Indennizzo per Danni da Emotrasfusione: Analisi dell’Ordinanza Cass. n. 24541/2025
L’indennizzo per i danni derivanti da emotrasfusioni infette è disciplinato dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, che tutela i soggetti danneggiati da prestazioni trasfusionali effettuate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Recentemente, la Cassazione Civile, Sezione III, n. 24541 del 2025 ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione dei termini di prescrizione e sull’acquisizione della consapevolezza della fattispecie illecita da parte del danneggiato.L’ordinanza Cass. n. 24541: presunzione di conoscenza del danno
La Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione della domanda di indennizzo ex L. 210/1992 costituisce il momento in cui si presume che il danneggiato abbia acquisito la percezione della fattispecie illecita. Ciò significa che, ai fini della prescrizione, il termine decorre dal momento in cui il soggetto presenta istanza per ottenere l’indennizzo. La Corte ha chiarito che spetta a chi eccepisce la prescrizione l’onere di dimostrare che il danneggiato avesse già acquisito, o avrebbe potuto acquisire con la normale diligenza, la consapevolezza del danno in un momento antecedente alla presentazione della domanda. Tale principio rafforza la tutela del danneggiato e limita le possibilità di opposizione basate su eccezioni di prescrizione da parte degli enti pubblici o delle strutture sanitarie.Implicazioni pratiche per la tutela dei danneggiati
La decisione della Cassazione evidenzia diversi aspetti cruciali per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni:- Chiarezza sui termini di prescrizione: la domanda di indennizzo fa decorrere la presunzione di conoscenza del danno.
- Onere probatorio a carico dell’ente: l’ente sanitario deve dimostrare che il danneggiato era già a conoscenza dell’illecito.
- Maggiore certezza giuridica: riduce i rischi di rigetto delle domande per motivi formali legati alla prescrizione.
Momento determinante per la prescrizione
- La Cassazione afferma che la presentazione della domanda di indennizzo costituisce di per sé presunzione legale del momento in cui il danneggiato ha acquisito la consapevolezza della fattispecie lesiva.
- In altre parole, dal momento della domanda si presume che il danneggiato abbia preso coscienza del danno subito e del nesso con la trasfusione o vaccinazione.
Conclusioni
La sentenza Cass. n. 24541/2025 conferma l’importanza della tempestività nella presentazione della domanda di indennizzo e ribadisce il principio secondo cui l’onere della prova circa la conoscenza precoce del danno grava sull’ente. In questo contesto, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si pone come punto di riferimento per i danneggiati da emotrasfusioni, offrendo competenza, rigore scientifico e strategia legale mirata a garantire la piena tutela dei diritti del paziente.A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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