Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio; l’osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall’osservanza dell’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (artt. 140, 141, 145 C.d.S.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza.
NDR: in tal senso Cass. 27/04/2016, n. 8289 e 11/05/2017, n. 11702.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.5.2023, n. 14560
…omissis…
Rilevato
F.V. conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, C.N., la S.r.L. MM in liquidazione e AA Assicurazioni UGF S.p.A., ora UU Assicurazioni S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati nell’incidente stradale, verificatosi in data —, quantificati in Euro 156.540,33, di cui Euro 144.633,33 per invalidità permanente ed Euro 11.907,00 per invalidità temporanea, detratto l’acconto di Euro 24.000,00 ricevuto da UGF Assicurazioni; a tal fine adduceva che, mentre era alla guida del motociclo Honda SH, intento a impegnare l’incrocio tra — e — – —, si scontrava con l’auto Mini Cooper condotta da C.N. che impegnava contemporaneamente lo stesso incrocio nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia; si costituiva in giudizio solo AA Assicurazioni UGF S.p.A.; la società MM risultava cancellata dal registro delle imprese, pertanto, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci G.M. e F.; si costituiva in giudizio solo UGF Assicurazioni; con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, l’attore modificava le conclusioni già rassegnate, chiedendo che il danno risentito fosse quantificato in Euro 244.347,04; il Tribunale, con sentenza n. 2650/2016: a) rigettava la domanda nei confronti di G.F. e M., perché introdotta oltre un anno dopo la cancellazione della MM S.r.L. dal registro delle imprese; b) pur riconoscendo che l’attore aveva impegnato l’incrocio quando il semaforo gli segnalava luce verde, mentre C.N. aveva attraversato lo stesso incrocio nonostante avesse, nella sua direzione, luce rossa, riteneva che lo scontro dovesse imputarsi nella misura del 70% a C.N. e per il restante 30% all’attore, perché quest’ultimo aveva impegnato l’incrocio ad una velocità sostenuta e non adeguata allo stato dei luoghi; b) accogliendo le conclusioni del CTU, condannava UGF Assicurazioni a corrispondere all’attore la somma residua di Euro 58.111,99; F.V. impugnava detta sentenza, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, per avere escluso la legittimazione passiva dei soci della MM S.r.L., per aver posto a suo carico il concorso di responsabilità, per aver liquidato il danno utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, anziché quelle del Tribunale di Milano, per non essersi pronunciata sulla richiesta di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa; con la sentenza n. 2098/2020, resa pubblica in data depositata il 27/04/2020, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame e confermato la pronuncia del giudice di prime cure; segnatamente, ha negato la legittimazione passiva di G.F. e M., per una motivazione diversa da quella del Tribunale, cioè per mancanza di prova circa la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2495 c.c.; ha confermato il concorso di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, perché F.V. non aveva dimostrato la sua assenza di colpa, ai fini del superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c.; ha escluso che il Tribunale fosse incorso in errore per non avere applicato le Tabelle del Tribunale di Milano, in quanto non era stata dimostrata quale sarebbe stata la diversa liquidazione del danno, ove il parametro impiegato fosse stato diverso; ha ritenuto non contestata la insufficienza della liquidazione del danno per non avere tenuto conto della compromissione della capacità lavorativa generica e non dimostrato che i postumi del sinistro avessero pregiudicato la capacità lavorativa futura dell’odierno ricorrente; F.V. ricorre per la cassazione di detta pronuncia, basandosi su quattro motivi; resistono con controricorso C.N., G.F. e M.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato
1) con il primo motivo è denunciata la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., art. 1227 c.c. e artt. 41,140,145,146,195 C.d.S.. la tesi prospettata dal ricorrente, dopo una lunga digressione sull’esegesi dell’art. 2054 c.c., comma 2, è che la Corte d’Appello abbia applicato la presunzione di corresponsabilità “senza la necessaria interpolazione ausiliaria della normativa di settore“, quindi, senza “porre attenzione alla gravità delle rispettive colpe dei conducenti e alle conseguenze che ne sono derivate“, atteso che avrebbe utilizzato l’eccesso di velocità come “parametro della gravità della colpa del conducente favorito, decontestualizzato in fatto e irrilevante qualche concausa del sinistro” (p. 19); in particolare, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto dell’art. 41, commi 9 e 11, né degli artt. 140,145,146,195 C.d.S., che sanzionerebbero “al massimo il mancato rispetto della luce semaforica rossa, quale comportamento colposo estremamente pericoloso e non paragonabile a qualunque altra ipotesi di impegno illegittimo di un incrocio non regolato da segnale luminoso“; tantomeno avrebbe considerato che l’obbligo di osservanza dei segnali luminosi proiettati dal semaforo determina “un particolare affidamento che segna il superamento della presunzione di corresponsabilità“, rendendo inutile ogni indagine sul comportamento del conducente antagonista che impegni l’incrocio quando il dispositivo semaforico segnala luce verde; il motivo non merita accoglimento; la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio; l’osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall’osservanza dell’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (artt. 140,141,145 C.d.S.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (Cass. 27/04/2016, n. 8289; Cass. 11/05/2017, n. 11702); 2) con il secondo motivo il ricorrente imputa alla Corte d’Appello di aver violato gli artt. 1227 e 2054 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e agli artt. 2727 e 2729 c.c., perché, diversamente da quanto da essa ritenuto, avrebbe provato di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza; la prova sarebbe costituita dalle emergenze del verbale redatto dalla Polizia municipale e precisamente da quanto segue: a) non era stato sanzionato per eccesso di velocità; b) nessuno dei testi presenti aveva fatto riferimento al superamento, da parte sua, dei limiti di velocità; c) il terzo trasportato aveva affermato che lo scooter viaggiava a velocità moderata e in conformità alle norme di prudenza richiesta dalla circolazione e che lo scooter era seguito e preceduto da altre auto; d) non erano presenti tracce di frenata sull’asfalto; e) le condizioni di traffico e la visibilità erano normali; f) l’auto investitrice era stata rimossa all’arrivo dei vigili; la conclusione del ricorrente è che la sentenza sia viziata: per avere omesso di indicare come il presunto eccesso di velocità avesse potuto concorrere alla causazione del sinistro, per avere, senza far ricorso ad una CTU, desunto il superamento del limite di velocità dal tipo dei danni riscontrati sul mezzo, senza considerare che C.N., la conducente dell’auto antagonista, non aveva riportato danni fisici, senza far riferimento a tutti i fatti riportati nel verbale del sinistro, per avere travisato la prova, per avere violato gli artt. 2727 e 2729 c.c., avendo basato il ragionamento inferenziale su circostanze prive di precisione e concordanza; 2.1) premesso che l’accertamento delle modalità di un incidente stradale, della condotta di marcia dei veicoli venuti a collisione e del comportamento dei conducenti, in rapporto al problema della determinazione dell’evento dannoso, è riservato esclusivamente al giudice del merito ed è inammissibile, in sede di legittimità, la relativa censura, se detto accertamento risulti adeguatamente e logicamente motivato, il Collegio rileva che il motivo si sostanzia in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti di causa ed in particolare di quanto emerso dal rapporto dei vigili urbani; la sentenza impugnata, a p. 6, afferma che la motivazione del giudice di primo grado quanto alla velocità della moto non è stata attinta da “specifica contestazione. La sola affermazione che non sia stata espletata ctu sui mezzi è irrilevante poiché il tribunale ha affermato con chiarezza di aver desunto la velocità dai danni rilevati dalla descrizione contenuta nel rapporto dei vigili urbani” e che in ogni caso era rimasto inadempiuto l’obbligo dell’odierno ricorrente, al fine di superare la presunzione di legge, di dimostrare la propria assenza di colpa, non bastando “il solo accertamento della colpevolezza della C…. alla quale correttamente è stato attribuito il maggior concorso di colpa“; 2.2) nel caso di specie, la Corte d’appello ha indicato gli elementi di fatto sulla base dei quali ha ritenuto che l’odierno ricorrente avesse concorso alla produzione del sinistro, sia pure pervenendo al relativo accertamento mediante un ragionamento logico presuntivo; a proposito del quale deve darsi seguito ai seguenti principi consolidati presso questa Corte: – non basta prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito per censurare l’esito del percorso deduttivo, ma si deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo; parimenti, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (ex multis, cfr. Cass. 02/03/2023), n. 6366); – “la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare…)“, il quale esprime nient’altro che il principio secondo cui “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B“, non essendo “condivisibile invece l’idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l’inferenza presuntiva sia “certa”” (Cass. 26/07/2021, n. 21403), come mostra di ritenere il ricorrente; 2.3) la presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, va intesa nel senso che, nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto per evitare l’evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (ex multis cfr. Cass. 21/10/2022, n. 31142); 2.4) il motivo, quindi, non può essere accolto; 3) con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ritenendo di non essere incorso nella preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., perché la sentenza di appello, pur sollecitata, non avrebbe esaminato l’informazione probatoria in suo possesso; il fatto denunciato come omesso è costituito dal contenuto delle pagine 26, ultimi tre capoversi, e 27 dell’atto di appello, ove veniva censurata la contraddittorietà ed illogicità del ragionamento che aveva portato il Tribunale a ritenere che avesse impegnato l’incrocio, teatro dell’incidente, a velocità sostenuta ed erano indicati specificamente i fatti che avrebbero dovuto indurlo a ritenere non superato il limite di velocità; va preliminarmente osservato che il ricorrente ha evocato l’applicazione della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla deducibilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, pur in presenza di una sentenza di appello che abbia confermato quella di prime cure, là dove la sentenza di appello non abbia ammesso le istanze istruttorie aventi ad oggetto i fatti di cui sia denunciato l’omesso esame (Cass. 12/11/2019, n. 29222); non ne ricorrono tuttavia ai presupposti: la ordinanza n. 29222/2019 ha ritenuto non ricorrente la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter c.p.c., perché parte ricorrente aveva dedotto l’omesso esame di fatti storici investiti da istanze istruttorie non ammesse, e ne ha tratto la conseguenza che parte ricorrente avesse proposto una censura sostanzialmente riconducibile all’omesso esame: “Infatti il sindacato di omesso esame di un fatto controverso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si estende, per giurisprudenza cui va data continuità (v. Cass. n. 12884 del 2016; n. 28217 del 2017; n. 1748 del 2018; n. 24619 del 2018), ai profili relativi al governo del diritto alla prova circa il fatto storico medesimo; per cui il vizio ricorre (come ha chiarito Cass. n. 12884 del 2016 cit.) quando da un lato venga addossato a una parte un onere probatorio e d’altro lato venga preclusa alla parte stessa la possibilità di assolvervi sulla base di motivazioni apparenti o perplesse; nell’ipotesi esaminata la corte d’Appello aveva espressamente dato atto della riproposizione da parte dei ricorrenti delle “istanze istruttorie formulate in primo grado“, riprodotte nel ricorso, senza assumere sul punto alcuna statuizione e per aver affermato di aver fondato il proprio convincimento su valutazioni probatorie “effettivamente incomplete per mancato governo del diritto alla prova sui sottostanti fatti storici decisivi“; l’odierno ricorrente non ha affatto dimostrato la sussistenza delle condizioni per ritenere deducibile, pur in presenza di una doppia decisione di merito conforme, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non bastando a tal fine la generica e non verificabile affermazione contenuta a p. 36 del ricorso che qui si riproduce: “mentre nel caso di specie l’informazione probatoria, pur sollecitata, è del tutto mancata per non essere stata esaminata“; la censura si sostanzia, pertanto, in una ennesima richiesta di diversa valutazione dei fatti di causa inammissibile perché palesemente contrastante con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità; 4) con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 Cost. e 1226, 2056 e 2059 c.c., perché la Corte d’Appello avrebbe rigettato laconicamente il motivo di appello con cui aveva invocato l’applicazione delle tabelle di Milano, affermando che dette tabelle non hanno valore normativo e che l’appellante che ne chieda l’applicazione deve dimostrare che la liquidazione operata sulla base di altri criteri risulti errata o insufficiente al completo ristoro del danno, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5/05/2020, n. 8468), secondo la quale è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che in concreto risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle tabelle di Milano consentirebbe di pervenire; la conclusione del ricorrente è che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non contestata l’insufficienza della liquidazione e omesso di spiegare le ragioni per cui ha confermato la scelta di liquidare il danno secondo le tabelle di Roma; il motivo va accolto; la giurisprudenza di questa Corte, pur non escludendo la possibilità di liquidare il danno con un metodo tabellare diverso, ha attribuito alle Tabelle di Milano valenza paranormativa (Cass. 6/05/2020, n. 8532), nel senso che, mancando criteri legali di liquidazione del danno, al criterio predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, va riconosciuto, in applicazione dell’art. 3 Cost., valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., (Cass. 7/06/2011, n. 12408), atto quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante (Cass. 22/01/2019, n. 1553); ora, la liquidazione equitativa non esonera affatto il giudice dalla necessità di rendere trasparente il percorso liquidatorio utilizzato, chiarendo la logica, i presupposti, i parametri della quantificazione del danno, al fine di consentire la verifica del rispetto tra chiesto e pronunciato nonché allo scopo di escludere eventuali duplicazioni risarcitorie e di verificare se sia stata riconosciuta l’integralità del risarcimento; come è stato già precisato da questa Corte, l’art. 1226 c.c., prefigura l’equità giudiziale c.d. integrativa o correttiva e dunque un giudizio di diritto e non di equità (ex plurimis cfr. Cass. 30/07/2020, n. 16344) “che, per una parte, risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l’altra, ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Quale fattispecie, l’art. 1226 c.c., richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l’art. 1226 definisce il contenuto del potere del giudice nei termini di “valutazione equitativa””: in termini Cass. Cass. 21/04/2021, n. 10579; la liquidazione equitativa non può però trasformarsi in una valutazione arbitraria, perché il giudice deve compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che abbiano inciso sull’ammontare del pregiudizio, dando conto del peso di ciascuna di esse in modo da rendere esplicito il percorso logico seguito nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità della riparazione (Cass. 02/07/2021, n. 18795); ora, la Corte territoriale non ha errato per il mero fatto di avere applicato la tabella di Roma (quindi è corretta l’affermazione contenuta a p. 6, a mente della quale la semplice inosservanza delle tabelle di Milano non è sufficiente per la riforma della sentenza), ma ha errato perché, non avendo applicato le tabelle di Milano che rispondono, come si è detto, ad un’esigenza di equità giudiziale c.d. integrativa o correttiva, non ha giustificato, come avrebbe dovuto, il fatto che percorso liquidatorio seguito avesse garantito alla vittima il completo ristoro del danno; vittima che aveva specificamente formulato un motivo di appello – opportunamente riprodotto nel ricorso, al fine di soddisfare la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – con cui aveva invocato l’applicazione delle tabelle di Milano, dimostrando che, se fossero stati utilizzati i parametri liquidatori di dette tabelle, avrebbe avuto diritto a conseguire oltre il 50% in più per l’invalidità permanente e quasi il 50% in più per quella temporanea: precisamente Euro 117,944,00 per l’invalidità temporanea al 25% ed Euro 14.137,50 per l’invalidità temporanea (il Tribunale aveva liquidato invece Euro 74.619,89 per l’invalidità permanente al 25% ed Euro 10.530,00 per l’invalidità temporanea); 5) la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara inammissibile il terzo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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