In tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. Pertanto, è onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui al reclamato ristoro, con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (fattispecie in tema di azione nei confronti dell’assicurazione per accertare l’inadempimento contrattuale della stessa nel pagamento della somma dovuta per il furto della propria l’autovettura).
NDR: in tal senso Cass. 8/1/1987 n. 17 e 4/3/1978 n. 1081.
Corte di Appello di Bari, sentenza del 19.7.2023, n. 1186
…omissis…
Con atto di citazione omissis per accertare l’inadempimento contrattuale della Compagnia di Assicurazione nel pagamento della somma di € 9.200,00 per il furto della propria l’autovettura omissis.
I motivi di doglianza dedotti dall’odierno appellante riguardano principalmente sia la mancata acquisizione del fascicolo relativo al giudizio per ATP da parte del giudice di primo grado, che la valutazione della relazione peritale e la conseguente carenza di prova.
L’appellante deduce che la richiesta di acquisizione del fascicolo dell’ATP sarebbe stata avanzata nelle memorie istruttorie ex art. 183 6° comma c.p.c. n. 1 e 2, nel verbale di udienza, e reiterata nelle note conclusionali, senza che giudice di prime cure avesse provveduto su tale richiesta.
In tal modo, senza il fascicolo, sarebbe giunto ad una conclusione errata, o, comunque, diversa a quella a cui è giunto il CTU, Ing. Di Ba..
Ciò premesso, la materiale produzione della relazione svolta in sede di ATP non è soggetta ad alcun vaglio di ammissibilità, fermo restando il potere del giudice di disporre accertamenti supplementari.
La valutazione della relazione di accertamento tecnico preventivo rientra tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l’accertamento dei fatti di causa, che non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, o la rituale produzione della parte interessata, essendo sufficiente che quel giudice l’abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 05/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 09/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 17990 del 07/09/2004).
Sicché le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, i relativi allegati avrebbero potuto essere prodotte dalla parte attrice nel giudizio di primo grado e, in tal caso, potevano essere considerate legittimamente acquisite, indipendentemente da un formale provvedimento di ammissione, tanto più che nella fattispecie si trattava di produzione documentale, la quale non esige un provvedimento autorizzativo giudiziale.
In ogni caso, la parte appellante ha depositato agli atti la relazione dell’ing. omissis e il Giudice ha ampiamente esposto le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le conclusioni (pag. 4 della sentenza di primo grado).
Difatti, nella motivazione il giudice di primo grado ha evidenziato che il CTU aveva basato le proprie affermazioni circa la data e l’orario del presunto furto non su rilevazioni satellitari bensì su semplici deduzioni prive di riscontro oggettivo e contrastanti con le rilevazioni del sistema satellitare installato sull’autovettura.
Ciò detto omissis. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, peraltro ribadito dalla recente decisione n. 30656/2017, che colui che agisce per l’adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533; nonché Cass. n. 826/2015). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di ulteriormente precisare, in tema di assicurazione contro i danni, che il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
Pertanto, è onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui al reclamato ristoro, con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081).
Nella fattispecie, l’attore ha dato solo prova della proprietà del mezzo nonché dell’operatività della garanzia in relazione al periodo temporale in cui si sarebbe verificato a suo dire l’evento dannoso.
Tuttavia, la mera denuncia di furto, in presenza di contestazione sull’an della verificazione del rischio assicurato, come nel caso in questione, non è sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio non rivestendo, la denuncia, alcun valore probatorio assoluto circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo la provenienza delle dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale, oltre a poter essere apprezzabile come elemento di valenza indiziaria, unitamente ad altri elementi, che nel caso in questione sono del tutto assenti.
In particolare, non risulta provato l’an debeatur, ossia le modalità di attuazione dell’asserito furto dell’autovettura assicurata che non è stato adeguatamente dimostrato, che sarebbe avvenuto in pieno giorno e in prossimità dell’abitazione dell’attore, senza che sono provate o rilevate tracce di danneggiamento per l’asporto della vettura, come per esempio, l’eventuale rottura di vetri o altri espedienti, trattandosi di autovettura chiusa regolarmente a chiave.
La denuncia è stata presentata alle ore 20.59 del 17.05.2013 presso i Carabinieri di omissis, poiché l’appellante ha dichiarato che si sarebbe accorto del furto dell’autovettura parcheggiata sotto la sua abitazione solo al suo rientro verso le 20.30, senza specificare ulteriori elementi, come per esempio come si fosse allontanato dalla propria abitazione per così tanto tempo senza il proprio mezzo e, soprattutto, non ha provato se l’autovettura fosse stata effettivamente chiusa a chiave come asserito nella denuncia.
In sintesi, non vi è prova specifica delle circostanze di tempo, luogo, regolare chiusura del mezzo da parte dell’ultimo utilizzatore del veicolo, come pure incerta risulta la data e l’ora della scoperta dell’asserita sottrazione dell’auto ad opera di ignoti.
Quindi, la circostanza che in data 17.05.2013 l’attore ha denunciato formalmente presso la Stazione dei Carabinieri il furto patito ad opera di ignoti, con il certificato di chiusa inchiesta, secondo costante giurisprudenza (dalla quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare), non sono elementi sufficienti, poiché non provano l’effettiva verificazione di quanto denunciato, in quanto si sostanzia in una mera dichiarazione della persona che asserisce aver subito il fatto di reato e come tale non è assistita da efficacia probatoria, tantomeno privilegiata.
Al contrario, la società convenuta, sin dal suo primo scritto difensivo, nel richiedere il rigetto della domanda avversaria aveva evidenziato diverse peculiarità del caso in decisione compresa le contraddizioni tra quanto dichiarato dall’attore e quanto rilevato dal sistema satellitare regolarmente funzionante.
Ciò vuol dire che la ricostruzione della vicenda che ha fatto il CTU, compresa la fattura di riparazione datata 15.03.2013 (peraltro, trattandosi di un documento proveniente da un terzo soggetto avrebbe dovuto essere provato con altri mezzi), e il dedotto malfunzionamento del dispositivo satellitare, non consentono comunque di superare la carenza di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell’autovettura de qua ad opera di ignoti, nelle circostanze di tempo e luogo dedotte dall’attore e, pertanto, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa al relativo indennizzo.
Con un ulteriore motivo, l’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato condannato ex-art. 96 c.p.c. comma 3 al pagamento di una somma per abuso del processo in quanto contrariamente a quanto affermato non sarebbe vero che nelle 48 ore precedenti l’autovettura non è stata parcheggiata in Lucerna.
La giurisprudenza afferma che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo“, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 3830/2021).
Il giudice di primo grado ha motivato la condanna evidenziando che l’automobile di cui è stato denunciato il furto in Lu. secondo le rilevazioni del GPS non sarebbe stata in Lu. nelle 48 ore precedenti la data dell’asserito furto.
Le argomentazioni poste a fondamento della condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c. sono state oggetto di specifica censura nel motivo d’appello in esame, avendo omissis censurato tale capo in quanto ci sarebbe stato un malfunzionamento del GPS.
La Corte ritiene di accogliere tale motivo e revocare la sanzione in quanto non risulta acquisita agli atti della piena coscienza dell’appellante della infondatezza della propria posizione, che proprio sulla scorta delle risultanze dell’ATP, la quale ha utilizzato un metodo deduttivo anziché oggettivo, può aver indotto l’appellante a mettere in discussione le risultanze dell’apparecchiatura installata sul proprio veicolo.
Pertanto l’appello merita accoglimento per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata revoca la condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c..
Le spese sono liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, con riferimento al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (Euro 5.200.00 – 26.000) e poste a carico dell’appellante , esclusa la fase istruttoria nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d’Appello omissis accoglie l’appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado revoca la condanna di omissis al pagamento della somma di Euro 5.570,60 a favore della U. S.p.a a titolo di responsabilità aggravata ex-art. 96 c.p.c. 3° comma; conferma nel resto l’impugnata sentenza; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della società U. S.p.a., che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali, CAP ed IVA.