Uno dei peggiori incubi, degno di un film: protagonista di questa vicenda, suo malgrado, è una candidata di un concorso per l'insegnamento, che, dopo aver superato brillantemente la prova scritta, era stata convocata per la successiva prova pratica.
Tuttavia, quella mattina, una chiusura improvvisa di una importante arteria stradale – a causa di un intervento d'emergenza sulla viabilità – aveva paralizzato il traffico per ore, bloccando centinaia di automobilisti.
La candidata, rimasta intrappolata in un ingorgo, non era riuscita a raggiungere in tempo la sede concorsuale e, di conseguenza, veniva esclusa.
ll bando, prevedeva, infatti che la mancata presentazione alla prova, indipendentemente dalle cause, comportasse l'esclusione automatica, con un'unica deroga per gravidanza o allattamento.
Il blocco stradale è una ipotesi di caso fortuito?
LA DECISIONE DEL TAR
Il Tar ha accolto il ricorso della candidata, annullando l'atto che ne sanciva l'esclusione: il caso fortuito – un evento straordinario e documentato come la chiusura stradale – non può essere ignorato.
La candidata aveva infatti documentato il blocco stradale con dichiarazioni ufficiali dell'ANAS, che confermavano la chiusura d'urgenza per motivi di sicurezza e l'effetto domino sul traffico locale.
È stato sottolineato che l'esclusione automatica in simili circostanze contrasta con i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed equità, cardini del nostro ordinamento.
CONCLUSIONI
La pronuncia stabilisce che
"l'impossibilità di raggiungere la sede d'esame per un evento imprevedibile e straordinario – quale la chiusura di un'importante arteria stradale con conseguenti code e ritardi – non può essere assimilata a una semplice assenza ingiustificata".Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.