Quando, in città, cade un albero, non è sempre colpa del "destino". Gli alberi, come le strade e i lampioni, fanno parte del patrimonio pubblico e devono essere gestiti, controllati e curati. E se la caduta di un albero, anche apparentemente sano, provoca danni? La responsabilità si estende fino al Sindaco, quale capo dell'amministrazione e autorità locale di protezione civile.
Vediamo come cambia la responsabilità in base agli effetti del crollo: dal semplice danno a cose, alle lesioni o, nel peggiore dei casi, alla morte di una persona.
ALBERO CHE CADE SUL SOLO MANTO STRADALE: DANNO ERARIALE E RISARCIMENTO
Se un albero si abbatte sulla strada, senza coinvolgere persone o cose private, il primo danno è pubblico: va ripristinato il manto stradale, rimossi i detriti, riparata la viabilità. In questo caso si parla di danno erariale: un danno economico che grava sull'ente locale (Comune) e che, se provocato da negligenza nella manutenzione (es. mancata potatura, omessa verifica di stabilità), può dar luogo a responsabilità amministrativa del Sindaco e dei Dirigenti preposti.
Il cittadino che subisse un disagio diretto (es. strada chiusa, attività commerciale bloccata) potrebbe anche chiedere un risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Merita attenzione un'altra ipotesi pratica: l'albero crolla sulla carreggiata, e un veicolo sopraggiungente, non potendo evitare l'ostacolo, viene coinvolto in un incidente.
In questo caso:
- Il Comune risponderebbe ex art. 2051 c.c., salvo prova del caso fortuito;
- Se l'incidente provocasse lesioni o morte, si aprirebbe anche il fronte penale, come si vedrà in seguito.
ALBERO CHE CADE SU AUTO PARCHEGGIATE: RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE AGGRAVATA
Se l'albero centrasse delle automobili parcheggiate, il Comune – e in ultima istanza il Sindaco come responsabile politico-amministrativo – risponderebbero dei danni materiali. In sede civile, il danneggiato agisce contro il Comune ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.: quest'ultimo articolo prevede una responsabilità per danni da cose in custodia presunta, salvo prova del caso fortuito.
La giurisprudenza è severa: per liberarsi, l'Ente dovrebbe dimostrare che la caduta non fosse prevedibile né evitabile, il che, di fronte a un albero mal gestito, risulterebbe molto difficile.
ALBERO CHE CADE E FERISCE UN PASSANTE: SI APRE IL FRONTE PENALE
Se la caduta dell'albero ferisse un passante, oltre alla responsabilità civile del Comune scatterebbe una autonoma responsabilità penale. Il Sindaco e/o i funzionari competenti potrebbero essere indagati – ad esempio - per:
- Lesioni personali (art. 590 c.p.);
- Omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.).
La Procura della Repubblica potrebbe avviare, anche, un'indagine per verificare se siano stati omessi controlli o manutenzioni inadeguate.
ALBERO CHE CADE E PROVOCA LA MORTE: IMPUTAZIONE PER OMICIDIO COLPOSO
Se la caduta dell'albero dovesse causare il decesso di una persona, la situazione si aggraverebbe in modo drammatico. Si configurerebbe, infatti, il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Inoltre, i familiari della vittima potrebbero chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al Comune ed ai singoli responsabili.
CONCLUSIONI.
Non basta piantare alberi per rendere una città "green": occorre pianificarne la manutenzione, disporre verifiche di stabilità periodiche, intervenire sui segnali di deperimento. Il Sindaco ha una posizione di garanzia non solo morale, ma giuridica, e può essere chiamato a rispondere tanto davanti al giudice civile quanto – nei casi più gravi – davanti a quello penale.
Nel diritto, come nella natura, come nella vita, ignorare i segnali di cedimento può avere conseguenze tragiche. E, a quel punto, se l'albero cade, non sarà più il vento il vero colpevole.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.