere neppure con approssimazione gli effetti del sinistro. Risulta, poi, allegata una fattura non quietanzata.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato (Cassazione civile, sez. VI , 20/07/2015 n. 15176) che in tema di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, la produzione della fattura delle riparazioni non basta ad assolvere l’onere probatorio se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione (nel medesimo senso Corte appello Firenze sez. III, 28/10/2022, n.2421; Tribunale Roma sez. XII, 31/01/2017, n.1763).
In tema di risarcimento danni da incidente stradale è specifico onere dell’attore , nella qualità di persona che ha subito il danno alla propria autovettura , coltivare le necessarie istanze istruttorie volte alla dimostrazione della esatta dinamica dei fatti, del tipo di impatto tra i due veicoli e della precisa collocazione dello stesso, così da consentire al giudicante di valutare la compatibilità delle voci di riparazione descritte fattura con i danni verosimilmente riconducibili all’urto subito..
La parte appellante non ha articolato mezzi di prova sulla quantificazione del danno né ha chiesto la testimonianza del soggetto che ha emesso la fattura.
Allo stesso modo sulla base della sola fattura non può dirsi assolto l’onere probatorio del danno da fermo tecnico, il cui riconoscimento richiede la prova della necessità di ricorrere ad un mezzo sostitutivo e la prova dei giorni in cui il veicolo sarebbe stato sottratto alla disponibilità del proprietario.
L’appello, pertanto, deve essere respinto e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello così provvede: respinge l’appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €. 2.000,00 per compensi oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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