L’art. 2051 c.c. trova applicazione tutte le volte in cui la P.A. possa esercitare un potere effettivo di custodia sul bene demaniale, come nel caso in cui il sinistro si verifica in un’area interna al centro abitato (fattispecie in tema di domanda nei confronti del comune per i danni conseguenti a sinistro cagionato da pavimentazione stradale gravemente sconnessa).
Corte di appello di Bari, sentenza del 6.10.2023, n. 1481
…omissis…
In primo luogo, si evidenzia che, in base all’orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/06/2023, n.16420; Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812).
Nel caso di specie, l’appellante si è limitato, nell’atto di appello a richiedere l’ammissione delle “prove testimoniali sui capitoli 1-2-3- di cui alla premessa con i sigg.ri …” riportando evidentemente la richiesta di prova come formulata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, mediante rinvio ai punti nn.1-2-3 della premessa di quell’atto, che non risultano invece riportati nell’atto di gravame.
Va, altresì, considerato che, anche nel corso del giudizio di primo grado, una volta rigettate le richieste istruttorie dal giudice di prime cure con ordinanza del 14.06.2018, la parte attrice avrebbe dovuto insistere per la loro ammissione, reiterando esplicitamente la richiesta di prova orale articolata nel proprio atto introduttivo anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi-in mancanza- ritenersi abbandonata e non riproponibile con il gravame ( Cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/04/2022, n.10767).
Pertanto, deve confermarsi in questa sede il rigetto della istanza della prova testimoniale richiesta dall’appellante, per le motivazioni già evidenziate da questa Corte con ordinanza emessa il 21.09.2022.
Nel merito, occorre premettere che il Tribunale di Bari ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell’alveo dell’art. 2051 c.c., che, per pacifica giurisprudenza, trova applicazione tutte le volte in cui la P.A. possa esercitare un potere effettivo di custodia sul bene demaniale, come nel caso di specie, atteso che il sinistro si è verificato in un’area interna al centro abitato. Nel quadro normativo così delineato, ai fini dell’affermazione della responsabilità del custode, dopo aver dato prova dell’effettivo accadimento del sinistro e delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, sarà sufficiente per l’attore dar prova di un nesso causale tra l’eventus damni e la res in custodia, a nulla rilevando la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di custodia, essendo questo tipo di responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell’evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettività ed inevitabilità e che può essere integrato anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Orbene, l’esame della documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice/appellante non permette di ritenere dimostrato l’effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità dalla stessa dedotte – per altro in maniera piuttosto generica – nei propri scritti difensivi, in assenza di un’ulteriore attività istruttoria. Nella relazione di pronto soccorso del 22.03.2014 redatta dal Presidio Ospedaliero di M., in cui la danneggiata si recava nell’immediatezza dei fatti, la stessa riferiva “caduta accidentale per strada mentre scendeva dal marciapiede, località M.”, ma, dall’esame dei rilievi fotografici prodotti nel fascicolo di primo grado di parte attrice, nessuna sconnessione è ravvisabile in prossimità del marciapiede , in quanto le mattonelle rotte e mancanti sono riscontrabili al centro del tratto di strada contrassegnato dalle strisce pedonali. Né può rilevare la relazione medica del c.t.p., dott. M. S., che evidenzia l’astratta compatibilità dei danni riscontrati con l’infortunio occorso, ma non costituisce prova alcuna delle modalità di verificazione del sinistro.
Pertanto, tale scarno quadro probatorio non permette di ritenere dimostrata neppure la sussistenza del nesso eziologico tra la caduta e il bene in custodia, non essendo stato dimostrato il punto in cui è avvenuta la caduta e l’obiettiva pericolosità dello stesso, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno nonostante la condotta diligente tenuta nell’occasione.
Contrariamente a quanto prospettato dall’appellante, inoltre, la dedotta circostanza che il Comune appellato abbia omesso di provare che la condotta della danneggiata presentasse i caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità necessari ad integrare il caso fortuito dirimente è irrilevante, essendo questo un onere probatorio che sorge in capo al custode solo una volta acclarata la sussistenza del nesso causale tra la res e il bene in custodia. Si osserva, infine, quanto alla circostanza che il Comune abbia poi sostituito la pavimentazione di Piazza (omissis) in origine composta da mattonelle, con dell’asfalto, che la stessa non consente di ritenere dimostrata l’effettiva pericolosità dello stato dei luoghi al momento in cui avvenne il sinistro ed il nesso eziologico tra lo stato di dissesto e l’evento dannoso, in difetto di altri elementi utili ad accertare le circostanze concrete in cui questo si è verificato.
Le considerazioni innanzi esposte, risultano assorbenti e sufficienti a giustificare il rigetto della domanda, a prescindere dalla motivazione svolta dal giudice di prime cure ad abundantiam, secondo cui la visibilità e la elevata estensione della sconnessione sarebbero stati tali da imporre all’attrice una particolare cautela, sicchè la condotta anomale di quest’ultima avrebbe avuto comunque una efficienza causale autonoma nella determinazione dell’evento dannoso.
Da quanto innanzi esposto, consegue il rigetto integrale dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
L’appellante è tenuto alla rifusione delle spese processuali sopportate dall’ente appellato nel presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, spese liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri tra minimi e medi ( in considerazione della semplicità delle questioni affrontate ) previsti dalle tabelle allegate al DM 147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022, in relazione al valore della causa ed all’attività difensiva svolta (scaglione fino a € 52.000,0, con esclusione della fase istruttoria).
Per effetto dell’odierna decisione (rigetto integrale d’appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con atto di citazione notificato il 07.04.2022, avverso la sentenza n. 941/2022 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, da L. I. nei confronti del Comune di M., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’ente appellato delle spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; dichiara che per effetto dell’odierna decisione (rigetto integrale d’appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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