I più agées definirebbero questo provvedimento "lapalissiano", la mia generazione farebbe riferimento a "Quelli della Notte", nonché al mitico Catalano e le sue "ovvietà": se il locale è rumoroso e gli avventori sono chiassosi, la soluzione è quella, si di continuare a divertirsi, ma di chiudere le porte!
E' come se un Dietologo consigliasse al proprio paziente di mangiare di meno per dimagrire.
A parte le battute, la soluzione – temporanea, in attesa del giudizio di merito – è proprio quella prospettata dal Tar Genova, qualche giorno fa.
Giuridicamente, forse, un pò attendistica, ma nella sua "salomonicità", come vedremo, condivisibile per temporeggiare.
LA SENTENZA DEL TAR GENOVA
Nel caso in esame, i titolari di un locale del centro storico genovese subivano la revoca della la certificazione di inizio attività (la Scia per la somministrazione di bevande) e il nulla osta acustico, a seguito di alcune segnalazioni fatte da vicini.
In particolare, tale provvedimento si rendeva necessario a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati da tecnici specializzati e Forze dell'Ordine che avevano rilevato, all'interno di alcune abitazioni, nelle immediate vicinanze, il superamento dei limiti di rumorosità.
I titolari del Bar impugnavano, avanti la Magistratura amministrativa, tale sanzione, eccependo che il rumore provenisse non dall'interno del locale, ma dalla "movida[1]" esterna, per la quale non potevano essere ritenuti responsabili[2].
Il Tar Genova con l'ordinanza in commento prospettava – in attesa dell'udienza di decisione, fra mesi – l'adozione di una soluzione, quella della prosecuzione dell'attività, seppure a "porte chiuse", che potesse accontentare tutti: da un lato il vicinato, che finalmente potrà beneficiare dell'agognato silenzio e, dall'altro, i titolari del locale che, in questo modo, non dovranno rinunciare a mesi di introiti, circostanza che si sarebbe verificata con la chiusura[3] totale dello stesso.
NOTE
[1] Fenomeno comunemente descritto come concentrazione di un elevato numero di persone in zone circoscritte che, anche a causa dell'abuso di bevande alcoliche, disturbano il riposo degli abitanti fino tarda ora.
[2] Sul punto, lo scrivente richiama la sentenza n. 271/2022 sempre del Tar Genova, che poi ha dato vita ad un orientamento uniforme nel tribunale ligre, per cui "In caso di rumori e disagi creati dalla movida notturna, il "gestore del locale non può vigilare e intervenire nei confronti delle persone che fanno schiamazzi o disturbano nella pubblica via fuori dal suo esercizio commerciale".
[3] Pur non del tutto conferente con l'ordinanza in commento, è opportuno evidenziare la differenza che intercorre tra il potere di chiusura di una attività da parte del Comune – con ordinanza dirigenziale e non sindacale - e quello attribuito al Questore; infatti, il primo può essere esercitato, ex art. 10 TUPS quando vi è un abuso (un cattivo uso o un uso distorto) delle autorizzazioni concesse; mentre il secondo, ex art. 100 TUPS, quando il pubblico esercizio, anche indipendentemente dalla violazione delle norme di settore, diventi causa oppure occasione di fenomeni pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dei consociati.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.