Può una grave patologia improvvisa, come una trombosi, legittimare il viaggiatore a non pagare penali in caso di annullamento del pacchetto turistico? La risposta viene dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13843 del 23 maggio 2025, che interviene in una controversia tra un tour operator ed un cliente costretto, suo malgrado, a rinunciare ad un viaggio per motivi di salute.
La sentenza affronta una questione delicata, ma assai comune nella pratica: l'impossibilità sopravvenuta di utilizzare la prestazione da parte del creditore (il viaggiatore), indipendente dalla volontà del debitore (l'agenzia).
TRA DIRITTO ALLA SALUTE E OBBLIGHI CONTRATTUALI
Nel caso esaminato, il cliente aveva prenotato un pacchetto turistico, ma, pochi giorni prima della partenza, era stato colpito da una grave trombosi venosa profonda. Era dunque, oggettivamente, impossibilitato a partire. Nonostante ciò, il tour operator aveva trattenuto le penali previste per la cancellazione tardiva.
Il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, avevano dato ragione al cliente, riconoscendo che non poteva essere penalizzato per un evento imprevedibile ed insormontabile. La Cassazione ha confermato: l'impossibilità di utilizzare la prestazione, anche se non espressamente regolata dal Codice, costituisce causa di estinzione dell'obbligazione contrattuale.
NIENTE PENALI SE IL VIAGGIATORE È IMPOSSIBILITATO A PARTIRE
Con l'ordinanza n. 13843/2025, la Cassazione ha sancito che:
"L'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se non specificamente prevista dalla legge, costituisce – analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione – autonoma causa di estinzione dell'obbligazione."
Tradotto: se il viaggiatore si trova in una condizione medica grave e imprevedibile che gli impedisce di fruire del viaggio, non deve pagare penali.
Il ragionamento della Corte si fonda su una lettura costituzionalmente orientata del contratto, ispirata ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c.). L'obbligazione, se il suo scopo viene meno per forza maggiore, non può più produrre effetti sanzionatori a carico della parte "colpita" dall'evento infausto.
CONCLUSIONI
La sentenza apre interessanti scenari in tema di forza maggiore e obbligazioni sinallagmatiche – cioè a prestazioni corrispettive - specie in ambito turistico e contrattuale. Se il creditore dimostra di essere oggettivamente impossibilitato a fruire della prestazione (viaggio, spettacolo, servizio), per causa grave, esterna, imprevedibile e documentata (come una malattia acuta), l'obbligazione si estingue.
E, attenzione: questo principio – secondo il principio espresso dalla Cassazione - vale anche se il contratto prevedeva penali specifiche.
Nota bene
Non basta un generico "non mi sento bene" o "ho cambiato idea".
Serve una prova rigorosa dell'impossibilità, medica e tempestiva, idonea a escludere ogni profilo di negligenza.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.