IL FATTO
Un dipendente, attinto da licenziamento disciplinare per aver aperto - trovandosi da solo e prima dell'orario di apertura nel punto vendita - le porte del supermercato ad una persona sconosciuta e travisata, successivamente resasi autrice di una rapina ai danni del datore di lavoro, impugnava tale provvedimento avanti la Magistratura del Lavoro di Tivoli.
LA DECISIONE.
LA IRRILEVANZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA.
La condotta del dipendente, per quanto eventualmente non dolosa, ma semplicemente colposa, è sufficiente a minare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro?
Nel caso di specie il licenziamento è stato adottato sulla base di una contestazione disciplinare, avente ad oggetto la condotta tenuta dal lavoratore, il quale aveva consentito ad un estraneo di accedere nei locali aziendali, nonostante a suo dire in maniera colposa e non certo volontaria (dolosa).
Sul punto, la Magistratura del Lavoro di Tivoli evidenziando che:
- il lavoratore avesse omesso di adottare qualsivoglia cautela, pur trovandosi solo e prima dell'orario di apertura nel punto vendita, con grave negligenza;
- il lavoratore avesse consentito l'ingresso di uno sconosciuto all'interno del punto vendita, senza accertarsi dell'identità della persona, che aveva bussato alla vetrata del supermercato;
- non vi fosse alcun elemento, e prova del medesimo, che potesse giustificare e ritenere scusabile la condotta tenuta dal lavoratore,
riteneva legittimo il licenziamento, in quanto la condotta del ricorrente era idonea a recidere il vincolo fiduciario, che deve necessariamente assistere il rapporto di lavoro, senza che rilevi l'elemento soggettivo qualificabili in termini colposi, in quanto idoneo ugualmente a minare il rapporto fiduciario sotteso al contratto di lavoro, tenuto conto che la stessa (condotta) integra certamente una violazione del dovere di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro medesimo e l'elemento soggettivo non risulta certamente affievolito, non essendo stata contestata la volontarietà dell'apertura al fine di consentire la rapina, ma la grave negligenza che ha permesso di realizzarla e di non custodire correttamente i beni aziendali.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.