È principio ormai consolidato che, in materia di notificazioni a mezzo PEC, la violazione delle forme digitali previste dalla legge n. 53/1994 (artt. 3-bis, 9 e 19-bis) e dalle specifiche tecniche ministeriali del 2014 — le quali impongono il deposito telematico dell'atto notificato unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", nonché l'inserimento dei relativi dati nel file "datiAtto.xml" — comporti la nullità della notificazione.
Tuttavia, non è raro che, per mera disattenzione o errore tecnico, il difensore alleghi ricevute di accettazione e consegna in formato PDF anziché nei formati originari.
La domanda è inevitabile: una simile notifica è irrimediabilmente nulla oppure può essere sanata?
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27351/2025, ha fornito una risposta tanto equilibrata, quanto salvifica per il professionista distratto.
Secondo la Suprema Corte, anche se le ricevute di accettazione e consegna vengono depositate in formato PDF, la notifica può ritenersi valida qualora sia possibile dimostrare aliunde — cioè da altri elementi concreti del processo — che l'atto è stato regolarmente consegnato e ricevuto nei termini di legge.
In tal caso, trova applicazione l'art. 156, comma 3, c.p.c., in forza del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, con conseguente sanatoria della nullità.
Ma c'è di più: la Corte ha sottolineato che, trattandosi di nullità e non di inesistenza o inefficacia, il vizio è comunque sanabile, anche mediante la rinnovazione della notifica.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.