Se un permesso di costruire incide negativa sui diritto di un terzo può essere sospeso in via cautelare?
Ad affrontare, e decidere, una questione simile è stato il Tar Bari.
LA QUESTIONE
Un nuovo edificio residenziale, previsto nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana, aveva ottenuto dal Comune il permesso di costruire per la realizzazione di opere edilizie e delle relative urbanizzazioni.
Una cittadina, proprietaria di un immobile molto vicino al nuovo cantiere, ha, tuttavia, impugnato l'autorizzazione dinanzi al Tar Bari, sostenendo che la nuova costruzione — per dimensioni, sagoma e ubicazione — avrebbe inciso in modo rilevante sulla luce naturale, sulla veduta e sul panorama godibili dalla propria abitazione.
L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
La causa riguarda dunque la legittimità del permesso di costruire rilasciato per la realizzazione del nuovo fabbricato, e in particolare la verifica del rispetto:
- delle distanze legali tra gli edifici,
- dei parametri urbanistici stabiliti dal piano di zona,
- e dei diritti dei vicini alla conservazione delle condizioni di luce, aria e visuale.
Il TAR è stato chiamato a decidere, in via d'urgenza, se sospendere o meno gli effetti del titolo edilizio, nelle more della definizione del giudizio di merito.
LA DECISIONE DEL TAR BARI
l TAR ha sospeso l'efficacia del permesso di costruire, applicando un principio di tutela preventiva e precauzionale: quando la situazione di fatto rischia di diventare irreversibile a causa dell'avanzamento dei lavori, è necessario congelare gli effetti dell'autorizzazione per garantire la la conservazione dello stato dei luoghi.
il TAR ha ritenuto che ci fossero dubbi su aspetti tecnici essenziali, in particolare:
- la distanza effettiva tra il nuovo edificio e quello esistente,
- l'eventuale interferenza con la luce e con la veduta della proprietà confinante,
- e l'impatto visivo del nuovo fabbricato rispetto al contesto urbano circostante.
Per chiarire tali punti, il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica, affidata al Direttore del Settore Edilizia Privata di un Comune terzo, che dovrà fornire rilievi, fotografie e una ricostruzione grafica delle sagome e dei prospetti degli edifici coinvolti.
CONCLUSIONI
La sospensione non implica, quindi, una condanna o un giudizio di illegittimità del titolo edilizio, ma serve a evitare che — in attesa della relazione tecnica e della decisione definitiva — vengano eseguiti lavori che potrebbero alterare in modo irreparabile l'equilibrio tra gli interessi contrapposti.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.