Va confermato che, anche in relazione alla disciplina normativa regionale della Toscana, la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all’ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente.
NDR: in tal senso Cass. 31/07/2017 n. 18952.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.9.2023, n. 27684
…omissis…
Fatti di causa
1. B.M. conveniva dinanzi al Giudice di pace di Lucca, la Regione Toscana e la Provincia di Lucca per sentirle condannare al risarcimento del danno subito alla propria autovettura Skoda tg. — a causa dell’impatto avvenuto in data — mentre era alla guida, su —, con un animale selvatico (nella specie, un capriolo) che aveva improvvisamente occupato il tratto stradale, danno quantificato in Euro 2.434.46. Si costituiva la Regione convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto dell’avversa domanda poiché infondata. Si costituiva anche la Provincia di Lucca, eccependo, a sua volta, il difetto di legittimazione e chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace di Lucca affermava la responsabilità solidale di entrambi gli enti convenuti, condannandoli al risarcimento del danno quantificato in Euro 1999.56, oltre interessi al saldo, da rifondere all’attore, con condanna alle spese del giudizio. 2. Avverso il provvedimento del Giudice di pace, la Regione Toscana proponeva appello, proponeva appello incidentale anche la Provincia di Lucca, resisteva B.. Il Tribunale di Lucca, dichiarava inammissibile l’appello incidentale della Provincia e rigettava quello principale della Regione, con condanna solidale delle appellanti alla refusione delle spese del grado in favore dell’appellato. 3. La Regione Toscana ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso B.M.; sebbene intimata la Provincia di Lucca non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria e ha depositato memoria anche parte controricorrente.Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la Regione ricorrente lamenta a norma dell'”Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 157 del 1992 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legislazione regionale attuativa, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 (“Nuovo codice della strada”), con riferimento al criterio di individuazione dei soggetti passivamente legittimati”; nello specifico, sostiene l’erroneità di quanto affermato dal giudice di appello che, dopo aver premesso che “la strada in cui è avvenuto il sinistro (strada —) fosse di proprietà e gestione comunale e verificata la mancanza di cartellonistica di segnalazione di pericolo di attraverso animali”, ha “inopinatamente” affermato che “il dovere giuridico in capo al Comune di predisporre un’adeguata segnaletica stradale, volta a rendere edotti gli utenti della strada del pericolo di invasione della carreggiata da parte di ungulati, avrebbe potuto sorgere solo dopo un’informativa regionale sul punto diretta alla amministrazione proprietaria della strada”; in altri termini, la Regione ricorrente lamenta che la predisposizione delle misure di protezione della circolazione stradale rientra, non nella materia della protezione della fauna selvatica, bensì nella diversa materia della viabilità, che ha ad oggetto la tutela della circolazione stradale, a prescindere dalla fonte del possibile pregiudizio a tale sicurezza; e che “non a caso, l’apposizione della segnaletica di pericolo attraversamento animali selvatici è disciplinata nella materia della viabilità e non nella materia della tutela della fauna selvatica”; insiste dunque nell’affermare che va esclusa la responsabilità della Regione, e affermata quella del Comune, come previsto a norma dell’art. 14 C.d.S.. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia a norma dell'”Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. con riferimento al criterio di imputazione del danno e al relativo onere probatorio”; denuncia in particolare che il Giudice d’appello, invertendo l’onere della prova, ha erroneamente imputato alla Regione l’onere di provare la non “sinistrosità” della strada, anziché richiedere all’attore di provare che nella strada in cui è avvenuto il sinistro fosse “altamente probabile” l’attraversamento di animali selvatici; inoltre, il Giudice ha erroneamente ritenuto che rientri nelle condotte concretamente esigibili da parte della Regione, al fine di configurare una sua responsabilità per omissione, l’adozione di specifiche misure di contenimento della fauna selvatica, quali le recinzioni o l’apposizione di guardrail; infine, sempre sotto il profilo di assolvimento dell’onere probatorio, il Giudice non ha considerato che, anche in caso di mancata apposizione della cartellonistica di pericolo di attraversamento animali selvatici, è comunque onere dell’attore provare il nesso di causalità con l’evento e che, quindi, nel caso di specie, l’attore avrebbe dovuto provare che l’apposizione della cartellonistica avrebbe evitato l’evento. 3. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente B., tenuto conto che il ricorso appare proposto in modo adeguato e conforme ai requisiti di specificità ed autosufficienza imposti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6. 4. Il primo motivo, centrato sull’an della sussistenza della responsabilità della Regione Toscana ai fini del risarcimento del danno in questione, va disatteso poiché non è fondato. Il giudice d’appello ha premesso che la disciplina ratione temporis applicabile alla vicenda in esame – verificatosi l’evento lesivo per cui è causa in data — – è quella di cui al definitivo trasferimento in capo alla Regione delle funzioni amministrative in materia di caccia e di gestione della fauna selvatica come previsto, in attuazione della L.R. Toscana n. 22 del 2015, art. 2, comma 1, dalla L.R. n. 20 del 2016 con la quale è stata novellata la L.R. n. 3 del 1994, recante la disciplina della “la gestione del territorio regionale ai fini faunistici” (art. 1, comma 1, u.p.) e con cui è stato abrogato l’art. 5 della L.R. n. 3 del 1994 che assegnava originariamente alle province dette funzioni (art. 3, comma 1). In particolare, la L.R. n. 3 del 1994, art. 2, comma 1, primo periodo, (sostituito dalla L. n. 20 del 2016, art. 2, comma 1) dispone che “La Regione provvede a disciplinare l’utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l’aspetto faunistico, naturalistico e ambientale con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della regione ed il successivo art. 37, comma 2, (della L.R. n. 3 del 1994 modificato dalla L.R. n. 10 del 2016, art. 16, comma 1), dispone che “La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari; per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”. In tale contesto, il giudice d’appello ha richiamato la L.R. n. 10 del 2016 con cui viene dettata la disciplina di gestione delle specie ungulate (cui è riconducibile, nella specie, il capriolo), al fine di perseguire; tra l’altro, l’obiettivo di “monitorare le azioni condotte per valutarne l’efficacia in termini di riduzione dell’impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e dele attività antropiche con particolare riferimento alle colture e alle attività agricole (…) e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate” (art. 1 lett. d). Le censure formulate dalla Regione ricorrente alle argomentazioni della sentenza impugnata non ne scalfiscono la chiara e logica motivazione e si limitano a riproporre le doglianze già formulate in appello e a lamentare la mancata considerazione della natura comunale della strada de qua, ente comunale che non è stato nemmeno evocato in giudizio. Vale rammentare che questa Corte ha da tempo stabilito, anche in relazione alla disciplina normativa regionale della Toscana, che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all’ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente (Cass. Sez. 3, 31/07/2017 n. 18952 ove, nella specie, applicandosi ratione temporis la L.R. Toscana n. 3 del 1994, che demandava detta delega alle Province, era stata confermata la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità della Regione e del Comune citati in giudizio). Pertanto, il giudice d’appello nella fattispecie esaminata si è conformato a quanto stabilito in materia da questa Corte, la quale ha osservato che l’evoluzione e l’insieme delle richiamate disposizioni regionali depone nel senso che la Regione Toscana è nel vigente ordinamento titolare di una serie di poteri in subiecta materia – del resto, detta titolarità è ritenuta pacifica dal 1 gennaio 2016 anche nello stesso ricorso dalla Regione (cfr. ricorso pag. 19) – tali per cui la pretesa risarcitoria del soggetto danneggiato ben poteva essere rivolta contro la predetta. Ne’ tale approdo ermeneutico è in contrasto con alcune precedenti sentenze che hanno avuto ad oggetto la legislazione della medesima Regione Toscana, stante la mutata normativa secondaria come ricostruita dal giudice di appello (cfr. Cass. Sez. 3, 31/07/2017 n. 18952, cfr. in precedenza anche, Cass. Sez. 3, 09/08/2016 n. 16642 e Cass. Sez. 3, 10/11/2015 n. 22886 e, di recente, Cass. Sez. 3 22/06/2020 n. 12113, ove si riassume il panorama delle decisioni sulla Regione Toscana). 5. Il secondo motivo è inammissibile, essendo formalmente volto a censurare la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. ma risultando sostanzialmente proposte censure attinenti al fatto per come ricostruito dai giudici di merito. In proposito, è sufficiente osservare che in sede di gravame il Tribunale ha puntualmente posto in rilievo che “il primo giudice ha accertato che il sinistro di cui è causa si è verificato in una strada in cui era altamente probabile l’attraversamento di animali selvatici” e che “tale specifico convincimento non è stato criticato specificatamente da parte della difesa regionale” (pag. 7 della sentenza impugnata). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato, le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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