IL FATTO
Un soggetto - attinto da licenziamento disciplinare per aver ricevuto, anni prima, una condanna penale per violenza sessuale a carico di una minorenne - adiva la Magistratura del Lavoro, che sia in primo grado, che in sede di gravame, accoglieva il ricorso, disponendone la reintegra.
Nonostante la doppia conforme, la datrice di lavoro ricorreva in Cassazione, che con la pronuncia in commento, ribaltava la decisione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte (Presidente Adriana Doronzo e Relatrice Fabrizia Garri) rigettava il ricorso, sul presupposto che:
"Non v'è dubbio che il comportamento per il quale il lavoratore è incorso in una condanna in sede penale, per quanto risalente nel tempo, rivesta un carattere di gravità che non può essere suscettibile di attenuazione solo per effetto del tempo trascorso[1], dato del tutto neutro. Né tale condotta può esser considerata meno grave, secondo il diffuso comune sentire, sol perché si è svolta in un luogo deputato al divertimento. Una violenza sessuale ai danni di una minore di età, in qualsiasi contesto sia commessa, è secondo uno standard socialmente condiviso una condotta che per quanto di per sé estranea al rapporto di lavoro è idonea a ledere il vincolo fiduciario a prescindere dal contesto in cui la stessa è stata commessa e dal tempo trascorso dal fatto, a maggior ragione ove l'attività lavorativa svolta ponga il lavoratore a diretto contatto col pubblico".
NOTE
[1] Occorre precisare che l'azienda comminava il licenziamento tempestivamente rispetto alla conoscenza della condanna subita dal dipendente, che, viceversa, non lo aveva affatto comunicato.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.