Recesso dal contratto
Il recesso è l’atto con cui una parte si ritira dal contratto, la cui caratteristica è di avere efficacia ex nunc. Il recesso è l’espressione dell’esercizio di un diritto potestativo. In materia di appalto si veda la disciplina particolare approntata dall’art. 1671 c.c. Il recesso può essere convenzionale o legale. Le ipotesi di recesso legale previste dal cod. civ. sono sussumibili entro tre macro-categorie: il recesso c.d. determinativo, il recesso di autotutela e il recesso ad nutum. Il recesso determinativo è quello che può esercitare previo preavviso ciascuna delle parti di un rapporto contrattuale di durata a tempo indeterminato, appunto per porre fine allo stesso (si pensi, a titolo esemplificativo all’art.1569 per la somministrazione, all’art.1810 per il comodato, all’art.1845 per il contratto di conto corrente o, ancora, all’art.2285 che disciplina il recesso dal contratto di società a tempo indeterminato). La facoltà di recedere dal contratto può essere poi accordata alla parte per consentirle di reagire ad eventi sopravvenuti che minacciano i suoi interessi contrattuali. In ciò consiste il c.d. recesso di autotutela, quale espressione di autotutela privatistica. Tali eventi sopravvenuti possono essere fatti che modificano l’assetto contrattuale siccome originariamente voluto dalle parti. Si pensi al diritto di recesso che l’art.1464 c.c. accorda al creditore in caso di impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione, oppure a quello che l’art.1660 riconosce all’appaltatore laddove sopravvenga la necessità per il committente di introdurre notevoli variazioni al progetto. Talora il diritto di recesso viene attribuito per consentire lo scioglimento del rapporto al contraente che subisce un (legittimo) ius variandi di controparte, come le variazioni di prezzo che a certe condizioni può imporre l’agenzia di viaggio al cliente. In altri casi la legge da rilevanza, quale fatto sopravvenuto legittimante il recesso di autotutela, ad un qualunque evento che integri il concetto di “giusta causa” (si pensi al recesso dal contratto di lavoro ex art.2119 c.c.). Le fattispecie più numerose di recesso di autotutela sono comunque quelle che consentono ad una parte di sciogliersi dal contratto a fronte dell’inadempimento dell’altra, laddove operino delle forme di risoluzione stragiudiziale. Tale conclusione è di tutta evidenza nell’ipotesi in cui, al momento della conclusione del contratto, sia stata data una caparra confirmatoria: l’art.1385 c.c. dispone espressamente che, se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere ritenendo la caparra; se invece ad essere inadempiente è la parte ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della stessa. Oltre al recesso determinativo e al recesso di autotutela, il codice civile conosce anche una terza tipologia di recesso unilaterale, consistente nel c.d. recesso libero o ad nutum. Detto in altri termini, alla parte che ha interesse a sciogliersi dal contratto viene data la possibilità di recedere immotivatamente versando all’altra una somma (talora qualificata come indennizzo, talaltra come risarcimento) che è parametrata al danno emergente e al lucro cessante da essa patito per avere subito uno scioglimento del contratto da essa non voluto. Una somma che, dunque, coincide con il quantum risarcitorio che la parte che vuole sciogliersi dal contratto dovrebbe pagare in conseguenza dell’inadempimento. Così si spiegano le molteplici norme contenute nel codice civile che prevedono il recesso ad nutum per quella macro-categoria di negozi contrattuali che attengono alla “locatio operis” e per i contratti d’opera intellettuale. Pensiamo al diritto di recesso dal contratto di appalto che l’art.1671 c.c. accorda al committente a fronte del pagamento all’appaltatore di una indennità che consta tanto delle spese sostenute, quanto dei lavori eseguiti, quanto del mancato guadagno (è un diritto di recesso accordato per legge e che dunque si colloca su un piano diverso rispetto a quello che può essere eventualmente pattuito su base convenzionale ex art.1373 c.c. e subordinato al pagamento di una somma a titolo di multa penitenziale quale corrispettivo dell’esercizio del diritto di recesso. Come ha avuto modo di ribadire la Cass. con una recentissima sentenza del 2018, il recesso convenzionale ex art.1373 c.c. può essere esercitato fintantoché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; laddove l’art.1671 c.c. consente di recedere in qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto, e dunque anche se è iniziata l’esecuzione. Inoltre, mentre la somma dovuta a titolo di multa penitenziale ex art.1373 co.3 integra un debito di valuta, l’indennità di cui all’art.1671 non può che assurgere a debito di valore, stanti le considerazioni finora svolte in merito alla funzione di tale ipotesi di recesso legale). Pensiamo agli artt.1725, 1734, 1738 – relativi rispettivamente al mandato, alla commissione e alla spedizione – i quali, pur facendo letteralmente riferimento ad un potere di revoca dell’incarico o dell’ordine, di fatto prevedono un diritto di recesso dal contratto, dal momento che la volontà unilaterale incide su un rapporto contrattuale già perfettamente concluso.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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