Ci siamo già occupati di un principio che la giurisprudenza sta rendendo sempre più netto neanche il censimento nazionale degli autovelox non può in alcun modo sostituire la necessaria omologazione dell'apparecchio, né può sanare carenze tecniche o documentali imputabili all'amministrazione procedente.
Ma tale principio vale soltanto per gli autovelox oppure può essere esteso anche alle sanzioni per passaggio con semaforo rosso rilevato da dispositivi fotored?
La risposta arriva da una recente pronuncia del Giudice di Pace di Lecce, che con sentenza del 13 gennaio 2026 ha annullato un verbale elevato dalla Polizia Locale di Cavallino, accogliendo il ricorso di un automobilista assistito dallo Studio Legale Matranga.
Una decisione destinata a diventare un importante precedente.
IL CASO DI SPECIE
Nel caso di specie l'accertamento dell'infrazione presentava plurime e rilevanti criticità.
In particolare:
- il verbale risultava fondato esclusivamente sulle risultanze del dispositivo Photered F17Dr, in assenza di ulteriori riscontri;
- il Comune si era limitato a richiamare decreti di approvazione risalenti nel tempo, senza produrre il certificato di omologazione, né la documentazione relativa alla taratura, alle verifiche periodiche e alle modalità di installazione preventiva dell'impianto;
- la documentazione fotografica allegata non consentiva di ricostruire con certezza la dinamica dell'infrazione, né di individuare in modo inequivoco il momento del presunto passaggio con luce rossa.
Alla luce di tali carenze probatorie, il Giudice ha ritenuto insussistente una prova certa della responsabilità del conducente, disponendo l'annullamento del verbale impugnato.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Il provvedimento afferma un principio di particolare rilievo.
Quando l'accertamento dell'infrazione avviene in assenza dell'agente accertatore e senza contestazione immediata, la sola documentazione fotografica non può costituire prova certa della violazione qualora:
- l'apparecchiatura utilizzata non risulti debitamente omologata;
- manchino riferimenti puntuali alle caratteristiche tecniche, alla taratura e alle verifiche di corretto funzionamento;
- l'ente accertatore si limiti a produrre autocertificazioni del costruttore, prive di riscontri oggettivi e di validazione pubblica.
Ma soprattutto, come chiarito dal Giudice, la contestazione differita è ammessa dall'ordinamento solo a condizione che l'accertamento avvenga mediante dispositivi completamente automatici, regolarmente omologati e direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale, nel rispetto di precise cautele poste a tutela del cittadino.
CONCLUSIONI
La pronuncia apre scenari tutt'altro che marginali: se non viene data prova della omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, il verbale non è legittimo e si può impugnare.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.