L’approssimarsi dell’incrocio con luce gialla lampeggiante impone ai conducenti dei veicoli, secondo quanto prescritto dall’art. 41 del Codice della Strada, di procedere, in fase di avvicinamento ed attraversamento, purché a moderata velocità con particolare prudenza rispettando le norme di precedenza (nel caso di specie si ritiene che il possibile sopraggiungere da una intersezione, in zona urbana e con luce semaforica lampeggiante, di altro veicolo costituisca un evento che il conducente, con l’ordinaria prudenza, diligenza e perizia richiesta al conducente di un’autovettura, avrebbe potuto prevedere ed evitare, quando invece egli, in stato d’ebbrezza, era addirittura in fase di sorpasso della vettura che lo precedeva, tanto da esser stata rinvenuta la sua auto con la sesta marcia inserita. Pertanto, non possono trovare accoglimento i motivi di gravame con riferimento alla parte in cui il Tribunale ha affermato la responsabilità principale, nella misura dell’80%, al conducente, ritenendo sussistere una corresponsabilità, ex art. 1227 co. 1 c.c., dell’altro conducente, nella misura del 20%.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 20.7.2023, n. 2393
…omissis…
L’appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
A) Deve preliminarmente osservarsi come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. n. 42028/2021).
Nel caso di specie, dunque, non può riconoscersi alcuna efficacia vincolante all’accertamento compiuto in sede penale con riguardo alle responsabilità dei conducenti, atteso, peraltro, che solo nell’ambito del giudizio civile si è provveduto alla puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro attraverso l’espletamento di CTU cinematica.
Ciò posto, la Corte ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla responsabilità ascritta al Ma. nella causazione del sinistro nella misura del 20%.
Risulta dalla documentazione versata in atti che in data 25 ottobre 2015, alle 05:05 circa, il giovane Lu. Ma., alla guida del motociclo Pi. Be. di sua proprietà, con a bordo, come passeggero, Ca. Ri., all’incrocio tra via — viale — in Milano, dove era collocato un semaforo che proiettava luce gialla lampeggiante, entrava in collisione con l’auto Lancia Delta guidata da Ja. Pi. e priva di copertura assicurativa.
Risulta altresì che il Pi. stava provenendo da destra, lungo viale — mantenendosi sulla corsia di sinistra.
Tale circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni rese da Fe. Ro. An., testimone oculare, raccolte nell’immediatezza dell’evento dalla Polizia Locale e non contestate, il quale ha riferito che il Pi. si trovava sulla parte sinistra della carreggiata di viale — all’intersezione con via — ancora nella fase finale di operazione di sorpasso della autovettura del medesimo Fe. Ro. .
Veniva constatato inoltre, dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo, che “all’interno dell’abitacolo la marcia inserita era la sesta e che una volta avviato il quadro elettrico del cruscotto, l’impianto stereo emetteva musica ad alto volume” e che il Pi., al momento dell’incidente, si trovava in stato di ebrezza, con un tasso alcolemico accertato – e sanzionato ai sensi dell’Ar.. 186 del Codice della Strada- superiore di circa tre volte al massimo consentito dalla normativa (1,4 g/l nella prima prova e 1,42 g/l nella seconda prova, pari a circa 3 volte il tasso consentito).
La CTU espletata ha stimato, altresì, che la velocità dell’autovettura, al momento dell’impatto oscillava tra i 69 e i 73 km/h, e, dunque, superiore a quella permessa in area urbana, ove il limite di legge è di 50 km/h.
Tutto quanto sopra premesso, nel caso in esame deve evidenziarsi che, come rilevato dal CTU, le cui conclusioni sono state correttamente fatte proprie dal Tribunale, “è condivisibile che le condizioni psicofisiche in cui si trovava l’automobilista potessero incidere sul tempo di reazione al pericolo […]. È ragionevole ipotizzare, in ragione dello stato di ebbrezza, che l’intervallo psicotecnico […] nell’ordine di 1,5 secondi” (pag. 33 relazione peritale), maggiore di quello di una persona non ebbra che rimane entro i 1,2 secondi.
Tale circostanza, unitamente considerata all’eccesso di velocità riscontrato, ha fortemente influito sulla evitabilità del sinistro, in quanto il Pi., come rilevato nella relazione peritale, “nel momento in cui ha avvistato il motociclista, trovandosi a non meno di 32 metri dal punto d’urto avrebbe avuto la possibilità di arrestarsi se in quel frangente avesse marciato a velocità non superiore a 50 km/h. L’incidente non si sarebbe verificato se l’automobilista si fosse avvicinato all’intersezione a velocità moderata”.
Con tempi di reazione rallentati dall’alcool si è poi ulteriormente aggravata la situazione, riuscendo ovviamente più difficile gestire, in tale stato, una velocità di marcia elevata e non consona allo stato dei luoghi.
L’approssimarsi dell’incrocio con luce gialla lampeggiante, imponeva, ai conducenti dei veicoli, secondo quanto prescritto dall’art. 41 del Codice della Strada, di procedere, in fase di avvicinamento ed attraversamento, purché a moderata velocità con particolare prudenza rispettando le norme di precedenza: cautela che nel caso in esame, come evidenziato dal Tribunale, specie in considerazione del fatto che la circolazione avveniva in area urbana e in orario notturno, è stata omessa dall’automobilista ed invece (la prima) rispettata dalla vittima.
Invero, quanto al Ma., deve osservarsi che, sebbene egli abbia impegnato l’intersezione portando il motociclo nella parte sinistra della carreggiata di viale — senza dare la precedenza all’ autovettura del Pi. che proveniva dal destra, tuttavia egli , secondo le stime operate dal CTU, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità stimata di 6/ 7 km/h , cioè di poco superiore a quella di un uomo che cammina, e dunque, inidonea ad avere un’incidenza causale determinante nella causazione dell’evento.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, infatti, il diritto di precedenza del Pi. non escludeva né il dovere del conducente “favorito” di rispettare altre norme specifiche poste dal Codice della Strada (come quella di rispettare i limiti di velocità per le zone urbane e di avvicinarsi con cautela a intersezione con semaforo lampeggiante), né la responsabilità dello stesso per gli eventi dannosi conseguenti alla mancata adozione dei comportamenti prescritti.
Si devono, a tale proposito, condividere i principi affermati dalla Suprema Corte, cui il Tribunale si è conformato, a mente dei quali “il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo dell’ art. 145 del codice della strada, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra” ( Cass. n. 15928/2006).
Nel caso di specie, dunque, si ritiene che il possibile sopraggiungere da una intersezione, in zona urbana e con luce semaforica lampeggiante, di altro veicolo costituisca un evento che il Pi., con l’ordinaria prudenza, diligenza e perizia richiesta al conducente di un’autovettura, avrebbe potuto prevedere ed evitare, quando invece egli, in stato d’ebbrezza, era addirittura in fase di sorpasso della vettura che lo precedeva, tanto da esser stata rinvenuta la sua auto con la sesta marcia inserita.
Pertanto, non possono trovare accoglimento i motivi di gravame con riferimento alla parte in cui il Tribunale ha affermato la responsabilità principale, nella misura dell’80%, al Pi., ritenendo sussistere una corresponsabilità, ex art. 1227 co. 1 c.c., del Ma., nella misura del 20%.
B) Prive di pregio appaiono altresì le censure mosse da AA alla pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha quantificato il danno parentale patito da Ma. Lu. Ra. e An. Ma. Br., rispettivamente nonna e sorella della vittima, nella misura massima prevista dalle cosiddette “tabelle milanesi “del 2021 sulla base delle sole deduzione difensive allegate dalle parti e in assenza di specifico riscontro probatorio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (Cass. n. 25541 del 2022; nello stesso senso , v. Cass 22397/2022).
Ciò premesso, la Corte ritiene congrua la liquidazione operata da Tribunale con riferimento alla misura massima consentita dalla “forbice liquidatoria” prevista dai criteri indicati dalle “tabelle milanesi “ del 2021 in ragione delle circostanze emerse dalla Ctu espletata:
-quanto a Ma. Lu. Ra., in considerazione dell’intensa relazione affettiva instauratasi con il nipote, di cui la stessa si era occupata sin dai primi anni di vita e fino alla preadolescenza, avendo costantemente sostenuto la figlia, che lo aveva allevato da sola e in giovane età;
-con riguardo ad An. Ma. Br., atteso che la perdita, in tenera età, dell’unico fratello maggiore, con cui aveva convissuto fino all’anno prima dell’incidente, si è tradotta in una maggiore compromissione della strutturazione del legame affettivo che la stessa aveva con lui consolidato.
C) La Corte, ritiene, invece, fondate e meritevoli di accoglimento le doglianze avanzate da AA in ordine al riconoscimento del danno da perdita parentale in favore di Lu. Br., convivente more uxorio, prima, e marito, poi, della madre del Ma..
L’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata per aver il Tribunale liquidato tale voce di danno alla luce delle sole allegazioni di parte e in assenza di specifico riscontro probatorio in ordine all’effettiva sussistenza di una famiglia di fatto e sulla base delle sole dichiarazioni rese dal Br. in sede di relazione medico-legale, al CTU, al quale lo stesso aveva riferito che vi era un rapporto di stima ed affetto con il ragazzo tale da aver ipotizzato, prima dell’evento luttuoso, una collaborazione professionale di quest’ultimo nello studio di architettura del Br. e della Ca..
La Suprema Corte ha chiarito sul punto che “la sofferenza provata dal convivente “more uxorio”, in conseguenza dell’uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l’attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione” (Cass. n. 8037/2016).
Ciò premesso, nel caso in esame, il Br. non ha in effetti offerto alcun riscontro probatorio in ordine alla sussistenza di un rapporto di fatto con il Ma. assimilabile ad un legame filiale, meritevole di tutela sotto il profilo risarcitorio, limitandosi ad allegare, quale attestazione della convivenza con la vittima, un certificato anagrafico dello stato di famiglia storico (doc. 7 fasc. primo grado).
Non può tuttavia ritenersi presunta l’esistenza di una famiglia di fatto sulla base della mera convivenza allegata e tantomeno delle dichiarazioni dallo stesso rese al CTU nell’ambito della indagine medico-legale, in quanto provenienti dalla stessa parte che chiede il risarcimento e da sole all’evidenza inidonee a costituire fonte probatoria utile a dimostrare l’esistenza ed intensità del rapporto invocato.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto l’appello principale limitatamente alla posizione di Lu. Br., la cui originaria domanda deve essere rigettata, con conseguente restituzione in favore di AA della somma di € 36.000,00 già corrisposta dall’assicurazione in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi legali dalla ricezione al soddisfo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi), ad eccezione della posizione del predetto Lu. Br., rispetto al quale vanno interamente compensate, nel doppio grado, per giusti motivi in ragione della particolarità delle questioni connesse al tema probatorio della famiglia di fatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da AA s.p.a. quale Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada per la Regione Lombardia e sull’appello incidentale di Ja. Pi. e Ma. Pi., avverso la sentenza n. 3971/2022 resa in data 6 maggio 2022 del Tribunale di Milano, in parziale riforma della stessa, che per il resto conferma, così dispone: in parziale accoglimento dell’appello principale, rigetta la domanda proposta da Lu. Br. e, per l’effetto, lo condanna alla restituzione in favore di AA della somma già percepita, oltre interessi legali dalla ricezione al soddisfo; rigetta nel resto l’appello principale e quello incidentale. Condanna l’appellante principale e quello incidentale in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati Ma. El. Ca., An. Ma. Br. e Ma. Lu. Ra. che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 in complessivi € 15.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Compensa interamente le spese del doppio tra AA e Lu. Br.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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