La Corte di Giustizia UE ha bocciato il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per l'ottenimento del Reddito di Cittadinanza. Tale condizione, pur applicata a tutti, è stata ritenuta una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale, in quanto sproporzionata e non giustificata da oneri amministrativi o esigenze di integrazione, violando il diritto dell'Unione.
Il fatto
Un cittadino straniero, beneficiario di protezione sussidiaria in Italia, si è visto revocare il "reddito di cittadinanza" (RdC) a causa del mancato rispetto del requisito di residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale, di cui gli ultimi due in modo continuativo. L'INPS aveva interrotto l'erogazione e richiesto la restituzione delle somme. L'interessato ha impugnato la decisione dinanzi al giudice italiano, sostenendo una discriminazione indiretta. Il giudice nazionale, ritenendo la norma potenzialmente discriminatoria e sproporzionata, ha deferito la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per verificarne la conformità al diritto comunitario.
La decisione della Corte
La Corte ha anzitutto chiarito che il Reddito di Cittadinanza rientra sia nelle misure di accesso all'occupazione sia nelle prestazioni sociali essenziali, sotto forma di reddito minimo. Entrambe le categorie sono soggette al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, come stabilito dalle direttive europee (2011/95/UE). Sebbene il requisito dei dieci anni di residenza fosse applicato indistintamente a tutti, la Corte ha riconosciuto che esso incide in maniera preponderante sugli stranieri, configurando così una discriminazione indiretta, in linea di principio vietata dal diritto dell'Unione.
La Corte ha poi escluso che tale discriminazione potesse essere oggettivamente giustificata. Le argomentazioni del governo italiano, relative al significativo onere amministrativo ed economico e alla necessità di un forte legame con la comunità nazionale per favorire l'integrazione, non sono state ritenute sufficienti. La Corte ha ribadito che il diritto dell'Unione conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento senza consentire agli Stati membri di imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore europeo. La durata del soggiorno non è un criterio contemplato. Subordinare l'accesso a tali sussidi a una residenza decennale è contrario all'obiettivo di garantire un livello minimo di prestazioni, con il giudice nazionale chiamato ora a risolvere la controversia conformemente a tale pronuncia.
Approfondendo dunque i punti chiave del ragionamento giuridico della Corte:
1. Il concetto di Discriminazione Indiretta
Sebbene il requisito della residenza decennale sia applicato indistintamente sia ai cittadini italiani che agli stranieri, la Corte rileva che esso incide principalmente sugli stranieri.
Tale disparità di trattamento è vietata dal diritto dell'Unione poiché i cittadini nazionali riescono a soddisfare questo requisito molto più facilmente rispetto ai beneficiari di protezione internazionale.
2. La duplice natura della prestazione
Il «reddito di cittadinanza» viene classificato dalla Corte sia come una misura di accesso all'occupazione sia come una prestazione sociale essenziale (reddito minimo).
Per entrambe le categorie, la direttiva 2011/95/UE impone il principio di uguaglianza di trattamento tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini nazionali.
3. Insussistenza di giustificazioni economiche
La Corte ha rigettato la tesi del governo italiano secondo cui il requisito servirebbe a limitare l'onere amministrativo ed economico o a dimostrare un legame effettivo con il territorio.
Il diritto all'uguaglianza non permette agli Stati membri di aggiungere limitazioni o requisiti di durata del soggiorno non previsti dal legislatore dell'Unione per queste tipologie di sussidi.
4. Contrasto con gli obiettivi UE
Imporre dieci anni di residenza contrasta con l'obiettivo di garantire un livello minimo di prestazioni a persone il cui status, per sua natura, potrebbe non essere permanente.