Il caso è molto particolare: una badante sudamericana, assunta irregolarmente, si infortuna sollevando una persona con disabilità, ma la Cassazione nega il risarcimento.
La decisione, destinata a far discutere, ruota attorno a un punto cruciale: la datrice di lavoro aveva adempiuto ai suoi obblighi informativi e la lavoratrice aveva dichiarato di essere pienamente in grado di svolgere quelle mansioni.
IL CASO
La badante lavorava, senza contratto regolare, alle dipendenze di una donna incaricata di assistere la sorella con grave difficoltà di movimento.
Un giorno, nell'aiutare la persona disabile ad alzarsi dal letto, subiva un infortunio e chiedeva il risarcimento, sostenendo che le mansioni fossero eccessivamente gravose e non adeguate alle sue capacità.
A cambiare completamente il quadro probatorio sono stati i testimoni:
- hanno confermato che la datrice aveva spiegato in modo chiaro le attività richieste;
- che la badante aveva assicurato di esserne pienamente capace;
- e che non erano emerse particolari criticità nell'esecuzione quotidiana delle operazioni di assistenza.
Il rapporto di lavoro irregolare non è bastato a far scattare automaticamente una responsabilità risarcitoria.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Per la Cassazione, la datrice di lavoro non è responsabile.
Il fulcro della pronuncia è semplice e giuridicamente lineare:
Il datore risponde dell'infortunio del lavoratore solo se viola obblighi di sicurezza o affida mansioni sproporzionate rispetto alle effettive condizioni del lavoratore.
Nel caso di specie:
- le mansioni erano quelle tipiche dell'assistenza a persone non autosufficienti;
- la lavoratrice aveva confermato di poterle svolgere;
- non risultavano omissioni in tema di istruzioni, vigilanza o modalità operative.
Risultato: nessun nesso causale fra condotta datoriale e infortunio.
Anzi, la Suprema Corte condanna la badante alle spese e al pagamento di 1.000 euro alla cassa delle ammende.
CONCLUSIONI
È una sentenza destinata a suscitare reazioni contrastanti. Ma il messaggio, al netto dell'impatto mediatico, è chiaro: l'irregolarità del rapporto non crea una responsabilità "automatica" del datore, Se il lavoratore afferma di poter svolgere le mansioni e non emergono violazioni di sicurezza imputabili al datore, il risarcimento non spetta.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.