La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, “ex se“, che il giudice possa applicare la previsione dell’art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l’onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d’ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.
NDR: in tal senso Cass. 27169/21.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 19.5.2023, n. 3635
…omissis…
Ora, è pacifico e risulta dal verbale che i Vigili sono intervenuti circa 30 minuti dopo il sinistro, cosicché in relazione alle dichiarazioni ivi riportate vale il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. 29320/2022).
Cionondimeno, il verbale offre una serie di indicazioni che, alla luce degli altri elementi di prova raccolti, consentono di ricostruire la dinamica del sinistro proprio nei termini indicati dai Vigili Ur..
Innanzitutto, è in atti il verbale di constatazione amichevole sottoscritto da Li. Lo., che al momento rivestiva la qualifica di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Ma. Va. (conducente del motociclo); dallo stesso possono trarsi elementi suscettibili di libero apprezzamento e, in particolare, vi si riscontrano la barra apposta sulla casella 17, ossia che il veicolo B (il ciclomotore) “non aveva osservato il segnale di precedenza”, e lo schizzo planimetrico che chiarisce ulteriormente che il veicolo A (la Fiesta) marciava regolarmente nella propria carreggiata (Cass.16223/2005).
Dalle fotografie allegate al verbale emerge, poi, che la vettura ha riportato un’evidente e pronunciata ammaccatura all’altezza dello sportello posteriore destro e graffiature su tutto il lato destro, mentre il motociclo è risultato danneggiato nella parte anteriore, con il distacco del parafango, la rottura del parabrezza e la piega del telaio.
Ora, la rientranza della portiera posteriore destra è indice univoco di un impatto frontale da parte del motorino, che risulta per l’appunto danneggiato nella parte anteriore. Posto che l’auto proveniva da sinistra rispetto allo stop ove si trovava il motociclo, appare evidente che il omissis non si è fermato allo stop e ha urtato in modo perpendicolare la vettura, che peraltro aveva già quasi oltrepassato il punto di intersezione delle strade, tanto che è stata colpita nella parte posteriore.
L’unica ricostruzione della dinamica compatibile con lo stato dei mezzi è, quindi, quella riportata nel verbale dei vigili urbani che, infatti, hanno elevato contravvenzione a carico della omissis per la violazione dell’art. 145 del Codice della Strada.
A dette conclusioni si perviene anche prescindendo dal punto d’urto indicato nel verbale di accertamento, atteso che i Vigili in sede di deposizione testimoniale hanno riferito di averlo localizzato in modo presunto in quanto i mezzi al momento del loro intervento erano stati spostati.
L’assunto sostenuto dalla parte appellante, secondo cui al contrario il motociclo era rimasto fermo allo stop ed era stato investito dalla vettura Fiesta, appare del tutto smentito dall’esame delle condizioni dei mezzi.
Sul punto, le considerazioni del Tribunale, che ha ritenuto impossibile che l’auto sia andata a colpire con la parte posteriore destra la parte anteriore del ciclomotore, appaiono corrette sul piano logico e fisico.
Le dichiarazioni rese dai testi omissis, che hanno riferito che era stata la Fiesta ad investire in pieno il motorino con la fiancata destra, mentre il ciclomotore era fermo allo stop, appaiono del tutto inattendibili; anche a prescindere dalla circostanza che la presenza dei predetti al momento del sinistro non trova riscontro nel verbale dei vigili urbani, le dichiarazioni non sono assolutamente compatibili con le condizioni dei mezzi, come sopra descritte.
La circostanza, infine, che la Fiesta presentasse dei graffi lungo tutta la portiera non muta i termini della questione né avvalora la tesi sostenuta dalla parte appellante, posto che l’assistente di polizia omissis ha riferito che l’auto “riportava anche graffiature che non si sa se erano riferibili a questo incidente o meno” e, comunque, è presumibile che – in esito all’impatto perpendicolare, chiaramente attestato dalla notevole rientranza della portiera – i mezzi siano rimasti, sia pure per poco, in movimento e che il motorino, prima di cadere, abbia graffiato la portiera.
La seconda censura relativa alla ”Omessa valutazione delle risultanze istruttorie” è ripetitiva della prima e valgono al riguardo tutte le considerazioni sopra esposte.
Va, infine respinta la terza e ultima censura, “Difetto e carenza di motivazione”.
La parte appellante si duole della mancata valutazione da parte del Tribunale della condotta di guida della conducente della vettura Fiesta e assume che un comportamento prudente avrebbe evitato la verificazione dell’evento, concludendo tuttavia (sia nell’ambito del motivo di appello che nelle conclusioni finali) per l’accertamento dell’esclusiva responsabilità dell’accaduto in capo alla conducente dell’auto.
Ora, trova applicazione il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, “ex se”, che il giudice possa applicare la previsione dell’art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l’onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d’ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo” (Cass. 27169/21).
Anche a voler ritenere che la parte appellante abbia sollevato la questione in modo puntuale, il Collegio ritiene, comunque, che non siano stati forniti elementi utili per effettuare il citato vaglio, atteso che il mancato rispetto del segnale di stop in corrispondenza del passaggio della macchina non poteva che dare luogo all’urto poi verificatosi e la circostanza che la Fiesta sia stata colpita nella parte laterale posteriore induce ragionevolmente a ritenere che, allorché il motorino è partito, la vettura avesse già in parte oltrepassato lo stop, cosicché la conducente nulla avrebbe potuto fare per evitare lo scontro.
L’appello va, quindi, respinto e restano, per l’effetto, assorbite tutte le considerazioni relative alla quantificazione del danno.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Nessun provvedimento in merito alle spese deve intervenire con riguardo alla parte contumace.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l’appello; condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese di lite del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; nulla per le spese in relazione alla parte contumace; dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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