Con riferimento alla mala gestio, va in primo luogo ricordato che la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore c.d. impropria (ovvero quella che deriva, come nel caso di specie, dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato) ha come conseguenza l’obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale. Tanto ricordato, si conferma che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove incorra in detta ipotesi, è tenuto alla corresponsione degli interessi ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c. e che detta responsabilità per mala gestio può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno, ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile. In particolare, nel caso in cui il danno causato dall’assicurato ecceda il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato ha per oggetto il versamento dell’intero massimale e, poiché quest’ultimo rappresenta una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, l’obbligazione è di valuta, per cui, in caso di mora, l’assicuratore sarà tenuto al pagamento degli interessi legali dal giorno della mora, nonché, eventualmente, del maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, c.c. ed a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta in quanto le conseguenze della mora scaturiscono dall’inadempimento dell’assicuratore e non dall’illecito dell’assicurato. Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato, infatti, l’assicuratore assume la veste di debitore, non di mandatario o gestore di affari altrui, per cui la mora dell’assicuratore, nell’ambito di tale rapporto, non potrà mai comportare altre conseguenze che quelle di cui all’art. 1224 c.c., ovvero l’obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 c.c., ma mai a titolo di capitale.
NDR: in argomento Cass. n. 4688 del 14.2.2022, n. 18939 del 31.7.2017 e n. 4892 del 14.3.2016.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 13.7.2023, n. 5093
…omissis…
L’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all’esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza.
Tale delibazione è stata, peraltro, implicitamente resa, in senso reiettivo, con l’ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Va, inoltre, respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dagli appellati, ex art. 342 c.p.c., atteso che l’atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l’appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
Ciò detto, con l’unico motivo di gravame, l’appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di accogliere (seppur parzialmente) l’opposizione proposta dallo Sc., ritenendo che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12116/09, dopo aver riconosciuto il diritto di quest’ultimo alla corresponsione dell’importo del massimale assicurativo vigente all’epoca dei fatti (pari ad euro 774.685,34), l’avesse erroneamente condannata anche a quello degli interessi sull’importo di euro 1.803.661,00 (derivanti dalla sua mala gestio),che, invece, non erano dovuti, nonché di quella di compensare tra le parti le spese di lite, nonostante che la reciproca soccombenza fosse, in realtà, frutto dell’errata interpretazione della sentenza n. 12116/16 da parte del giudice.
Gli assunti non sono condivisibili.
Con riferimento alla mala gestio, va in primo luogo, ricordato che, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore c.d. impropria (ovvero quella che deriva, come nel caso di specie, dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato) ha come conseguenza l’obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie – in cui si verte pacificamente in tema di mala gestio c.d. impropria – l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare quanto anche riportato dal giudice di primo grado nella motivazione della sentenza (ovvero che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove incorra in detta ipotesi, è tenuto alla corresponsione degli interessi ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c. e che detta responsabilità per mala gestio può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno, ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile – cfr. Cass. civ. ord. 4688 del 14.2.2022 e n. 18939 del 31.7.2017, nonchè sent. 14.3.2016n. 4892 già citata).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità più recente, ha precisato che, nel caso in cui il danno causato dall’assicurato ecceda il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato ha per oggetto il versamento dell’intero massimale e, poiché quest’ultimo rappresenta una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, l’obbligazione è di valuta, per cui, in caso di mora, l’assicuratore sarà tenuto al pagamento degli interessi legali dal giorno della mora, nonché, eventualmente, del maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, c.c. ed a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta in quanto le conseguenze della mora scaturiscono dall’inadempimento dell’assicuratore e non dall’illecito dell’assicurato.
Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato, infatti, l’assicuratore assume la veste di debitore, non di mandatario o gestore di affari altrui, per cui la mora dell’assicuratore, nell’ambito di tale rapporto, non potrà mai comportare altre conseguenze che quelle di cui all’art. 1224 c.c., ovvero l’obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 c.c., ma mai a titolo di capitale.
Ciò detto, si ricorda che, nel caso di specie, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. n. 12116/16, aveva condannato la Ge. al pagamento, oltre che dell’intero massimale, anche di quello degli interessi sull’importo di euro 1.803.661,00 ovvero sulla somma che, senza la limitazione del massimale, la compagnia assicurativa avrebbe dovuto pagare in favore dello Sc. per i danni da lui subiti a seguito del sinistro stradale e si rileva che detta disposizione, nonostante fosse errata (in quanto, stante la limitazione del massimale, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sull’importo di quest’ultimo e non sulla maggior somma effettivamente spettante al danneggiato), non essendo stata oggetto di impugnazioni da parte della compagnia assicurativa, era passata in giudicato.
Va, inoltre, ricordato che l’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto od all’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 9.8.2007 n. 17482)
Pertanto, poiché la condanna della Ge. a pagare allo Sc. gli interessi legali sull’importo di euro 1.803.661,00, contenuta nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 12116/09 passata in giudicato, esprimeva il contenuto precettivo essenziale di pronuncia diretta al risarcimento del danno subito dalla vittima del sinistro stradale, va condivisa l’interpretazione della sentenza fornita dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 18601/2016, oggetto del presente appello, trattandosi di interpretazione che corrisponde alla “ratio” del provvedimento, dato che il pagamento degli interessi era comunque dovuto in ragione della mala gestio impropria pacificamente ravvisabile a carico della Ge..
Con riferimento, inoltre, al secondo rilievo, si osserva che l’accoglimento parziale della opposizione proposta dallo Sc. aveva determinato una soccombenza reciproca tra le parti, per cui, considerato che, anche in base alla presente decisione, detta situazione era effettivamente ravvisabile e che non sussistevano elementi idonei a fondare l’imputabilità degli oneri processuali in misura prevalente a carico di una sola delle parti, ne consegue che la decisione del giudice di primo grado di procedere ad una compensazione totale delle spese di lite tra le parti appare immune da censure.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati, per l’attività svolta in data successiva al 13.8.2022, al D.M. n. 147/22.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell’odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall’art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da GG S.p.A. avverso la sentenza n. 18601/2016 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 7.10.2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: rigetta l’appello e condanna GG S.p.A. alla rifusione delle spese sostenute da Sc. Si. nel presente giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 13.908,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese GG pari al 15% del liquidato compenso), con l’IVA ed il CAP come per legge. Si dà atto che per effetto dell’odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall’art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF