Una tranquilla mattina, un podista attraversa la zona rurale di Gravina in Puglia per la consueta corsa tra i sentieri del bosco "Difesa Grande". All'improvviso, due cani di razza pitbull, fuggiti dall'azienda agricola di un privato confinante, gli si avventano contro.
L'uomo tenta di difendersi, ma viene morso più volte alle gambe e alla schiena, riportando ferite lacero-contuse e un trauma lombare. Solo l'intervento di un automobilista di passaggio riesce a mettere in fuga gli animali, che vengono poi ricondotti nell'azienda da un dipendente del proprietario.
Le testimonianze, la documentazione sanitaria e le risultanze medico-legali confermano la dinamica dell'aggressione, mentre la proprietà dei cani viene ammessa in atti.
LA SENTENZA
Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice dott. Gianluca Tarantino, non ha dubbi: la responsabilità è del proprietario dei cani, in base all'art. 2052 c.c., che sancisce un principio ormai consolidato:
"Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
Responsabilità oggettiva, non colposa
Quella delineata dall'art. 2052 c.c. è una responsabilità oggettiva: non è necessario dimostrare la colpa del proprietario, ma solo il nesso tra il comportamento dell'animale e il danno.
In altri termini, ciò che rileva non è come si è comportato il proprietario, ma il semplice fatto che l'animale abbia causato un danno.
L'onere della prova
Il danneggiato deve dimostrare due soli elementi:
- l'esistenza del danno;
- il nesso causale tra quel danno e il fatto dell'animale.
Una volta assolto tale onere, spetta al proprietario dimostrare il contrario: ossia che il danno è avvenuto per caso fortuito, un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale.
Ma nel caso di specie — sottolinea il Tribunale — nessun elemento di questo tipo è stato fornito: i cani erano di proprietà del convenuto, custoditi nella sua azienda, e nessuna prova è stata prodotta per dimostrare che l'aggressione fosse dipesa da un evento anomalo, da un fatto del terzo o da una colpa esclusiva del danneggiato.
CONCLUSIONI
La decisione è esemplare per chiarezza:
- non serve dimostrare la colpa del proprietario: basta il nesso tra il cane e l'aggressione;
- il caso fortuito è l'unica via di esonero, ma deve essere provato in modo rigoroso;
- il giudice non guarda alla "condotta" dell'animale, bensì al fatto oggettivo che abbia cagionato un danno.