Commento alla ordinanza della Suprema Corte del 5 marzo 2024, n. 5922
La Corte di Cassazione nella recente pronuncia conferma in maniera efficace la disciplina probatoria del nesso causale in tema di responsabilità medica. In particolare, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso subito. Il paziente, invece, non è tenuto a provare la violazione delle leges artis del medico durante l’esecuzione della prestazione sanitaria. Quest’ultimo onere grava sul sanitario o sull’azienda ospedaliera, i quali devono provare la correttezza della prestazione o che l’inadempimento è dovuto a cause a loro non imputabili.LA VICENDA
La vicenda al vaglio della Suprema Corte riguarda un paziente che, in data 8 febbraio 2011, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per ipertrofia prostatica presso il reparto di urologia, durante il quale subiva una erronea manovra di anestesia spinale. In particolare, l'anestesia spinale veniva praticata dal medico anestesista in maniera erronea ed imperita andando a provocare nel paziente un forte dolore, simile ad una scossa elettrica. Nel mese successivo, il paziente accusava disturbi alla spalla destra e difficoltà respiratorie, motivo per il quale si vedeva costretto a sottoporsi ad innumerevoli visite ortopediche e neurologiche. Il giorno 18 aprile 2011, veniva diagnosticato al paziente una paralisi del nervo ascellare destro e dell’emidiaframma sinistro da “verosimile reliquato di anestesia”.PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI TORINO
Il paziente danneggiato, a seguito di accertamento tecnico preventivo, conveniva in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’azienda sanitaria avanzando domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della erronea esecuzione della anestesia spinale. Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda di parte ricorrente e riconosceva un risarcimento del danno pari alla somma di euro 29.203,15 oltre spese ed accessori.PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO
La struttura sanitaria proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, il quale veniva accolto. In particolare, la Corte di Appello rigettava la domanda di risarcimento del danno ritenendo che il paziente non avesse fornito la prova del nesso causale tra la condotta del sanitario ed il danno lamentato, andando, di conseguenza, ad escludere la sussistenza di una ipotesi di responsabilità sanitaria.LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE
La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 5922/2024 disciplina e conferma i principi generali in materia di responsabilità medica, soffermandosi principalmente sulla ripartizione dell’onere probatorio tra paziente e struttura sanitaria e sull’accertamento del nesso di causalità. Sull’onere probatorio del paziente e della struttura sanitaria La Corte Suprema, con l’ordinanza in commento, si sofferma preliminarmente sulla qualificazione giuridica della responsabilità del medico e della struttura sanitaria. In particolare, nell’ipotesi in cui il paziente allega di aver subito un danno in conseguenza di una prestazione svolta dal medico in esecuzione di un contratto di spedalità, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico è di natura contrattuale. La struttura sanitaria è responsabile contrattualmente in virtù del contratto di spedalità ai sensi dell’art. 1218 c.c. per tutte quelle prestazioni derivanti dal predetto contratto invece, è responsabile in via indiretta ai sensi dell’art. 1228 c.c. per l’attività posta in essere dal personale sanitario. Il sanitario è responsabile contrattualmente a seguito della violazione dell’obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento in capo al paziente sul medico. [1] Dunque, sul paziente grava l’onere di provare il rapporto instaurato con la struttura sanitaria, il nesso causale ed allegare il danno subito. Invece, sulla struttura sanitaria incombe l’onere di provare l’esatto adempimento oppure l’impossibilità della prestazione per cause non imputabili. Nella fattispecie al vaglio della Suprema Corte, il paziente danneggiato allegava che l’erronea introduzione dell’ago nella cavità spinale gli provocava un forte dolore e non otteneva il risultato anestetico, tanto che l’anestesista confessava il proprio errore all’infermiere assistente. Il ricorrente, dunque, al fine di accertare il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l’evento dannoso, introduceva diversi mezzi di prova, anche di natura presuntiva, tra i quali i referti medici. Invece, la Corte di Appello rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che parte danneggiata non avesse fornito la prova della condotta negligente ed imperita dell’anestesista. Sul paziente danneggiato, invece, non gravava l’onere di provare la condotta negligente ed imperita del medico anestesista, in quanto sulla struttura sanitaria incombeva l’onere di provare che la prestazione sanitaria era stata eseguita con la diligenza, prudenza e perizia richieste dal caso concreto ovvero che l’inadempimento fosse dipeso da una causa non imputabile. Sull’accertamento del nesso di causalità Un secondo ordine di vizi denunciati dal paziente con ricorso per Cassazione e la violazione delle regole di accertamento del nesso di causalità punto La Suprema Corte anche in relazione al nesso di causalità indica quali sono i caratteri generali dello stesso. Secondo l'insegnamento della Corte, nell'ambito della responsabilità sanitaria, il nesso causale non è una mera circostanza di fatto ma è un concetto relazionale (inteso come un concetto che esprime la relazione tra due eventi dove l'uno è conseguenza diretto dell'altra), la cui formulazione richiede un'attività teorico dogmatica e un ragionamento inferenziale probatorio. L'attività teorico dogmatica si avvale dei classici criteri della causalità materiale e della causalità giuridica. Mentre, il ragionamento inferenziale utilizza le regole probatorie volte ad accertare in maniera concreta il rapporto di causalità. Il criterio più utilizzato, secondo l'orientamento prevalente, è quello del “più probabile che non”. Secondo la regola del “più probabile che non”, il Giudice valuta se una determinata azione o omissione è causa dell'evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta. Nel caso al vaglio della sua prima Corte, il giudice di merito, non aveva svolto la valutazione probabilistica della sussistenza del nesso causale in base a tutti gli elementi a sua disposizione, limitandosi, invece, ad evidenziare erroneamente l'omessa deduzione di prove dichiarative e la mancanza di prove documentali in relazione a quanto accaduto nel corso della manovra di anestesia.CONSIDERAZIONI FINALI
In conclusione, secondo la Suprema Corte il Giudice di Merito avrebbe dovuto formulare un giudizio probabilistico sul nesso di causalità, tenendo conto dei vari elementi probatori, tra cui prove documentali e le risultanze a seguito dell’accertamento tecnico preventivo (quest’ultimo elemento essenziale in quanto il CTU aveva espressamente indicato che la manovra anestesiologica era un fattore che aveva favorito la patologia sopravvenuta in capo al paziente). Orbene, con la decisione in commento la Suprema Corte chiarisce che la mancata dimostrazione da parte del ricorrente danneggiato di elementi probatori non pregiudica l’esito del giudizio. Anzi, non spetta al paziente dimostrare l’errore medico ma quest’ultimo onere spetta alla struttura sanitaria la quale deve provare il corretto adempimento ovvero l’inadempimento per causa non imputabile.NOTE
[1] La Suprema Corte, con orientamento consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest’ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo. (Cass. 22.09.2015, n. 18610)A cura dell'avv. Donatella Maino
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