In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato; il parametro è costituito dalle tabelle vigenti al momento del sinistro che, in quanto elemento integrativo della fattispecie normativa di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 21, il giudice deve conoscere ed applicare anche d'ufficio.
Il danno da "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l'inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 2, mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. n. 7247 del 29/3/2006, n. 22893 del 13/12/2012 e n. 16148 del 17/6/2019; alla seconda massima n. 13537 del 13/6/2014, n. 10221 del 26/4/2017, n. 10221 del 26/4/2017, n. 9666 del 19/4/2018 e n. 29027 del 20/10/2021.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.10.2023, n. 28410
…omissis…
Rilevato
O.A., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori A.L. e A.F., nonché la figlia maggiorenne A.M., tutte quali eredi di A.G., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Assicurazioni XX Italia SpA, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada della Regione Campania, per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditario in conseguenza del decesso del proprio congiunto, A.G., (marito della O. e padre delle A.), a seguito di incidente stradale provocato da veicolo rimasto non identificato, verosimilmente un camion che lo aveva "stretto" contro il guard rail;
la compagnia si costituì in giudizio eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e la nullità della domanda o in subordine l'infondatezza; dopo una pronuncia non definitiva con la quale il Tribunale aveva disposto il pagamento, a titolo di provvisionale, delle somme per le quali era stata raggiunta la prova dell'an debeatur, lo stesso giudice, all'esito di prove testimoniali e CTU, dichiarò la pari responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto ex art. 2054 c.c., comma 2, e condannò XX Italia SpA a pagare il 50% di tutti i danni;
la O. e le A. proposero appello chiedendo la condanna della compagnia al pagamento di somme aggiuntive;
la XX Italia SpA si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello o, per l'ipotesi di accoglimento anche solo parziale, di contenere la condanna nei limiti del massimale vigente al momento del sinistro;
la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 15/2/2021, ha accolto in parte il gravame, provvedendo alla riliquidazione parziale delle somme dovute e riconoscendo sui relativi importi il cd. danno da ritardo, consistente nel pregiudizio subito dalle attrici per la ritardata corresponsione del risarcimento, operata mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo corrispondente all'equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutato al momento del verificarsi del sinistro mortale ((Omissis)) mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat ed anno per anno rivalutato fino alla data della decisione a titolo di interessi compensativi; in conseguenza della riliquidazione delle somme la corte del gravame ha condannato XX Italia SpA a pagare alle appellanti la differenza tra quanto versato ed il limite del massimale con gli interessi e la metà delle spese del doppio grado di giudizio;
avverso la sentenza XX Italia SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
O.A., A.M. e A.F. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto un ricorso incidentale affidato ad un unico motivo;
i ricorsi sono stati assegnati per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1.
Considerato
- con il primo motivo - violazione e omessa valutazione della L. n. 990 del 1969, art. 21, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente lamenta che la Corte del merito, provvedendo alla riliquidazione delle somme dovute agli attori, ha omesso di precisare l'importo complessivo del risarcimento per sorte capitale spettante agli eredi della vittima ed ha ignorato che, in tema di azione risarcitoria a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, vige a carico del Fondo un massimale invalicabile. Tale massimale, all'epoca dell'incidente verificatosi a omissis, ammontava ad Euro 774,685,35, quale fissato dal D.P.R. 19 aprile 1993, in armonia con la L. n. 990 del 1969, art. 21, sicché la condanna emessa a carico della compagnia travalicava per sorte capitale di Euro 49.136,96 il massimale di legge, con la conseguente necessità della relativa riduzione;
- con il secondo motivo - omessa valutazione e violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente impugna il capo di sentenza ove la corte di merito ha immotivatamente maggiorato le somme dovute alla moglie e alle figlie della vittima, degli interessi al tasso legale;
- con il terzo motivo (violazione e omessa applicazione degli artt. 112,115,116,132 c.p.c., nonché della L. n. 990 del 1969, art. 21, e degli artt. 1223 e 1224 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) la ricorrente lamenta che vi era prova certa del massimale che il giudice avrebbe dovuto porre a fondamento del proprio giudizio valutativo e che tale elemento è stato ignorato;
con un motivo di ricorso incidentale le controricorrenti censurano la sentenza per omessa valutazione e violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, e dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5. Lamentano che la corte di merito, anziché pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, ha assorbito tale motivo, riliquidando le spese del doppio grado, senza tenere conto del parametro dell'aumento del 60% di cui all'art. 4 del citato D.M., per le tre attrici non aventi la stessa posizione processuale, si dolgono altresì che il giudice d'appello, pur enunciando il principio della soccombenza, abbia liquidato le spese del grado di appello al 50%, nonostante l'accoglimento di quasi tutti i motivi di censura;
i primi due motivi del ricorso principale sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati;
la L. n. 990 del 1969, art. 21, prevede che, nel caso di risarcimento dei danni liquidati dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il risarcimento debba essere liquidato nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro in riferimento alla tabella vigente alla data in cui il danno si è verificato;
la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che "In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato" (Cass., 3, n. 7247 del 29/3/2006; Cass., 3, n. 22893 del 13/12/2012; Cass., 3, n. 16148 del 17/6/2019); il parametro è costituito dalle tabelle vigenti al momento del sinistro che, in quanto elemento integrativo della fattispecie normativa di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 21, il giudice deve conoscere ed applicare anche d'ufficio;
orbene nell'impugnata sentenza la corte di merito non ha indicato la somma complessiva dovuta per sorte capitale a titolo di risarcimento del danno né ha osservato il limite del massimale fissato per il periodo, né ha esposto alcuna ragione per ritenere configurabile la mala gestio impropria della compagnia di assicurazioni che potesse giustificare il pagamento ultramassimale;
la sentenza non è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui "Il danno da "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l'inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 2, mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore" (Cass., 3, n. 13537 del 13/6/2014, Cass., 6-3, n. 10221 del 26/4/2017, Cass., 6-3, n. 10221 del 26/4/2017, Cass., 6-3, n. 9666 del 19/4/2018; Cass., 3n. 29027 del 20/10/2021);
alla fondatezza nei suindicati termini dei primi due motivi del ricorso principale, assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo dell'incidentale, consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa in relazione l'impugnata sentenza, e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.