La relazione descrittiva del luogo del sinistro redatta nell’immediatezza del fatto dalle Autorità di polizia intervenuto è coperta da fede fidefacente con riferimento agli elementi direttamente accertati dai pubblici ufficiali.
Nel giudizio civile per il risarcimento del danno da sinistro stradale è utilizzabile la relazione di CTU svolta in sede penale, acquisita in atti.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 3282/2006, 16713/2009, 29320/2022; alla seconda massima Cass. 10599/2014, 28855/2008 e 8585/1999.
Tribunale di Lecce, sentenza del 13.9.2023, n. 2445
…omissis…
La domanda di XX è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito riportati.
Per converso, sono fondate le domande risarcitorie proposte da Vi. Da. e Vi. Ma. per le motivazioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente chiarire che, sebbene trattasi di un sinistro particolarmente complesso, è possibile ricostruirne la dinamica, stante gli elementi probatori in atti.
Invero, nell’immediatezza del fatto sono intervenute le Autorità di polizia che hanno redatto apposita relazione descrittiva del luogo del sinistro (coperta da fede fidefacente con riferimento agli elementi direttamente accertati dai pubblici ufficiali; così Cass., 3282/2006; conf. Cass. civ. Sez. III Sent., 17/07/2009, n. 16713; da ultimo Cass. civ. Sez. III Ord., 07/10/2022, n. 29320); in atti risulta inoltre acquisita la relazione di CTU svolta in sede penale (utilizzabile anche nell’odierno giudizio; cfr., sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità: così Cass., 10599/2014; Cass. n. 28855 del 2008; Cass. n. 8585 del 1999) ed è stato sentito a sommarie informazioni Ma. An. (la cui deposizione è proficuamente utilizzabile quale prova atipica; cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 18/04/2023) 25-07-2023, n. 22287; più in generale Cass. civ. Sez. I Ord., 06/04/2023, n. 9507).
Ciò premesso, va rammentato che:
– il punto d’urto è collocato nella corsia di marcia dell’Al. Ro. ;
– le due vetture sono venute in collisione presentando una inclinazione pari a 175° (cfr. pp. 8, 9 e 10 della CTU svolta nel proc. penale);
– il braccio della sospensione della ruota posteriore sinistra dell’Al. Ro. risultava rotto allorquando sono state effettuate le indagini tecniche dal CTU nominato nell’ambito del proc. penale (Ing. Ve.);
– Ma. An., terzo rispetto alle parti in causa, sentito a SI., ha dichiarato di aver visto la lancia Y, che lo precedeva, spostarsi “con manovra improvvisa” sull’altro senso di marcia “per evitare l’urto”, atteso che sulla propria corsia di pertinenza “sopraggiungeva un altro veicolo. Il conducente di quest’ultimo veicolo nel percorrere il tratto iniziale dello svincolo curvilineo a destra invadeva la semicarreggiata di pertinenza dell’autovettura di colore bianco” (ossia della Lancia Y).
Orbene, stanti tali elementi istruttori e di fatto, a giudizio del Tribunale, la causa del sinistro è da rinvenire esclusivamente nella condotta di guida del conducente dell’Al. Ro., che ha dato origine all’invasione della corsia percorsa dalla Lancia Y.
In altri termini, che l’impatto sia avvenuto nella corsia del XX è dato neutro, di per sé, ai fini della ricostruzione della concreta dinamica e dell’ascrizione di responsabilità ai due conducenti.
Ciò poiché dagli atti di causa risulta che l’inclinazione presentata dall’Al. Ro. al momento dell’impatto era maggiore di quella necessaria per eseguire la curva posta alla propria sinistra ed è compatibile con una manovra di rientro nella propria corsia (cfr., sul punto, le condivisibili conclusioni tecniche tratte dal perito a pp. 15 e 16 della perizia redatta in sede penale). omissis
In sostanza, sebbene non possa dirsi con il criterio di giudizio del più probabile che non quale sia stata la causa del cedimento della sospensione dell’Al. – e, del resto, tale dato non appare neppure rilevante con riferimento alla ricostruzione della dinamica – è da ritenersi verosimile che si sia rotta poco prima dell’impatto tra le auto e che abbia cagionato lo sbandamento dell’Al. stessa.
Ne consegue, quindi, che al Vi. non può rimproverarsi di aver invaso l’altra corsia posto che costui si è trovato a fronteggiare una pregressa e improvvisa manovra pericolosa compiuta dal XX.
È ben noto al Tribunale che, in generale, nel caso di scontro tra veicoli, “l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente, sancito dall’art. 2054 del c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente” (così, su tutte, Cass. civ. Sez. III Sent., 16/05/2008, n. 12444) ma è altrettanto innegabile che vi sono talune condotte che, per la loro imprevedibilità o gravità, possono costituire unica causa dell’incidente (come accade, ad esempio, nella condotta, parificabile a quella odierna di invasione di corsia, della circolazione cd. contromano; cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 20/06/2013, n. 15504 che ha ritenuto per l’appunto “causa esclusiva del sinistro” il contegno di un conducente che aveva viaggiato, tra l’altro, contromano).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con motivazione condivisa dal Tribunale, ha chiarito che “l’art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l’altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l’altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d’un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, quando, alternativamente:
(a) uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza; sia che l’altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell’antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d’esperienza res ipsa loquitur” (così, chiaramente, Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 22/06/2015) 14-10-2015, n. 20618).
In sostanza, nella vicenda in esame, il Vi. non ha rispettato il divieto di superamento della linea di mezzeria, sancito dagli artt. 40 e 146 del c.d.s., proprio al fine di evitare la turbativa creata dalla improvvisa manovra del XX che, ex ante e da sola, considerata la sua imprevedibilità e gravità, è stata causa dell’impatto. Al di là di tale condotta, solo formalmente censurabile a mente del disposto normativo innanzi citato, alcuna ulteriore condotta colposa è rimproverabile al conducente della Lancia Y. Del resto, non era neppure esigibile una condotta alternativa tesa ad arrestare la marcia dell’auto, considerato che la Lancia Y era seguita da altre vetture (una di queste condotta, come già esposto, dal Ma.) e, quindi, avrebbe creato ulteriore pericolo e turbativa per altri veicoli.
In conclusione, le domande risarcitorie proposte da XX vanno rigettate e vanno per converso integralmente accolte le domande risarcitorie proposte da Vi. Da. e Vi. Ma. .
Va sul punto solo preliminarmente chiarito che, stante la prospettazione fornita da Vi. Da. in sede di costituzione, e la chiamata in causa nel giudizio n. 11385/2015 r.g. della compagnia assicurativa omissis s.p.a. che assicurava l’Al. Ro., va ritenuto che costui abbia scelto, in virtù del principio della c.d. autonomia (sancito dalla Corte cost. con sentenza n. 180/2009) di agire ai sensi dell’art. 144 c.d.a. Ciò premesso, il conducente della Lancia Y, Vi. Da., ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale nel giudizio n. 11385/2015 r.g., sub specie di danno biologico per i pregiudizi riportati a seguito del sinistro.
La Suprema Corte ha recentemente rammentato che “la consolidata giurisprudenza … ha da lungo tempo affermato che “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (…). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all’integrità psicofisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti” (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018). Pertanto, il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d’una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile (così, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018)” (così Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 08/06/2022) 02-09-2022, n. 25887).
Orbene, dalla documentazione in atti omissis.
In conclusione, la omissis s.p.a., XX e XX, tutti in solido, vanno condannati a pagare euro 22.922,91 in favore di Vi. Da. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Detto importo, quantificato in moneta attuale, va maggiorato di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino alla data del sinistro; con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.
Il convenuto-attore in riconvenzionale ha inoltre chiesto il risarcimento del danno materiale, sub specie di rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad euro 2.772,29 e, in solido con il comproprietario Vi. Ma., di risarcimento del valore dell’auto incidentata e non riparata.
Tali domande devono essere accolte.
Con riferimento alla prima, va evidenziato che il CTU ha stabilito la congruità delle stesse e la correlazione con il sinistro.
Ne consegue che la omissis s.p.a., XX e XX, tutti in solido, vanno condannati a pagare euro 2.772,29 in favore di Vi. Da. a titolo di risarcimento del danno materiale.
Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo.
Con riferimento alla seconda domanda, va precisato che gli attori, dinanzi al Giudice di pace, avevano chiesto unicamente il risarcimento del “valore ante sinistro del mezzo” e non anche tutte le autonome voci quantificate dal perito assicurativo Bu., nominato CTU dinanzi al G.d.P. (cfr., con specifico riferimento al FR., Cass. civ. Sez. III Ord., 19/09/2022, n. 27389 per la quale “Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev’essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall’illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo)”.
Ne consegue, quindi, che la DD s.p.a. e XX vanno condannati, in solido, al pagamento di euro 9.600,00, in solido, in favore di Vi. Ma. e Vi. Da. .
Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei parametri medi del DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, e dell’aumento del 20% ai sensi dell’art. 4 del DM cit., come da dispositivo e sulla base del decisum ed in favore del difensore di Vi. Da. e Vi. Ma., dichiaratosi antistatario.
Le spese di tutte le CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della DD s.p.a. e della omissis s.p.a., con diritto di rivalsa, anche parziale, delle altre parti in caso di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce omissis accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Vi. Da. e, per l’effetto, dichiara XX responsabile in via esclusiva del sinistro avvenuto il 02.04.2014 alle ore 15:00 circa sulla S.S. 101; condanna in solido la compagnia omissis s.p.a., XX e XX a pagare euro 22.922,91, oltre accessori come in motivazione, in favore di Vi. Da. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 2.772,29, oltre accessori come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; condanna in solido la compagnia DD s.p.a. e XX a pagare euro 9.600,00, oltre accessori come in motivazione, in solido, in favore di Vi. Ma. e Vi. Da. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; rigetta ogni altra domanda; condanna in solido XX, XX, la DD s.p.a. e omissis s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore di Vi. Da. e Vi. Ma., dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 9.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge; pone definitivamente le spese di tutte le CTU a carico di DD s.p.a. e omissis s.p.a. con diritto di rivalsa delle altre parti anche parziale in caso di anticipo.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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