In quanto in tutti i casi in cui la ricostruzione del sinistro consente di valutare esattamente le rispettive responsabilità e/o di escludere la responsabilità di uno dei due conducenti, la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2 è inoperante, dovendo il tribunale operare una graduazione delle rispettive responsabilità.
Corte di Appello di Lecce, sentenza del 3.7.2023, n. 581
…omissis…
Eccezioni preliminari.
La appellata deduce, invero, che l’atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L’eccezione non merita accoglimento, anche se, effettivamente il gravame è redatto ai limiti della soglia di ammissibilità per specificità.
Ed invero, dalla lettura dell’atto introduttivo si evince che l’appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo comunque alla Corte un’adeguata enucleazione ed individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Se pure ai limiti di detto criterio di specificità, l’appello è comunque ammissibile.
Anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L’assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile, ed in ogni caso l’eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l’eventuale inammissibilità dell’appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. Nel merito l’appello appare privo di pregio e non meritevole di accoglimento.
Le censure svolte avvero la affermazione di una responsabilità concorrente dei conducenti di due mezzi coinvolti nel sinistro non meritano accoglimento, né laddove viene invocata una responsabilità esclusiva della Na. né laddove si vorrebbe intaccare il giudizio di graduazione della responsabilità concorrente operato dal giudice di primo grado. Re. quindi confermato e non intaccato dall’appello, il passaggio della motivazione in cui il giudice, ritiene che ricorra una responsabilità concorrente del danneggiato valutata in ragione del 40%, va confermato.
L’appellante censura l’attribuzione del concorso di colpa nella misura del 40% in capo al Po. nonostante lo stesso abbia tenuto a suo dire una condotta di giuda corretta ed esente da censure, assumendo come dalla documentazione in atti emergeva la dimostrazione di come la condotta di giuda del motociclista era stata perfettamente conforme alle regole del Codice Della Strada e quindi alle norme di comune prudenza, sicché non si giustificava affatto l’affermato concorso di responsabilità nella misura del 40% affermata dal tribunale, dovendo l’occorso ascriversi interamente alla condotta della Na..
Tale assunto non è condivisibile.
Ritiene la Corte che la statuizione in punto di responsabilità appare sorretta da un’adeguata valutazione di tutte le emergenze probatorie e da una corretta applicazione della disciplina in materia, avendo il primo giudice dato del corredo probatorio una lettura adeguata, ravvisando la responsabilità concorrente e prevalente a carico del veicolo investitore, perché effettivamente, alla luce del materiale probatorio complessivo, la condotta del motociclo non è del tutto esente da censure in relazione al sinistro per cui è causa.
Giova ricordare che in atti non è stato mai prodotto il verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Alezio e la relazione sull’incidente n. (omissis) redatta dalla Polizia Municipale del medesimo Comune, detti soggetti infatti sono intervenuti al momento del sinistro raccogliendo le dichiarazioni rese dalle parti nell’immediatezza e ricostruendo sul posto la dinamica dell’evento. La produzione di detta documentazione era stata riservata dall’attore al prosieguo del giudizio ma non è mai stata prodotta (è in atti solo la contestazione della sanzione da parte della PM di Alezio della violazione dell’art. 141 Cds), sicché il quadro probatorio complessivo acquisito agli atti non consente una diversa lettura dell’evento in punto di responsabilità.
La circostanza – che l’appellante invoca a sostegno della sua tesi – e cioè che la conducente della vettura abbia ammesso di non essersi fermata allo Stop e quindi la omessa precedenza al motociclo in marcia regolare, non è sufficiente di per sé ad affermare la responsabilità esclusiva di tale veicolo, nel raffronto del complessivo corredo probatorio agli atti, che evidenzia, invece, come effettivamente il conducente del motociclo non abbia approntato, pur avendone la possibilità, le opportune manovre di emergenza atte ad evitare l’impatto. Non può escludersi di rilevare che il motociclista – che proveniva da strada rettilinea, in condizioni di piena visibilità, e che aveva visto la manovra della vettura, aveva sicuramente la possibilità di evitare l’incidente, ove avesse proceduto a velocità adeguata e avesse adottato le opportune manovre di emergenza. Ne viene che la corresponsabilità del Po. dev’essere ravvisata nel fatto che questi dinnanzi alla improvvisa manovra dell’automobilista di inversione del verso di marcia in dispregio dell’art. 145 non abbia tenuto una manovra di emergenza adeguata, manovra che non era quella adottata, in concreto – di deviare verso destra per superare l’ostacolo – bensì una di queste due condotte: a) una prosecuzione della traiettoria, passando da tergo all’automobilista; b) un intervento energico ed immediato sul freno; posto che è certo che con l’una o l’altra di tali condotte il sinistro si sarebbe potuto evitare ovvero avrebbe avuto conseguenze nettamente più modeste.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che l’ipotesi della evitabilità del sinistro sia convincente, alla luce delle prove raccolte, vagliate secondo il principio di causalità del “più probabile che non”; nella specie invero la conclusione più probabile è che il conducente abbia visto la manovra della Re. Scenic, sicché, ove il motociclista avesse tenuto una velocità di marcia consentita in zona urbana, ancorché non adeguata allo stato dei luoghi – la prossimità ad un incrocio ancorché fosse il mezzo favorito – l’omessa adozione di una manovra di emergenza può ragionevolmente essere condotta esigibile.
Giova ricordare che in caso di scontro tra veicoli, soltanto l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro è idonea a liberare quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente. È onere della parte provare di avere fatto tutto il possibile per evitare la causazione del danno. La prova del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza da parte del danneggiato può essere ricavata anche indirettamente attraverso l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso rispetto al comportamento dell’altro. Di recente anche Cassazione civile sez. III, 28/11/2022, n. 34895 Il sinistro correttamente è stato ascritto quindi anche alla condotta imprudente del Po., concorrente in ragione del 40%: la mancata adozione di adeguate manovre di emergenza ha avuto una sicura incidenza nell’efficienza causale del sinistro, perché, per le ragioni già esposte, una diversa condotta avrebbe, con elevato grado di probabilità e credibilità razionale, contributo ad evitare il sinistro o ridurre significativamente il danno, in misura corrispondente all’apporto causale da esso fornito al verificarsi dell’evento dannoso, escludendo di potersi ritenere raggiunta la prova di aver il motociclista rispettato tutte le norme di prudenza e di circolazione stradale e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La ritenuta responsabilità anche solo concorrente a carico del Po., connessa alla dirimente considerazione della mancata adozione da parte del danneggiato di una manovra di emergenza efficace e idonea, non consente il superamento della presunzione della concorrente responsabilità dei conducenti di cui al comma 2 dell’art. 2054 c.c. Tuttavia correttamente il tribunale ha ritenuto che non ricorresse una pari responsabilità; questa, stabilita dal comma 2 dell’art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l’atto che ha causato il sinistro, ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009) con la conseguenza che, in tutti i casi in cui, invece, la ricostruzione del sinistro consente di valutare esattamente le rispettive responsabilità e/o di escludere la responsabilità di uno dei due conducenti, la presunzione di pari responsabilità in scrutinio è inoperante, dovendo il tribunale operare una graduazione delle rispettive responsabilità.
Anche le censure in punto di graduazione del 40% della responsabilità del Po. appaiono inconferenti, in ragione del fatto che nella dinamica dell’evento la condotta della moto ha avuto nella produzione del sinistro se non certamente un peso prevalente, sicuramente un peso non modesto, perché ha inciso significativamente sul prodursi dell’indicente. Il 40% appare quindi congruo e convincente.
La doglianza va disattesa e la gravata sentenza integralmente confermata.
Anche le censure sul quantum non colgono nel segno.
Assume l’appellante una erronea valutazione delle reali incidenze che il sinistro ha avuto nella vita lavorativa, sociale e di relazione, posto che il Po. avrebbe perso la possibilità di avanzamento di carriera, con conseguente forzato mutamento di mansione, sicché avrebbe diritto al ristoro non soltanto del danno biologico, ma anche del danno patrimoniale diretto e del danno alla sfera ludico relazione ed esistenziale.
Ed invero, con l’inerente articolato motivo di gravame l’appellante intende sottoporre al Collegio anche la pretesa ad una personalizzazione del danno biologico, finalizzata ad un risarcimento non già standardizzato, ma adeguato alle particolari conseguenze sofferte dal danneggiato, in ragione di un danno alla sfera ludico relazionale. Tutte le circostanze dedotte in gravame che giustificherebbero una personalizzazione del danno sono in realtà state correttamente già valutate dal primo giudice.
Il tribunale ha già operato una personalizzazione del danno biologico, incrementandolo in misura pari al 25%, sicché le doglianze volte a reclamare in appello tale perosnalizzaizone non sono conferenti ed il motivo non è pertanto meritevole di accoglimento, anche per quanto si dirà.
Giova ricordare che il danno biologico, cioè il danno per la menomazione dell’integrità psico-fisica sofferto va risarcito, tenendo presente la natura e l’entità delle lesioni ed i postumi di natura permanente così come accertati dal C.T.U. Per la sua liquidazione – tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale sul danno non patrimoniale, espressa infine dalle decisioni a Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2008 nn. da 26972 a 26975, secondo cui “Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico…: gli uni e gli altri costituiscono, infatti, pregiudizi del medesimo tipo”.
La categoria generale del danno non patrimoniale – che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da valore di scambio – presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, perché entrano in gioco varie poste di danno: uno biologico, (inteso come lesione del bene salute), e l’altro non patrimoniale alla vita di relazione, che comprende il danno morale (identificabile nel patema d’animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell’illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali – ove essi ricorrano cumulativamente – occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale è preclusa quindi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, tenendo conto che, nell’ambito della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, occorre considerare la voce del danno morale, come sofferenza ulteriore e diversa rispetto al danno biologico relazionale. Il danno morale soggettivo rappresenta invero una voce di danno ontologicamente diversa dal danno esistenziale e dal danno biologico e, quale sofferenza interiore, si riferisce alla sola incidenza negativa dell’evento dannoso sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Tutti i già menzionati danni, quindi, meritano di essere risarciti, ma in modo unitario ed in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari, anomale ed eccezionali, ed opera a tal fine la c.d. personalizzazione del danno, aumentando, cioè, la misura del danno biologico “tabellare” con un incremento tale da adeguare per quanto più possibile il ristoro concreto alla entità della lesione effettivamente subita. In altri termini, il giudice deve valutare tutte le conseguenze peggiorative dell’evento dannoso (onnicomprensività), evitando però di attribuire nomi diversi ad un unico pregiudizio (unitarietà), così provvedendo ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, con una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, sia sotto l’aspetto interiore che relazionale, senza ulteriori “frammentazioni nominalistiche”.
Nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé“). Il danno quantificato in base alle tabelle tende a ristorare le conseguenze ordinarie derivanti dall’evento dannoso. Se la parte danneggiata dimostra che, sotto il profilo morale e/o sotto quello dinamico relazionale, l’evento dannoso ha cagionato ulteriori conseguenze negative, non normalmente prevedibili e quindi qualificabili come straordinarie, il Giudice può liquidare tali ulteriori danni superando i limiti dei parametri tabellari, e facendo emergere e valorizzando, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale, in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.
Vedi Cassazione civile sez. III, 31/01/2019, n. 2788 In tale ottica, e per quanto detto, va rigettata la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale “personalizzato”, perché, in difetto di situazioni peculiari ed ulteriori rispetto a quelle già valutare nel danno biologico, unitariamente considerato, la liquidazione effettuata sulla base delle tabelle è ampiamente satisfattiva del pregiudizio sofferto – anche sotto il profilo del danno morale soggettivo e del danno biologico relazionale; ovi si consideri la incidenza della conseguenze ordinariamente connesse al tipo di lesioni subite dal danneggiato, e la mancata deduzione di aspetti peculiari che meritino una valorizzazione risarcitoria.
In tal senso va valutata la richiesta di attribuzione di un danno esistenziale e del danno biologico (inteso come danno che incide sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali)– che non può trovare accoglimento, in quanto costituisce infatti una duplicazione risarcitoria, poiché tali voci di danno appartengono alla stessa area protetta dall’art. 32 Cost.: il giudice può compiere in merito una differente ed autonoma valutazione circa la sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza ad una lesione di un suo diritto, in termini di personalizzazione del danno non patrimoniale unitariamente inteso ( vedi recentissima Cassazione civile sez. lav., 18/02/2020, n. 4099) sempre che ricorrano evidenze che giustifichino la considerazione sotto tale profilo di tali poste risarcitorie.
Parimenti anche la doglianza con cui l’appellante censura la mancata liquidazione del danno patrimoniale connesso alle ripercussioni sulla sua capacità lavorativa non merita accoglimento.
Occorre sul punto una premessa di ordine generale.
Le conseguenze delle lesioni, che incidano sulla capacità lavorativa del danneggiato e sulla sua capacità a produrre reddito possono, invero, articolarsi in vario modo. Afferma la SC ( vedi Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28988) che l’evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell’infortunato, e tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, sicché possono enuclearsi le seguenti fattispecie di danno, segnatamente:
a) un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, b) un danno patrimoniale per la cessazione dell’attività lavorativa, nel periodo di invalidità temporanea totale e/o parziale;
c) un danno non patrimoniale, rientrante nella cd. cenestesi lavorativa.
Sono risarcibili quindi, sia la maggior penosità nel prestare attività lavorativa (danno non patrimoniale, che può trovare ristoro in termini di personalizzazione del biologico permanente), sia la perdita di reddito durante il periodo di invalidità temporanea, totale e/o parziale; sia, infine, la riduzione futura del reddito percepito (danno patrimoniale, nelle componenti del danno emergente e anche del lucro cessante).
Nella ipotesi del danno patrimoniale, questo, inteso sia come danno patrimoniale da danno emergente (da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza -ove sussistente- tra reddito perduto e presumibile reddito che avrebbe percepito), sia come danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito, va comunque accertato in concreto, e dunque dev’essere essere allegato e provato dal danneggiato, anche a mezzo di presunzioni, in ossequio ai più recenti arresti della Corte di legittimità ( v. anche Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, n.3133 ).
È dunque preliminarmente necessario in relazione alla domanda in scrutinio – alla luce di tali considerazioni e del corredo probatorio agli atti – verificare se sia corretto inquadrare la domanda proposta nell’ambito del danno patrimoniale ovvero piuttosto ovvero in quello del danno non patrimoniale, di cenestesi lavorativa.
Ove intesa la domanda come inerente un danno patrimoniale, non è stata né dedotta né fornita alcuna prova di una concreta riduzione della capacità lavorativa nel danneggiato, conseguente alle lesioni riportate, presupposto del ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
L’appellante, infatti, se pure ha dimostrato che a seguito delle lesioni riportate nel sinistro è stato adibito a mansioni diverse – amministrative – perché “non più idoneo” allo svolgimento del servizio operativo connesso alla qualifica di fuciliere, tuttavia l’appellante non ha provato il danno patrimoniale, in tutte le sue componenti, posto che tale pregiudizio che non è in re ipsa connesso alla modifica della attività lavorativa, né può essere liquidato equitativamente, ma va rapportato alla perdita economica subita, dovendo la parte provare quale fosse all’epoca del sinistro e nel triennio precedente il suo reddito, e quale è stato il suo reddito negli anni successivi, onde calcolarne la entità, ovvero dimostrando di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali, laddove nella specie alcuna documentazione è stata fornita in tal senso.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, quindi necessita di un corredo probatorio anche con riferimento ai valori economici in gioco che nella specie difetta. Co. il rigetto della domanda.
Anche in termini di danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, il pregiudizio patrimoniale, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’articolo 1223 del c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, sicché occorre la prova rigorosa del reddito in godimento sia prima che dopo l’evento lesivo.
In tal senso recentissime Cassazione civile sez. III, 21/03/2022, n. 9002 e Cassazione civile sez. lav., 10/03/2022, n. 7821. Parimenti non può essere liquidato neppure il danno non patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, perché in tale caso occorre che la vittima conservi il medesimo livello di reddito, ancorché lavori con maggior pena, essendo oggetto di ristoro soltanto il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va sempre ricondotto nell’ambito non già del danno biologico, bensì del danno patrimoniale e pertanto l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso. ( vedi Cassazione civile sez. III, 09/11/2021, n.32649).
In gravame poi non è dedotto neppure un pregiudizio da inquadrare in termini di cenestesi lavorativa.
In tal senso Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17411 “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell’attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute”.
L’appellante chiede in questa sede, in realtà solo il ristoro del danno patrimoniale derivante dalla modifica delle mansioni, tuttavia, anche ove riguardata la domanda come danno da cenestesi lavorativa, e sempre che tanto non sia precluso alla Corte, accedendo ad ambiti di valutazione e temi di decisione del tutto nuovi ed estrani al thema decidendum definito dall’atto di citazione in primo grado, in violazione del divieto dei “nova” in appello, deve comunque escludersi che ne ricorrano i presupposti, considerato non solo e non tanto che tale pretesa ai fini di personalizzazione del danno non era stata neppure dedotta in primo grado e quindi non è stata neppure provata nei termini di cui si è detto, ma che anzi la perosnalizzaizone già ottenuta tiene in conto anche tali circostanze per un suo risarcimento in termini di personalizzaizone del biologico.
Per completezza, a fonte della deduzione di una perdita della capacità lavorativa del danneggiato, la pretesa in scrutinio, evidenziata nel motivo di appello, non può neppure essere riguardata come pretesa al risarcimento in termini di un danno da perdita di “chances”, che ristori l’omissis, all’esito di una valutazione equitativa, del pregiudizio connesso a tale modifica della attività lavorativa perchè è evidentemente una pretesa inammissibile ex art. 345 cpc, in quanto mai dedotta in primo grado.
Né tale perdita della capacità lavorativa può giustificare una ulteriore personalizzazione del danno biologico, finalizzata ad un risarcimento non già standardizzato, ma che tenga conto di tale peculiare situazione in termini di capacità lavorativa generica, perché anche in tal caso si introdurrebbero temi di valutazione del tutto nuovi ed estrani al thema decidendum definito dall’atto di citazione in primo grado in cui sono neppure prospettati pregiudizi inerenti tale aspetto lavorativo generico, che quindi non hanno trovato alcuna prova e non possano, in difetto di deduzione e supporto probatorio, avere ristoro, considerato che un’adeguata personalizzazione, che tenga conto delle varie circostanze del caso concreto, non può essere utilizzata per il danno per l’incapacità lavorativa specifica, dovendo tale pregiudizio essere sempre dedotto e provato, non essendo sufficiente il mero dato medico-legale in quanto, notoriamente, nell’attuale società varie sono le possibilità di lavoro e di guadagno e, pur in presenza di postumi macro permanenti, non potendo desumersi automaticamente in via presuntiva la diminuzione della capacità di produrre reddito da parte della vittima.
Va rigettata quindi la richiesta risarcitoria con riferimento sia al danno patrimoniale, sia con riferimento a quello da cenestesi lavorativa (quest’ultimo quale voce da comprendersi nella personalizzazione del complessivo danno non patrimoniale) perché non provati.
La gravata sentenza va quindi confermata sia nella parte in cui quantifica il danno riconoscendo la personalizzazione e negando ristoro al danno patrimoniale per la modifica delle sua mansioni lavorative.
Infondato è infine anche il motivo inerente le spese di lite. Queste sono state correttamente poste a carico del Po., quale parte soccombente in relazione alla domanda proposta in citazione, in considerazione del fatto che l’azione giudiziaria è stata intrapresa solo dopo che la Compagnia aveva già risarcito il danno versando la somma di € 80.000, sicché la domanda era finalizzata proprio all’ottenimento di un risarcimento per una somma maggiore ed ulteriore rispetto all’importo già percepito. La infondatezza di tale pretesa – rapportata alla domanda proposta – comporta quindi soccombenza dell’attore e giustifica la applicazione dell’art. 91 c.p.c. operata dal primo giudice.
Anche questo motivo va pertanto disatteso.
La sentenza va integralmente confermata e tutte le questioni pure sollevate dalle parti (in particolare quelle riproposte ex art. 346 dalla AA S.p.A.) restano assorbite.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell’appellante, anche in considerazione comunque dell’esito complessivo della lite, come definita dalla sentenza di primo grado, qui confermata. Le spese sono liquidate in dispositivo con importo più prossimo ai medi tariffari previsti per le 3 fasi del giudizio di appello, considerato il valore (in base a quanto dichiarato da € 52.000 a € 260.000) e la complessità della causa.
Nulla per le spese, infine, delle parti rimaste contumaci in questo grado.
Al rigetto integrale del gravame principale sorge l’obbligo di evidenziare che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co. 1–quater t.u. 115/2002 – introdotto dall’art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) – per il raddoppio del contributo unificato per ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Po. con atto di citazione notificato il 23.09.2021 nei confronti di AA S.p.A, in persona del suo legale rappresentante, omissis avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 527/2021 del 24.02.2021 così provvede: rigetta l’appello; conferma integralmente la sentenza appellata; condanna Po. alla refusione, in favore di AA S.p.A. delle spese processuali del grado che si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%. Nulla per le spese delle parti contumaci. Da darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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