Nelle ultime settimane l'opinione pubblica italiana è tornata a interrogarsi su come e quanto la scuola sia realmente in grado di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo.- La tragica vicenda di Paolo Mendico, quattordicenne morto suicida l'11 settembre scorso, le indagini tuttora in corso e i provvedimenti disciplinari adottati — tra cui la sospensione della dirigente scolastica, della vicepreside e di una docente per presunte omissioni nei protocolli di vigilanza — hanno riportato con forza il tema al centro del dibattito sociale, mediatico e istituzionale, sollevando interrogativi inevitabili sul ruolo della scuola e sui suoi doveri di protezione.
È in questo contesto sociale, segnato da allarme, indignazione e richieste di responsabilità, che assume particolare rilievo il commento a una pronuncia giudiziaria di circa un anno fa, ma di stringente attualità: la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3518/2025, resa all'esito di un giudizio civile relativo a un caso di bullismo scolastico con gravi ripercussioni psicologiche su un minore. Una decisione che, ben prima dei fatti di cronaca odierni, aveva già chiarito un principio essenziale: la responsabilità della scuola per omissioni di vigilanza non è un'ipotesi astratta, ma una realtà giuridicamente accertabile e risarcibile.
IL FATTO
I genitori di un minore - portatore di una menomazione fisica con difficoltà di deambulazione, più volte destinatario di scherni, offese e condotte vessatorie da parte di alcuni compagni di scuola, con conseguenze rilevanti sul piano psicologico – agivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, contro l'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo – contestando l'omessa adozione di misure efficaci di vigilanza e prevenzione rispetto a detti episodi o verificatisi durante il percorso scolastico.
LA SENTENZA
Nel caso concreto, la mancata adozione di misure adeguate di prevenzione e contrasto ha integrato una violazione del dovere di protezione, configurando una tipica ipotesi di culpa in vigilando. Centrale è il richiamo alla CTU psicologica, che ha accertato come gli episodi subiti dal minore abbiano determinato un disturbo dell'adattamento, con sintomi di ansia, isolamento e sofferenza emotiva, causalmente riconducibili al contesto scolastico.
Questo perché l'ammissione dello studente nell'istituto determina la nascita di un rapporto giuridico dal quale discende un obbligo rafforzato di protezione e vigilanza, esteso a tutte le attività scolastiche.
Il Giudice ha applicato l'art. 2048 c.c., ribadendo che la responsabilità dell'istituzione scolastica è assistita da una presunzione iuris tantum, superabile solo attraverso una prova liberatoria rigorosa. La scuola, infatti, per evitare la propria responsabilità, deve dimostrare non solo di aver vigilato, ma di aver adottato tutte le misure organizzative idonee a prevenire eventi prevedibili.
Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita. L'Amministrazione non ha dimostrato di aver predisposto un sistema di intervento efficace tale da rendere inevitabile il danno. Da qui, la condanna al risarcimento in favore del minore e dei familiari, con riconoscimento della responsabilità civile della scuola.
CONCLUSIONI
La sentenza del Tribunale di Lecce fissa un punto fermo: quando la scuola è a conoscenza di situazioni di disagio e dispone di strumenti di intervento, l'inerzia non è neutra: è giuridicamente rilevante e può dare vita ad una ipotesi di responsabilità e di risarcimento.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.