IL FATTO
Una commessa veniva attinta da licenziamento disciplinare per aver utilizzato - ripetutamente, in spregio al regolamento ed alle procedure aziendali, nonché ai generali doveri di buona fede, correttezza e diligenza - la propria carta fedeltà, nel mentre prestava servizio in cassa, sugli acquisti effettuati dalla clientela, permettendole di accumulare punti e buoni sconto.
Tale provvedimento veniva impugnato avanti il Tribunale di Foggia.
L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
La Magistratura del Lavoro di Foggia, nella persona della Dott.ssa Lilia M. Ricucci, riteneva legittimo il licenziamento sul presupposto che "la condotta tenuta deve essere considerata una violazione del cd. "minimo etico[1]" ordinariamente esigibile: infatti, l'aver utilizzato la propria tessera fidelity in relazione alla spesa di clienti sprovvisti di tale tessera integra un comportamento contrario ai doveri fondamentali dell'accorta cassiera" e, dunque, il licenziamento, pur nella mancata espressa previsione nel CCNL di categoria, deve ritenersi legittimo.
NOTE
[1] In generale, per "minimo etico" si intende la violazione dell'etica comune e dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro, nonché la violazione di norme penali.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.