Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”, mentre “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, ovvero quelle che, nella specie, dovrebbero comprovare la verificazione del sinistro.
NDR: in tal senso Cass. 16 settembre 2022, n. 27288.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.6.2023, n. 18307
…omissis…
Ritenuto in fatto
– che R.G.D. ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1157/22, del 31 maggio 2022, della Corte di Appello di Catania, che – nel respingerne il gravame esperito avverso la sentenza n. 1841/21, del 21 aprile 2021, resa dal Tribunale di Catania – ha confermato il rigetto della domanda di pagamento di indennizzo assicurativo, proposta nei confronti della società omissis Assicurazioni S.p.a.; – che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver stipulato, con la predetta compagnia di assicurazione, “una polizza per infortuni da circolazione denominata “difesa””; – che avendo subito, il 2 agosto 2014, un “incidente autonomo“, mentre “era a bordo della propria moto“, riportando “la frattura composta di “d8 in politrauma“”, richiedeva la liquidazione dell’indennizzo assicurativo contrattualmente previsto; – che a fronte del diniego opposto, egli adiva l’autorità giudiziaria, all’uopo formulando anche la richiesta di ammissione di prova per testi e di svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio; – che il giudice di prime cure – senza dare corso né alla prova testimoniale né alla CTU – rigettava la domanda, con decisione poi confermata da quello di appello, il quale riteneva carente la “dimostrazione della verificazione del sinistro stradale autonomo secondo le modalità descritte nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado“; – che avverso la sentenza della Corte etnea ha proposto ricorso per cassazione il R., sulla base – come detto – di sette motivi; – che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, “lett. a)“, c.p.c. – “violazione dell’art. 2724” (si suppone, c.c.), lamentando la mancata ammissione della prova per testi, i quali, invece, “avrebbero e possono chiarire ogni dettaglio dell’incidente“; – che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, “lett. b)“, c.p.c. – violazione degli artt. 194, comma 1, e 62 c.p.c., lamentando la mancata ammissione della CTU, che pure “avrebbe fornito e può ancora oggi fornire ogni elemento utile sul nesso di causalità tra evento e danno luoghi e circostanze“; – che il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1469,1375 e 1366 c.c., stigmatizzando – sul presupposto che esso R. “ha sempre offerto ogni collaborazione alla compagnia assicuratrice” – l’inerzia della stessa e il carattere dilatorio del suo comportamento; – che il quarto motivo denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, in particolare “non valutando la documentazione” dallo stesso R. fornita “ed emessa da enti pubblici ex artt. 2699 e 2700 c.c.“, così disattendendone l’efficacia “assoluta e incondizionata di prova legale“; – che il quinto motivo denuncia “violazione e contraddizione delle prove ex art. 360, comma 1, n. 4) e 5), c.p.c.“, ritenendo esservi “una violazione in riferimento all’art. 116 c.p.c.“, oltre a “errata valutazione di una risultanza probatoria” e “contraddizione nell’apprezzamento della prova documentale“; – che con il sesto motivo “si sottopone alla censura di legittimità” la sentenza impugnata “per il codificato principio di cui all’art. 116 c.p.c.“, principio che non trova applicazione “nel caso in cui sussistano delle prove cosiddette legali” e che, in ogni caso, dà rilievo al “prudente apprezzamento” (e non al “libero convincimento” del giudice), con la conseguenza che il legislatore ha inteso “fondare la prova libera su una discrezionalità relativa del giudice, per la quale costituiscono limiti invalicabili le regole logiche e le massime di esperienza“; – che il R. assume di aver “scrupolosamente assolto l’onere della prova a suo carico“, in relazione all’incidente autonomo di cui è stato vittima e alle lesioni ad esso conseguenti, come risulterebbe dal “verbale di Pronto Soccorso datato 2 agosto 2014“; – che, infine, con il settimo motivo è denunciata “l’omessa applicazione dell’art. 115 c.p.c.“, in quanto “la documentazione in atti e richiamata dimostra la verificazione del sinistro“, in ordine alla quale non risulta intervenuta alcuna contestazione da parte della convenuta”; – che la società omissis Assicurazioni è rimasta solo intimata; – che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.Considerato in diritto
– che il ricorso va rigettato; – che il primo motivo è inammissibile; – che la decisione della Corte territoriale di rigettare il motivo di gravame, con cui era stata lamentata la mancata ammissione della prova testimoniale, è fondata su una duplice “ratio“, ovvero, da un lato, la genericità dei capitoli di prova, nonché, dall’altro, la mancata reiterazione della richiesta di prova in sede di precisazione delle conclusioni; – che, tuttavia, solo la prima di tali “rationes” è censurata con il presente ricorso, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, qualora “la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (tra le molte, Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119, Rv. 658607-02); – che il secondo motivo di ricorso – con cui si censura la scelta di non dare corso alla CTU – è infondato; – che una volta dichiarato inammissibile il motivo – in precedenza scrutinato – relativo alla manca ammissione della prova testimoniale, trova applicazione il principio secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio “ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c.” (Cass. Sez. Lav., sent. 5 ottobre 2016, n. 21412, Rv. 592217-01; Cass. Sez. Lav., sent. 3 maggio 2007, n. 10182, Rv. 597237-01); – che il terzo motivo – con cui è denunciata violazione degli artt. 1469,1375 e 1366 c.c. – è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., visto che l’onere di specificità dei motivi, sancito da tale norma, “impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura“, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione“, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (ciò che nella specie non risulta avvenuto), “non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01); – che il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato; – che inammissibile è la censura di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia“, in particolare nella sua configurazione quale omesso esame della documentazione prodotta; – che, invero, tale doglianza, oltre a prospettare un vizio motivazionale non più contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), si palesa, nuovamente, inammissibile anche ad intenderla come omesso esame della documentazione in atti, in questo caso ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; – che, al riguardo, va segnalato che – essendo stato l’appello, esperito dall’odierno ricorrente, rivolto contro sentenza resa in prime cure in data 21 aprile 2021 – il relativo atto risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012; – che siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso; – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito“, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01); – che, d’altra parte, il presente motivo e’, invece, infondato quanto alla denunciata violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., censura basata sul rilievo che il giudice di appello avrebbe disatteso la piena efficacia probatoria dei certificati di pronto soccorso; – che, infatti, “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza“, mentre “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi” (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 settembre 2022, n. 27288, Rv. 665724-01), ovvero quelle che, nella specie, dovrebbero comprovare la verificazione del sinistro; – che i motivi quinto e sesto di ricorso – suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione – sono anch’essi inammissibili; – che, per un verso, l’art. 116 c.p.c. non è norma alla stregua della quale possa censurarsi l’apprezzamento di prove libere, nonché, per altro verso, dovendosi negare alle certificazioni di pronto soccorso – per le ragioni sopra illustrate – valore di prova legale, nei termini in cui il ricorrente pretenderebbe di attribuirvi tale efficacia di piena prova, ovvero quanto alla dimostrazione dell’avvenuta verificazione del sinistro; – che, invero, la violazione dell’art. 116 c.p.c. – norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02); – che neppure coglie nel segno il rilievo del ricorrente circa il fatto che detta norma eleva a criterio di apprezzamento delle prove non legali il “prudente apprezzamento” e non il “libero convincimento“; – che questa Corte ha, infatti, chiarito che la violazione dell’art. 116 c.p.c. non e’, in nessun caso, denunciabile “quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove” e ciò perché “le prove devono essere dal giudice valutate secondo il “suo” – precisa l’art. 116 – prudente apprezzamento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 34786 del 2021, cit.); – che, difatti, se è vero che l’uso “nella disposizione dell’aggettivo possessivo “suo” non ha il senso del rimando ad un’arbitrarietà soggettiva“, perché si tratta pur sempre “dell’attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del “prudente” apprezzamento” (visto che, con riferimento a quello compiuto dal giudice, la “legge non parla di “suo apprezzamento”, ma di “suo prudente apprezzamento“”), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva “il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall’art. 116“, con l’ulteriore conseguenza che il “controllo sul giudizio di fatto resta affidato all’impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull’atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio” (così, in motivazione, sempre Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.); – che, in conclusione, l’art. 116 c.p.c. fonda “l’autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell’autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.); – che, infine, pure il settimo motivo di ricorso è inammissibile; – che il principio di non contestazione non opera, infatti, né per i documenti (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01), né per le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014-01); – che, in conclusione, il ricorso va rigettato; – che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la società omissis Assicurazioni solo intimata; – che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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