Anche in carcere si ama. La Consulta lo ha detto chiaramente, un giudice lo ha applicato, il DAP lo sta organizzando. Nasce cosi, tra sentenze e circolari, il diritto dei detenuti alla loro dimensione piu privata: l'affettività e la sessualità.
IL FATTO
Proprio qualche giorno fa, come vedremo, il Dap ha diffuso delle linee guida per garantire momenti di intimità ai detenuti; queste linee guida arrivano dopo piu' di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2024 e da un recentissimo provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, che ha riconosciuto ad un detenuto in Alta Sicurezza, recluso nel carcere di Parma, la possibilità di incontrare la propria moglie in una stanza riservata, senza controlli visivi del personale.
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La sentenza n. 10 del 2024 della Corte Costituzionale ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per il mondo carcerario, stabilendo che i detenuti hanno diritto ad avere momenti di intimità, anche sessuale, con il coniuge, il partner o il convivente stabile, senza la presenza a vista della polizia penitenziaria, a meno che non ci siano specifici motivi di sicurezza. Secondo la Consulta[1], infatti, vietare sempre e comunque i colloqui intimi significa infliggere ai detenuti e ai loro affetti una sofferenza inutile e ingiustificata, che nulla ha a che vedere con la funzione della pena. Non si può pensare che il carcere debba cancellare affetti, relazioni e legami familiari: questi fanno parte dei diritti fondamentali della persona, tutelati anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
IL CASO DEL DETENUTO DI PARMA
Un detenuto nel Carcere di Parma aveva chiesto nel marzo 2024 di poter incontrare la moglie, in intimità, senza essere osservato dagli agenti. La direzione del carcere aveva negato, sostenendo che non c'erano stanze idonee e che il regime di Alta Sicurezza lo impediva; assistito dal suo avvocato, Pina Di Credico, ha presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, ottenendo una pronuncia favorevole – fra le primissime in Italia[2]- che gli ha riconosciuto di incontrare la moglie, in modo privato.
LE LINEE GUIDA DEL DAP
Ad oltre un anno dalla storica sentenza della Corte, l'11 aprile 2025 il DAP ha emanato una circolare che detta le prime linee guida[3] operative per rendere effettivo questo diritto.
Gli incontri[4] potranno durare fino a due ore e sostituiranno i colloqui ordinari. Il beneficio e riservato solo a rapporti affettivi stabili (coniugi, uniti civilmente, conviventi more uxorio) e non si applica ai detenuti sottoposti a 41-bis, a chi si trova in isolamento disciplinare o e stato sanzionato per droga, cellulari o armi.
Le camere affettive dovranno avere letto, servizi igienici e garantire privacy, pur nel rispetto della sicurezza. I costi di biancheria e igiene saranno a carico del partner. Gli istituti attrezzati sono per ora solo 32, con un avvio graduale in alcuni istituti pilota.[5]
UNA SVOLTA…UMANA
Fino ad oggi, in Italia, i rapporti affettivi e sessuali per i detenuti erano un tabù, relegati fuori dal perimetro delle mura carcerarie. Gli incontri con i propri cari erano possibili, sì, ma solo in ambienti comuni, sotto lo sguardo vigile — e inevitabilmente inibente — degli agenti di polizia penitenziaria.
La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale rappresenta, invece, una vera svolta di civiltà. Una svolta, appunto, profondamente umana.
Perché riconoscere al detenuto la possibilità di vivere, anche se in modo limitato e controllato, momenti di intimità con il partner non significa banalizzare la pena o sminuire la sicurezza carceraria. Significa, piuttosto, ricordare che la persona detenuta resta, comunque, una persona: con affetti, desideri, relazioni, dignità.
La Corte Costituzionale, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia e, da ultimo, il DAP con le sue linee guida, sembrano finalmente indicare una direzione comune: quella di un carcere che punisce, certo, ma che non disumanizza. Un carcere che non si limita a custodire i corpi, ma che riconosce e tutela anche i legami e i sentimenti.
Non sarà semplice applicare questi principi in una realtà penitenziaria spesso afflitta da spazi inadeguati e carenze strutturali. Ma ogni passo in questa direzione è un passo che restituisce dignità, umanità e, forse, anche una maggiore possibilità di reinserimento sociale a chi sta scontando la propria pena.
Perché la vera sicurezza, quella che dura nel tempo, nasce anche da qui: dal rispetto per l'umanità di chi sta pagando il proprio debito con la giustizia, ma non ha perso — né deve perdere — il diritto ad amare ed essere amato.
NOTE
[1] Allo stesso tempo, la Corte mostrava consapevolezza delle difficoltà concrete che l'attuazione di questo principio comporterà, soprattutto in un sistema penitenziario già segnato da cronici problemi di sovraffollamento e scarsità di risorse. Per questo richiamava espressamente lo "sforzo organizzativo" che l'Amministrazione penitenziaria sarà chiamata a compiere per conciliare esigenze pratiche e rispetto dei diritti fondamentali.
[2] Se ne registra un'altra per un detenuto del Carcere di Terni.
[3] Si tratta di istruzioni pratiche rivolte ai direttori delle carceri, per disciplinare lo svolgimento dei cosiddetti "colloqui intimi" tra detenuti e partner stabili.
[4] Secondo le nuove regole, questi incontri potranno durare fino a due ore e sostituiranno, in pari numero, i colloqui ordinari mensili già previsti. Non tutti i detenuti, però, potranno accedere a tale beneficio: la circolare limita infatti i colloqui intimi esclusivamente ai rapporti affettivi stabili, riconoscendo il diritto solo ai coniugi, ai partner uniti civilmente o ai conviventi more uxorio. Sarà compito del direttore del carcere accertare la sussistenza di un legame affettivo serio e di una convivenza pregressa, anche richiedendo documentazione e dichiarazioni congiunte.
Sono esclusi dal beneficio i detenuti sottoposti al regime di 41-bis, coloro che si trovano in isolamento disciplinare e chi sia stato sanzionato per possesso di droga, cellulari o armi improprie.
Gli incontri dovranno svolgersi in locali appositamente attrezzati: delle vere e proprie "camere affettive" dotate di letto e servizi igienici, pensate per ricreare – per quanto possibile – un ambiente domestico. La privacy sarà garantita, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza: la porta rimarrà solo accostata e la sorveglianza sarà esclusivamente esterna.
Biancheria e prodotti per l'igiene saranno a carico del partner, ma tutto verrà ispezionato all'ingresso. Dopo ogni colloquio, le stanze dovranno essere pulite e sanificate.
[5] Considerata la scarsità di spazi adeguati nelle carceri italiane, la circolare prevede criteri di priorità, riservando inizialmente il beneficio ai detenuti che non godono di altri permessi e che scontano pene lunghe. Ad oggi, solo 32 istituti penitenziari risultano già attrezzati o in grado di adattarsi in tempi brevi. L'avvio concreto partirà dunque da alcuni istituti pilota (tra cui Brescia, Trento, Civitavecchia, Bologna, Napoli Secondigliano e Firenze Sollicciano), mentre per gli altri serviranno interventi strutturali complessi. Non si esclude, infine, che alcuni detenuti possano essere trasferiti in carceri dotate di questi spazi, per consentire loro di esercitare effettivamente il diritto agli affetti.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.