Il presente contributo analizza il significativo mutamento introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 28/2010, art. 12-bis) in merito alle conseguenze della mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione obbligatoria. Tradizionalmente, la scelta di disertare la mediazione era spesso percepita come priva di reali ripercussioni; tuttavia, la nuova normativa e la giurisprudenza emergente hanno radicalmente capovolto tale prospettiva. Viene approfondita la sentenza n. 9925/2025 del Tribunale di Milano, la quale ha applicato in modo stringente le disposizioni riformate, sanzionando severamente una compagnia assicurativa che aveva scelto strategicamente di non presentarsi al primo incontro di mediazione senza addurre un giustificato motivo serio, oggettivo e documentato. La pronuncia statuisce che la mediazione non costituisce un mero adempimento formale, ma una fase processuale a tutti gli effetti, e che la sua elusione ingiustificata integra un abuso del processo, in violazione dei doveri di lealtà e collaborazione. Le sanzioni comminate includono il pagamento del doppio del contributo unificato, il versamento di una somma in favore dello Stato e la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte. La decisione enfatizza l'impossibilità di giustificare l'assenza con comunicazioni preventive che non permettano l'espressione di una volontà consapevole e informata, consolidando l'orientamento che la sedia vuota in mediazione non è più neutra.
Punti di Diritto
La Riforma Cartabia ha trasformato la mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione obbligatoria in una condotta processualmente sanzionabile.
La sentenza n. 9925/2025 del Tribunale di Milano ha applicato rigorosamente l'art. 12-bis d.lgs. 28/2010, condannando una parte assente senza valido motivo.
Le sanzioni per l'assenza ingiustificata includono il doppio del contributo unificato, una somma a favore dello Stato e un risarcimento equitativo per la controparte, poiché la condotta integra un abuso del processo.
La mediazione è ora riconosciuta come una fase del processo a tutti gli effetti, non un mero adempimento burocratico.
Per giustificare l'assenza è necessario un motivo serio, oggettivo e documentato; non è sufficiente comunicare la non intenzione di partecipare senza presenziare al primo incontro informativo.