Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga una attività lavorativa; tale presunzione, peraltro, copre solo l’an dell’esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito (nella specie – caso di domanda del risarcimento del danno della vittima di un sinistro causato da una buca sul manto stradale – è corretta la decisione d’appello in base alla quale: in difetto di adeguati elementi probatori sul punto, non avendo l’appellante dimostrato né il reddito in precedenza conseguito, né l’effettivo, documentabile, decremento subito, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non può quindi essere liquidato; tuttavia l’innegabile compromissione della capacita lavorativa riscontrata dalla CTU induce a pervenire alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in termini di aumento della percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale).
NDR: in tal senso Cass. 15737/2018, 16913/12019 e 10499/2017.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.7.2023, n. 22360
…omissis…
Fatti di causa
1. C.G. conveniva in giudizio il Comune di Roma dinanzi al Tribunale della stessa città, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per i postumi invalidanti derivatigli dalle lesioni riportate l’— mentre, alla guida del proprio motoveicolo SH 125, in —, attraversava —, all’altezza del civico n. —, restando vittima di un sinistro causato da una buca sul manto stradale, posta a ridosso di un chiusino di ferro. Il Comune convenuto si costituiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la causa dell’incidente fosse ascrivibile ad un difetto di manutenzione imputabile all’impresa AA s.r.l., appaltatrice sia della manutenzione sia della sorveglianza del tratto di strada, insistendo nel merito per il rigetto della domanda, tenuto conto che il sinistro doveva addebitarsi alla responsabilità dello stesso conducente. Con un successivo ricorso, riunito al precedente, AA s.r.l. aveva convenuto in giudizio la propria assicurazione, XX, chiedendo di essere garantita in caso di condanna e quest’ultima, costituitasi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Roma, esperita l’istruttoria, con sentenza n. 24862 del 2013 respingeva la domanda risarcitoria, compensando tra tutte le parti le spese di lite. 2. C.G. proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, si costituiva Roma Capitale (già Comune di Roma) chiedendo il rigetto della domanda, chiedeva, in via subordinata, dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato, ed in via incidentale condizionata, reiterava la domanda di manleva nei confronti della AA s.r.l. e con appello incidentale autonomo, chiedeva la refusione in proprio favore delle spese di lite. La Corte di appello di Roma accoglieva il gravame principale, in integrale riforma della sentenza di prime cure, condannava Roma Capitale al pagamento dell’importo di Euro 140.800,00 a titolo di risarcimento del danno, somma maggiorata dal ritardato pagamento da calcolarsi alla stregua del criterio precisato in motivazione e sulla somma complessiva calcolati gli interessi legali, oltre accessori di legge, nonché a rifondere le spese del primo grado e di appello, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dell’appellata soccombente. Inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato di Roma Capitale, condannava AA s.r.l. a manlevare e tenere indenne Roma capitale da qualsiasi esborso a favore del C. disposto dalla sentenza stessa, dichiarava, infine, integralmente compensate le spese tra C. e XX Assicurazioni s.p.a. 3. Avverso la sentenza d’appello, C.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione. Hanno resistito con separati controricorso Roma Capitale e XX Assicurazioni s.p.a. Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. La parte ricorrente ha depositato memoria. Ha depositato memoria inoltre parte resistente Roma Capitale.Ragioni della decisione
1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello ha ignorato diverse risultanze istruttorie, elencate nel ricorso (in particolare, quelle risultate dalla CTU e la deposizione testimoniale di C.V.), da cui emergevano una serie di fatti storici rappresentati dalla cessazione dell’attività lavorativa di artigiano serraturista da parte del C. dopo il sinistro e della conseguente mancata produzione di reddito e, di conseguenza, ha negato il danno patrimoniale futuro, sebbene il ricorrente avesse riportato, all’età di 42 anni, la paresi di tre dita (pollice, indice e medio) della mano destra, non potendo più svolgere attività lavorativa e non potendo più produrre reddito, tenuto conto della caratteristica del lavoro sino a quel momento svolto di lavoratore autonomo, ex artigiano, fabbro, serraturista (destrimano); il ricorrente contesta altresì la parte di motivazione della sentenza impugnata in cui è stato affermato che l’appellante ha soltanto dimostrato un decremento reddituale relativo al mese coincidente con l’invalidità assoluta, e ove gli è stato addossato l’onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito, la diminuzione o mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso, per non aver prodotto i modelli reddituali precedenti e successivi all’infortunio (pag. 7 della sentenza impugnata); invoca, in proposito, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’obbligo del giudice di appello di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 3, 19/07/2019 n. 19521). 2. Denuncia, inoltre, con il secondo motivo, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 – 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, per aver ignorato il giudice d’appello le medesime risultanze istruttore elencate nel motivo precedente e aver quindi anche violato le regole di gravità, precisone e concordanza richieste per la prova presuntiva circa la cessazione dell’attività lavorativa del C. e la mancata produzione di documentazione reddituale successivamente all’incidente. Il ricorrente insiste nel contestare che la Corte d’appello gli avrebbe addossato l’onere di fornire la prova negativa mediante la “produzione dei modelli reddituali degli anni…. successivi all’infortunio”, e che, trattandosi di “fatti negativi”, la relativa prova poteva esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 9 giugno 2008, n. 15162), e che proprio le ignorate risultanze istruttorie, costituivano prova di fatti positivi e/o presunzioni gravi, precise e concordanti in relazione alle quali, sotto il profilo della elevata probabilità logica, risultava dimostrato che il ricorrente C. non aveva potuto più lavorare e produrre reddito. 3. Lamenta con il terzo motivo, la “violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Roma erroneamente ricondotto i pregiudizi derivati dalla riduzione della capacità lavorativa all’alveo del danno non patrimoniale, valutandoli ai fini della c.d. personalizzazione del danno, laddove i rilevanti postumi residuati avrebbero dovuto considerarsi direttamente incidenti sulla capacità lavorativa e rilevanti, pertanto, sul piano delle conseguenze patrimoniali dell’evento, nonché ritenendo necessaria ai fini della liquidazione del danno la necessità di una prova piena in ordine alla all’essenza di reddito da parte del ricorrente a seguito del sinistro al contrario della prova presuntiva ritenuta idonea a tal fine dalla giurisprudenza della Suprema Corte”; in definitiva, il ricorrente contesta che una volta provato l’an del danno patrimoniale futuro subito a seguito dal sinistro, una volta provata la cessazione della propria attività lavorativa quale ex artigiano, fabbro, serraturista e la mancata produzione del reddito sulla base delle emergenze istruttorie elencate sub primo motivo, la Corte d’appello gli avrebbe dovuto liquidare tale voce di danno secondo criteri equitativi, come desunti dai principi affermati dalle sentenze di legittimità (richiama in proposito, Cass. Sez. 3, n. 3724/2019 e Cass. Sez. 3, n. 5512/2019). 4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 91,342,132,366 c.p.c. nonché del D.M. n. 55 del 2014 (artt. 2 e 4) e dei parametri di cui alla allegata tabella A – vizi della motivazione-, avendo, la Corte di Appello di Roma liquidato in maniera del tutto arbitraria e completamente svincolata dai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio al di sotto dei minimi tabellari”. 5. Il primo motivo del ricorso non è fondato. Nel caso di specie, la Corte di appello, lungi dall’aver omesso l’esame di fatti decisivi emersi dalla istruttoria compiuta riguardo l’incidenza del sinistro sulla capacità di lavoro specifica di fabbro del ricorrente, ha in premessa precisato che “il CTU ha parlato di “incidenza negativa” e non di impossibilità a svolgere attività lavorativa (…)” e, poi, aggiunto “in termini generali, l’accertamento dell’incidenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, avendo il soggetto leso, l’onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”. Ha osservato il Giudice d’appello che “Pur avendo l’appellante dedotto la perdita della propria attività, risulta al riguardo dimostrata unicamente un decremento reddituale relativo al mese coincidente con l’invalidità assoluta, nonché l’avvenuta risoluzione del contratto relativo al locale commerciale condotto in locazione dalla ditta individuale La Serratura di C.V., figlia dell’appellante”, e pertanto, ha ritenuto sul punto che non fosse stata data “la piena prova di un danno patrimoniale futuro derivante dalle lesioni personali rapportate alla vicenda per cui è causa, danno che viceversa avrebbe potuto agevolmente dimostrarsi, ad esempio, mediante la produzione dei modelli reddituali degli anni precedenti e di quelli successivi all’infortunio, tanto più ove si consideri che il presente giudizio è stato proposto a quasi due anni dall’incidente” (pag. 8 della sentenza impugnata). Il giudice d’appello ha correttamente fatto applicazione, al riguardo, del principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga una attività lavorativa; tale presunzione, peraltro, copre solo l’an dell’esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito (Cass., Sez. 3, 15/6/2018 n. 15737 e richiama altresì Cass. nn. 16913/12019, 10499/2017). Tanto richiamato, il giudice d’appello ha concluso, affermando “in difetto di adeguati elementi probatori sul punto, non avendo l’appellante dimostrato né il reddito in precedenza conseguito, né l’effettivo, documentabile, decremento subito, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non può quindi essere liquidato; tuttavia l’innegabile compromissione della capacita lavorativa riscontrata dalla CTU induce a pervenire alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in termini di aumento della percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale” (pag. 8 della sentenza impugnata). In conclusione, la Corte territoriale, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, debitamente richiamati, in tema di riparto degli oneri probatori gravanti sul danneggiato nell’ipotesi di asserita incidenza del danno subito sulla capacità lavorativa specifica. 6. Infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione del principio del libero convincimento del giudice in tema di ragionamento presuntivo. Invero, da questa Corte è stato già chiarito che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (v. Cass. Sez. L n. 22366 del 05/08/2021). Nella fattispecie esaminata, la Corte d’appello ha correttamente spiegato con la decisione impugnata, che la riduzione della propria capacità di lavoro specifica consente di presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura; tale presunzione riguarda tuttavia solo l’an dell’esistenza del danno, e non la sua quantificazione. Il giudice d’appello ha poi ritenuto, come sopra indicato, che l’appellante non ha fornito, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale futuro, prova adeguata della contrazione del suo reddito ma soltanto un decremento reddituale relativo al mese coincidente con l’invalidità assoluta; rilevando in proposito che non sono stati infatti prodotti modelli reddituali degli anni precedenti e di quelli successivi all’infortunio, sebbene il giudizio di primo grado fu instaurato, dopo ben due anni dal dedotto incidente (pag. 8 della sentenza impugnata). 7. Parimenti infondato il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Roma abbia erroneamente ricondotto i pregiudizi derivati dalla riduzione della capacità lavorativa all’alveo del danno non patrimoniale, valutandoli ai fini della c.d. personalizzazione del danno, postumi che viceversa avrebbero dovuto considerarsi direttamente incidenti sulla capacità lavorativa e rilevanti, pertanto, sul piano delle conseguenze patrimoniali dell’evento. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte territoriale, dopo aver motivato correttamente la propria decisione sulla liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica, esaminato il materiale probatorio e fornendo ulteriore adeguata motivazione, ha ritenuto di liquidare la incapacità lavorativa generica del danneggiato con la massima personalizzazione del danno (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata). 8. Viceversa è fondato il quarto motivo di ricorso. La liquidazione dei compensi professionali sulla base della Tariffa (nella specie D.M. n. 55 del 2014), anche considerata la scarsa rilevanza e complessità delle questioni controverse, come ritenuta dalla Corte territoriale, può essere diminuita sino al 50% nei valori medi (e non in quelli minimi come ha viceversa liquidato la Corte territoriale). 9. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al quarto motivo, rigettati i primi tre; la causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto e per l’effetto, condanna parte resistente Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese del doppio grado di giudizio che liquida nuovamente in Euro 10.800,00 per il primo grado, ed in Euro 8.800,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Compensa tra Roma Capitale e il ricorrente le spese del giudizio di legittimità nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico di Roma Capitale che liquida in detta parte in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Sussistono ragioni per ritenere integralmente compensate le spese del presente giudizio tra il ricorrente e XX Assicurazioni s.p.a..P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al quarto motivo, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, condanna parte resistente Roma Capitale a rifondere al ricorrente le spese del doppio grado di giudizio che liquida nuovamente in Euro 10.800,00 per il primo grado ed Euro 8.800,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Compensa tra Roma Capitale e il ricorrente le spese del giudizio di legittimità nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico di Roma Capitale che liquida in complessivi Euro 1400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Spese compensate integralmente tra il ricorrente e XX Assicurazioni. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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