Rifiuto al coacquisto
Il secondo comma dell’art. 179, c.c., stabilisce che l’acquisto di beni immobili o mobili elencati nell’art.2683, effettuati dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge. Dunque, in queste tre ipotesi (beni immobili e mobili registrati di uso strettamente personali; beni che servono all’esercizio della professione di uno dei coniugi; acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio) affinché il bene sia escluso dalla comunione legale occorrerà anche la partecipazione in atto del coniuge non acquirente. Secondo un primo orientamento qualora un coniuge non desideri l’ingresso di un bene nella comunione legale, potrà sempre opporsi rendendo la dichiarazione di cui all’art.179 ult. comma c.c. in quanto tale dichiarazione assumerebbe un carattere negoziale (Cass. 8 giugno 1989, n. 2688). Tuttavia, tale impostazione è stata aspramente criticata da altra parte della giurisprudenza di legittimità, poiché da nessuna disposizione legislativa è desumibile la possibilità che, in regime di comunione legale dei beni, uno dei coniugi possa efficacemente rinunziare alla contitolarità di un singolo bene al di fuori delle tassative ipotesi di cui all’art.179 cod. civ. (Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954). Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite nel 2009 le quali hanno stabilito che il legislatore della riforma del 1975 ha indicato espressamente i casi in cui l’acquisto automatico alla comunione non opera. L’art. 179 cod. civ. contiene un elenco tassativo, pertanto l’interprete non può aggiungere ulteriori ipotesi limitative dell’effetto legale disposto dall’art. 177, comma 1° let. a), cod. civ. D’altra parte, si legge nella sentenza in commento: “se il legislatore avesse voluto riconoscere ai coniugi la facoltà di escludere ad libitum determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto prescindendo dal riferimento alla natura personale dei beni, che condiziona invece gli effetti previsti dall’art. 179 c.c., comma 2”. In sostanza, l’unico presupposto sostanziale impeditivo dell’ingresso in comunione legale dell’acquisto è la natura effettivamente personale del bene. L’intervento adesivo del coniuge non acquirente svolge la funzione necessaria di documentare tale natura, ma non impedisce una successiva azione di accertamento in caso di falsità. Dopo aver escluso l’ammissibilità di una dichiarazione di rifiuto del coaquisto al di fuori dei casi previsti dall’art. 179 co 2 lett. c, d e f c.c. le Sezioni Unite hanno affrontato l’ulteriore questione concernente la natura giuridica ed il valore probatorio della dichiarazione con la quale il coniuge non acquirente, intervenendo nel contratto stipulato dall'altro, riconosce la natura personale del bene acquistato ai sensi dell’art. 179 c.c., acconsentendo alla sua esclusione dalla comunione legale. Trattasi di una problematica particolarmente dibattutta sia in dottrina che in giurisprudenza a causa del non chiaro tenore letterale dell’art. 179 co 2 c.c. secondo il quale l’acquisto dei beni di cui alle lettere c, d, ed f del primo comma è escluso dalla comunione legale, “quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”. La Cassazione riconosce alla mancata contestazione od alla esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, resa contestualmente all’atto di acquisto, natura meramente ricognitiva e non negoziale, affermando, altresì, una sua possibile “portata confessoria”. Più precisamente secondo le Sezioni Unite, la dichiarazione resa dal coniuge che interviene nell’atto ha un contenuto sostanzialmente confessorio ed è idonea a determinare una presunzione juris et de jure di non contitolarità dell’acquisto; presunzione superabile solo fornendo la prova dell’errore di fatto, del dolo o della violenza (Cass., Sez. Un., 28 ottobre, 2009, n. 227559).- L’accertamento della comunione legale da parte del coniuge non acquirente e i diritti dei creditori medio tempore tutelati dalla trascrizione del pignoramento.
Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF