L'eventuale intenzione del convivente del genitore biologico di un minore, successiva alla nascita, di esercitare un ruolo genitoriale nei confronti del nato, se è del tutto incompatibile con l'azione di cui all'art. 250 c.c. potrebbe portare al riconoscimento di un ruolo di “genitore sociale” e cioè di una relazione forte tra l'adulto ed il minore, figlio della compagna, tanto che l'interruzione ingiustificata di detto rapporto da parte del genitore biologico al momento della cessazione della relazione sentimentale e della convivenza, sarebbe riconducibile alla condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio” in relazione alla quale l'art. 333 c.c. consente al giudice di adottare i “provvedimenti convenienti”, per esempio prevedendo le frequentazioni del minore con l'ex compagno della madre. Tuttavia, nella valutazione che potrebbe portare alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli) è l'interesse del minore da porre al centro, è il pregiudizio per il minore che deve essere accertato e superato con l'adozione dei provvedimenti convenienti (nel caso in oggetto nessun pregiudizio per il piccolo conseguente alla interruzione del rapporto con il ricorrente è stato neppure allegato, con conseguente rigetto della domanda).
Tribunale di Milano, ordinanza del 14.11.2023
…omissis…
La domanda ex art. 250 co. 4 c.c., a prescindere da una puntuale valutazione sulla sua applicabilità al caso di specie (invero non è avanzata dal padre biologico, bensì da colui che si afferma genitore intenzionale) è infondata e deve essere respinta atteso che manca del tutto la prova che il XX sia genitore di intenzione del figlio nato dalla YY.
In primo luogo deve evidenziarsi che tutta la documentazione attestante la gestazione della YY attraverso le tecniche di PMA effettuata presso la Clinica ---, datata ---, è intestata alla sola YY (si vedano il programma di ovodonazione, il consenso alla crioconservazione e immagazzinamento dei embrioni, l'accettazione di ovociti a fini riproduttivi, la ricezione di ovociti a fini riproduttivi ed infine lo scongelamento ed il transfert di embrioni propri) e reca l'indicazione della YY come “donna single”.
In secondo luogo dalle stesse dichiarazioni rilasciate delle parti e dai testi emerge che il progetto genitoriale è nato quando la YY ancora conviveva con la sua precedente compagna, ZZ.
Quest'ultima, sentita come teste -e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- ha dichiarato che si trattava di un progetto della YY al quale ella non aveva aderito: “YY, quando stavamo insieme, mi ha detto che desiderava la maternità e che avrebbe portato avanti il suo progetto indipendentemente dalla mia adesione.. Sono sempre stata consapevole del fatto che se nella nostra relazione fosse entrato un bambino, questo sarebbe stato il figlio di YY”
La teste ---, amica di entrambe le parti -della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare-, ha dichiarato di essere amica da anni della YY e di avere conosciuto il XX da quanto la YY aveva a iniziato a frequentarlo. Ha dichiarato: “Io sapevo che il suo progetto di maternità voleva attuarlo indipendentemente dalla persona che aveva accanto … Io sono stata presente in più occasioni durante le quali lui stesso, davanti a me, ha dichiarato di essere troppo giovane per diventare papà. Inoltre rappresentava anche motivi familiari, dal momento che sua madre era contraria alla relazione. ADR: Il sig. XX era a conoscenza del fatto che il progetto di maternità di YY prescindeva dalla sua posizione, lo so perché se ne è parlato anche davanti a me. Ribadisco che la sua posizione era di non volere un figlio in quel momento. Diceva che non era il caso. Ha più volte dichiarato, davanti a me, che era troppo giovane… . Non ho mai sentito il sig. XX dire che voleva costituire una famiglia con YY ed il bambino. ADR: Più o meno credo di avere incontrato il sig. XX una decina di volte e l'ultima volta qualche tempo dopo la nascita del bambino di YY…”
Lo stesso XX sentito liberamente alla udienza del 10.11.2022 ha dichiarato: “ho conosciuto la YY nel novembre del 2016, fin da subito mi ha fatto presente di aver avuto questo progetto di PMA; all'epoca aveva ancora una relazione con G.S.. All'inizio avevo 25 anni e non avevo in progetto di avere figli, alla sua proposta mi sentii scombussolato e non era mio interesse in quel momento avere un figlio … ha fatto quasi tutto da sola durante il percorso, però ci sono stati dei momenti in cui voleva abbandonare il percorso e io l'ho incoraggiata a proseguirlo”. Ed ancora, sentito in sede di interrogatorio formale alla udienza dell'8.3.2023, ha confermato che il progetto era di YY ma che poi anche lui ci è “caduto dentro, intendo dire che il progetto iniziale non è partito da me, ma poi volevo che avesse questo bambino; primo per lei, che aveva abbracciato questo progetto, e poi anche per me. ADR: Sono entrato nel progetto nel senso che ci ho creduto: l'ho accompagnata in Spagna la prima volta e poi, anche se non ero molto presente, perché io mi trovavo a Livorno e lei a Milano, facevamo molte video chiamate”.
Pertanto il Tribunale ritiene pacifico che il XX, che pur ha, in parte, sostenuto la compagna nel suo progetto di maternità, l'ha accompagnata in Spagna la prima volta, e l'ha qualche volta incoraggiata con messaggi telefonici, ne sia rimasto del tutto estraneo.
Significativo appare il fatto che il XX, che si è recato in Spagna con YY il 24 giugno 2017 fino al 26 giugno2017 (cfr. biglietti aerei prodotti dal ricorrente), non ha sottoscritto la documentazione di avvio del percorso con la Clinica --- datata 26.6.2017 dalla quale emerge, come detto, non solo la sola sottoscrizione della YY, ma anche l'indicazione della stessa come “donna single”. La circostanza descritta costituisce prova certa della mancanza della volontà di partecipazione del XX alla gestazione della compagna. Fornisce la prova che il ricorrente non ha maturato la decisione di avere un figlio unitamente alla sua compagna per realizzare e costruire una famiglia a dispetto della impossibilità della donna a procreare (la YY era in menopausa), ma che si è limitato a sostenerla in una avventura nella quale egli non ha voluto entrare. L'ha accompagnata in Spagna ma è rimasto mero spettatore del progetto procreativo scelto ed avviato dalla compagna.
Ulteriore considerazione anch'essa significativa della posizione del XX e della YY in relazione alla genitorialità è quella che l'uomo, che pur avrebbe potuto, non ha fornito il proprio seme alla compagna. Lui l'avrebbe proposto (si veda udienza 10.11.2022) ma lei ha rifiutato e comunque non è stata scelta detta strada che avrebbe potuto portare ad un percorso di PMA in Italia secondo la legge 40/2004 che consente detta tecnica procreativa alle coppie eterosessuali conviventi anche non sposate dalla quale il figlio nato acquisisce automaticamente, al momento della nascita, lo stato giuridico di figlio riconosciuto.
Se ne deduce che l'esclusione del percorso in Italia trovi la propria giustificazione proprio sulla mancanza di adesione del XX Non appare verosimile che i due non abbiano neppure tentato una PMA nel nostro Paese, sicura e meno costosa, solo perché pensavano di non potervi accedere perché mancava la convivenza, come riferito dal XX alla udienza dell'11.10.2022: erano una coppia eterosessuale e se avessero avuto un reale progetto di costruire una famiglia dando alla luce un bambino la mancanza di convivenza formale avrebbe potuto essere superata.
Che invece la scelta fosse proprio quella di un progetto in solitario sembra emergere anche dai messaggini scambiati dalla coppia nel 2019 prodotti dal ricorrente a proposito di costi e di detraibilità delle spese mediche sostenute in Spagna. La YY si lamenta che le detrazioni da ella richieste non fossero state riconosciute e che fosse necessaria una dichiarazione del medico italiano che attestasse che quel trattamento era consentito in Italia. DI T.A. risponde in data 25.10.2019: “ma quel trattamento non è consentito in Italia” e YY replica: “per assurdo se lo avessi fatto quando io ho fatto il trattamento, mi accompagnavi tu, figurava che ero in coppia e il trattamento è consentito . da sola no in coppia si .. ma loro non sanno se io l'ho fatto in coppia o no? E lui risponde: “noi abbiamo entrambi i biglietti per --- no?.. Dovrebbero essere attestanti”. Lo scambio conferma che i due ben sapevano che in Italia avrebbero potuto presentandosi come coppia, come in realtà erano, ed attivare una PMA secondo la legge del 2004 -estesa anche alla fecondazione eterologa dalla Corte Costituzionale nel 2014-, che a ---il progetto era intrapreso solo dalla donna e che a posteriori forse avrebbero potuto utilizzare i biglietti aerei per far figurare un progetto comune.
Ulteriore conferma si ricava da alcuni sms scambiati dalla coppia. Il 24.5.2017, prima della nascita, lei scrive a lui: “oggi Amore mi è piaciuta la spontaneità con cui hai detto ‘il nostro bimbo quello che farai in Spagna adesso'. Ti è scappato così senza neanche rendertene conto . mi è piaciuto. Mi hai sorpresa. So che non vuol dire nulla, ma ho apprezzato molto l'aggettivo ‘nostro' ". Si tratta di frasi che confermano che il XX non è stato un genitore intenzionale e cioè il partner che ha deciso di costruire un progetto familiare con la propria compagna e che ha inteso assumere la responsabilità di scegliere le tecniche di procreazione medicalmente assistita per consentire la nascita di un bambino che diventa figlio della coppia, a prescindere dal legame genetico. Per questo tipo di padre l'aggettivo “nostro” assume lo stesso significato che riveste per un padre biologico e certamente non “scappa senza rendersene conto”.
Nulla consente di affermare, come invece espresso nel ricorso, che nel presente giudizio sia provato “il progetto di formazione di una famiglia caratterizzato dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico”, o che possa invocarsi il “principio di auto responsabilità procreativa” o che “il minore sia nato da atti consapevolmente volti alla riproduzione umana e consistenti nel consenso alla realizzazione di pratiche di fecondazione assistita”. Nessun progetto è stato dal XX condiviso, nessuna autodeterminazione alla procreazione è stata da lui maturata, nessun consenso alla realizzazione di pratiche di PMA è stato espresso. E tutto ciò, oltre che risultare dagli atti prodotti, è stato affermato dallo stesso XX in sede di interrogatorio libero e formale.
In conclusione, sul punto, non può che escludersi che il XX sia genitore intenzionale del piccolo DI T.A. che è nato per un progetto di genitorialità della sola YY con il conseguente rigetto della domanda principale costruita sulla base dell'art. 250 co. 4 c.c.
L'eventuale intenzione del XX, successiva alla nascita, di esercitare un ruolo genitoriale nei confronti del nato, se è del tutto incompatibile con l'azione di cui all'art. 250 c.c. potrebbe portare - come insegnato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 225/2016 - al riconoscimento di un ruolo di “genitore sociale” e cioè di una relazione forte tra l'adulto ed il minore, figlio della compagna, tanto che l'interruzione ingiustificata di detto rapporto da parte del genitore biologico al momento della cessazione della relazione sentimentale e della convivenza, sarebbe riconducibile alla condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio” in relazione alla quale l'art. 333 c.c. consente al giudice di adottare i “provvedimenti convenienti”, per esempio prevedendo le frequentazioni del minore con l'ex compagno della madre.
Deve però escludersi che anche sotto questo profilo la genitorialità del XX sia provata.
La relazione tra la YY ed il XX è durata fino al giugno-luglio 2020, quando il piccolo DI T.A. aveva meno di due anni.
La teste ZZ, ex compagna di YY, che ha avuto con lei una relazione di circa 12 anni e che ha vissuto con la stessa anche dopo la fine della relazione (“siamo rimaste a vivere sotto lo stesso tetto anche nonostante il fatto che ci fossimo lasciate … Quindi quando è nato DI T.A. vivevamo ancora nella stessa casa. ADR: La coabitazione è finita a fine settembre 2019/primi di ottobre”) ha dichiarato “Io non ho mai visto il sig. XX Io sono stata presente per tutta la gestazione ed ero presente il giorno della nascita di DI T.A. Come ho detto, ho vissuto con YY fino all'anno di età del bambino e le rare occasioni in cui il sig. XX veniva io andavo da un'altra parte o usciva YY Comunque, seppure non ricordo con precisione quante volte sia capitato, posso dire che sono state veramente poche … Tra il 2017 e il 2019 è capitato due o tre volte che io e YY prendessimo accordi in quanto doveva arrivare il sig. XX”.
La scarsa frequentazione del XX con il piccolo DI T.A. è affermata dalla madre: solo 48 incontri, considerate anche le visite molto brevi, fino alla interruzione dei rapporti adulto/minore, voluta dalla madre, nel marzo 2022 (doc 12 resistente). Il XX ha precisato (udienza 10.11.2022) che ha visto il minore più dei 48 giorni detti dalla controparte “anche se non molti di più … le videochiamate però sono state frequenti”. Si tratta comunque di pochi giorni, di una relazione adulto/minore occasionale, qualche volta la domenica e qualche ora saltuariamente durante i giorni di lavoro del XX (sempre alla suddetta udienza ha dichiarato: "Lavoro dal lunedì al sabato compreso, anche di notte, guido i camion. Non riesco a fare altro. Gli unici giorni possibili in cui poter vedere il bambino erano la domenica ed qualche volta visite occasionate dal lavoro, quando mi avvicinavo a Milano per trasportare le merci"). È inoltre pacifico che la famiglia del XX, soprattutto la madre, fosse assolutamente contraria alla frequentazione del figlio con la YY e che tale intromissione abbia ostacolato la relazione e la libertà di movimento del ricorrente. La di lui madre, invero, che organizzava l'attività della impresa di trasporto della famiglia, sentita come teste, ha dichiarato che evitava di dare al figlio incarichi e viaggi su quella zona per evitare che andasse dalla YY “se avevo come destinazione Milano lo mandavo a Roma” ed anche che lo monitorava con una applicazione che era utilizzata da una rete di genitori per sapere dove si trovavano i figli.
Anche il resistente ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, quanto al progetto di genitorialità: “Sul progetto di genitorialità non abbiamo mai trovato il bandolo della matassa: non sapevamo se gestirlo da genitori separati o se rimanere come una famiglia unita: YY voleva una famiglia unita, io no: avrei voluto crescere il bambino senza restare con lei. ADR: LA nostra relazione è durata dal 2017 fino a metà del 2020, sempre restando io a Livorno e YY a Milano, per vari motivi non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di convivere …All'inizio della nostra relazione ho pensato ad avere una famiglia con YY, dopo, anche a causa della guerra con i miei genitori, ho rinunciato al progetto. … una volta lei aveva anche pensato di accedere ai concorsi pubblici di insegnati in Toscana, invece che in Lombardia, ma io l'ho dissuasa perché ancora non si sapeva se avremmo potuto convivere insieme e mi dispiaceva dovermi sentire in colpa per averla fatta trasferire in Toscana, qualora ci fossimo poi lasciati. ADR: Il dubbio di poter vivere insieme dipendeva dal rapporto con i miei genitori”.
Se è vero che vi sono messaggini scambiati tra le parti che manifestano affetto del XX verso il piccolo DI T.A., e se danno conto di momenti trascorsi insieme (vedi anche foto prodotte. Ma la mamma ha prodotto foto analoghe che ritraggono DI T.A. con altri uomini, suoi amici) certamente non forniscono la prova di assunzione di responsabilità genitoriale da parte del XX verso il minore, nel senso di quel fascio di diritti/doveri che gravano sul genitore finalizzati alla crescita del figlio ed allo sviluppo della sua personalità nel rispetto delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e di una frequentazione qualificata nell'ambito della quale il minore abbia potuto identificare nel XX la figura paterna e godere delle cure, della assistenza morale e materiale, della istruzione e della educazione da parte del predetto.
Detto fascio di oneri, anche di rilevanza pubblica, che vanno a costituire il rapporto tra il genitore ed il figlio è caratterizzato da assunzione di responsabilità, da condivisione di decisioni con l'altro genitore nel rispetto della bigenitorialità, dalla convivenza o comunque dalla vicinanza fisica con il minore, dalla condivisione delle spese per la sua crescita, dal sostegno fornito al minore in tutti i campi, ma anche dall'esercitare la responsabilità nei rapporti con i terzi, non essendo sufficiente a tal fine che la madre nell'anno scolastico 2021/2022 abbia delegato anche il XX a prelevare dall'asilo il minore, non risultando se poi questa delega sia stata o meno effettivamente esercitata (doc 14 doc YY).
Non può provare tutto quanto sopra indicato e cioè il ruolo paterno nella vita del figlio della compagna qualche messaggino prodotto in causa dove la YY, certamente ancora legata da affetto verso il XX e quando ancora confidava nella ripresa della relazione sentimentale, abbia associato al XX la parola “papà” ("tu stai facendo in questi giorni il meglio che puoi per fare il papà e fidati che ci stai riuscendo”) o abbia riferito che il bambino abbia chiesto la presenza del XX, né può essere sufficiente che il XX si sia affezionato al piccolo DI T.A. (in un suo messaggino si legge: “l'ho visto crescere ed ho imparato a volergli bene prima senza nemmeno pensarci e me ne sono innamorato col tempo io lo amo come fosse mio anche se non ha niente di me”). Se questo sentimento dell'adulto può forse essere cresciuto con il tempo (comunque non presente inizialmente e non sufficiente a superare gli ostacoli posti dalla di lui madre ed essere presente nella vita del piccolo, ad iniziare una convivenza con la YY quando la relazione era ancora viva) sentimento forse basato maggiormente su una idea astratta di paternità, vista l'assenza di effettiva relazione con il figlio, è comunque solo un sentimento dell'adulto.
Al contrario nella valutazione che potrebbe portare alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. è l'interesse del minore da porre al centro, è il pregiudizio per il minore che deve essere accertato e superato con l'adozione dei provvedimenti convenienti. Nel caso in oggetto nessun pregiudizio è stato neppure allegato per il piccolo DI T.A. conseguente alla interruzione del rapporto con il ricorrente. Nulla di più di salutari ed intermittenti incontri e qualche video chiamata hanno legato il minore con il XX, nulla di simile ad una relazione tra un bambino ed un adulto che ha assunto e svolto nel tempo un ruolo genitoriale è stato dedotto e provato nel presente giudizio. Pertanto nessuna condotta pregiudizievole per il figlio è riscontabile nella decisione della madre di interrompere le frequentazioni del minore con il XX
Le spese di lite della resistente e del curatore speciale, vista la soccombenza, devono essere poste a carico integrale del ricorrente e si liquidano, d'ufficio, come in dispositivo, in ragione del valore e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM 147/2022.
La domanda ex art. 96 c.p.c. deve invece essere rigettata. Malgrado le domande siano del tutto infondate non si riscontra mala fede, e se la valutazione di agire in giudizio è connotata da colpa non si ritiene che possa essere qualificata, quantomeno a carico del XX, come colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigetta le domande svolte da XX, condanna il XX alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da YY che vengono liquidate in euro 3.500, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, e alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'avv. omissis, curatore speciale, che vengono liquidate in euro 1.500, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, rigetta la domanda della YY ex art. 96 c.p.c.