La mancata omologazione del sistema preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell’autonomo accertamento delle violazioni al C.d.S., non potendo trovare applicazione l’art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis). Esclusa quindi in tal caso l’inidoneità del sistema (nella specie “Targa System 4.0“) a fondare in via autonoma l’accertamento e contestazione della violazione, tuttavia, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l’operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema, ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell’accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, nel caso in esame, attraverso l’ulteriore controllo diretto sulla carta di circolazione del veicolo del rispetto dell’obbligo di revisione periodica.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.5.2023, n. 12681
…omissis…
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 15 ottobre 2020, il Tribunale di Pistoia, nella mancata costituzione dell’appellato Comune XX, ha respinto l’appello proposto da D.T. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 703/2019 del 22 ottobre 2019, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo D.T. avverso il verbale di accertamento n. — emesso in data — dalla Polizia Municipale del Comune di Agliana, col quale era contestata la violazione dell’art. 80 C.d.S., comma 14. 2. Il Tribunale, in particolare, ha disatteso le argomentazioni dell’appellante in ordine alla illegittimità della contestazione della violazione in quanto basata su un accertamento basato sul sistema denominato “Targa System 4.0” non omologato né approvato per il rilevamento delle violazioni al C.d.S. e peraltro non contestato immediatamente allo stesso D.T. ma solo successivamente, a seguito di invito ex art. 180 C.d.S., comma 8. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l’accertamento della violazione non fosse stato effettuato con il sistema “Targa System 4.0“, ma dagli agenti accertatori consultando direttamente la banca dati, senza che tuttavia la violazione potesse essere immediatamente contestata, in quanto il veicolo dell’appellante era già transitato, con la conseguenza che l’infrazione doveva ritenersi essere stata verificata solo a seguito della verifica effettuata presso gli uffici della Polizia Municipale, a seguito di invito ex art. 180 C.d.S.. 3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pistoia ricorre ora D.T.. È rimasto intimato il Comune XX. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c..Considerato in diritto
1. Il ricorso è affidato a otto motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 80, comma 14, art. 180, comma 8, artt. 200 e 201. Argomenta, in particolare, il ricorso che, alla luce delle previsioni richiamate, l’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 80 C.d.S., comma 14, deve essere effettuato immediatamente, anche ai fini dell’annotazione sul documento di circolazione della sospensione del veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. Ne deriva, sostiene il ricorrente, la illegittimità della contestazione della violazione qualora la stessa sia effettuata a distanza di tempo, non potendosi al riguardo invocare l’art. 180 C.d.S., comma 8, il quale sarebbe riferibile unicamente all’accertamento delle violazioni amministrative commesse ex ante rispetto all’invito, e non al diretto accertamento della violazione. Il ricorrente invoca, ulteriormente, l’assenza, in tema di circolazione di veicoli non sottoposti a revisione, l’assenza di previsione affine a quella di cui all’art. 193 C.d.S., per la circolazione senza copertura assicurativa. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 e art. 2700 c.c.. Erroneamente, sostiene il ricorrente, la decisione impugnata avrebbe ritenuto come accertata la circostanza che il veicolo di D.T. circolasse privo della necessaria revisione, in quanto gli agenti accertatori avrebbero omesso l’immediata contestazione dell’infrazione al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 200 C.d.S., da ciò derivando che le dichiarazioni degli agenti in ordine all’accertamento della sanzione sarebbero prive di fede privilegiata. Osserva, poi, il ricorrente che l’infrazione non poteva essere accertata mediante il sistema “Targa System 4.0” in quanto non omologato, e che la decisione impugnata sarebbe incorsa in contraddizione nel momento in cui, in un primo momento, ha escluso che l’accertamento fosse avvenuto mediante il citato sistema, ma in un secondo momento ha affermato che tale sistema poteva essere di ausilio per l’operatore di polizia stradale, conclusione, quest’ultima, che secondo il ricorrente eluderebbe la radicale inutilizzabilità del sistema “Targa System 4.0” ai fini dell’accertamento della violazione. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., “per illogicità e contraddittorietà della decisione“, sempre in relazione all’affermazione, contenuta nella decisione, per cui il sistema “Targa System 4.0” non può fondare un accertamento della violazione dell’art. 80, ma può essere di ausilio per l’operatore di polizia stradale. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., “per omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità del verbale impugnato per violazione dell’obbligo di motivazione specifica nel caso di contestazione differita del D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 201 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385“. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., “per omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità del verbale impugnato per violazione dell’obbligo di redazione ad opera dello stesso agente che ha accertato la circolazione del ricorrente del D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 80, comma 14, e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385“. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” “per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alla eccepita illegittimità del verbale impugnato del D.P.R. n. 495 del 1992, ex art. 385, perché redatto da agente diverso rispetto a quelli che hanno accertato la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 80, comma 14, e formulato l’invito del D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 180“. 1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, commi 1 e 1-ter, e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385. Il ricorrente impugna la decisione del Tribunale di Pistoia nella parte in cui la stessa ha ritenuto legittimo il verbale di accertamento, sebbene lo stesso fosse stato redatto da un agente diverso da quelli che avevano precedentemente accertato la circolazione del veicolo e proceduto all’invito del ricorrente ex art. 180 C.d.S.. Critica, in particolare, l’osservazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui l’accertamento sarebbe stato effettuato solo a seguito dell’invito ex art. 180 C.d.S., ed in occasione del conseguente controllo effettuato presso gli uffici della Polizia Municipale 1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza “per vizio di motivazione costituzionalmente rilevante in ordine alla contestazione differita della violazione al C.d.S.“, argomentando nel senso del carattere illogico e “perplesso” della decisione. 2. I motivi di ricorso, caratterizzati da una certa ciclicità, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono da ritenersi infondati. Si deve, in primo luogo, escludere che la decisione impugnata abbia affermato l’idoneità del sistema “Targa System 4.0” ad accertare in via autonoma e definitiva l’infrazione contestata al ricorrente. La mancata omologazione del sistema, infatti, preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell’autonomo accertamento delle violazioni al C.d.S., non potendo trovare applicazione l’art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis). Esclusa la inidoneità del sistema “Targa System 4.0” a fondare in via autonoma l’accertamento e contestazione della violazione, tuttavia, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l’operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema “Targa System 4.0” ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell’accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, nel caso in esame, attraverso l’ulteriore controllo diretto sulla carta di circolazione del veicolo del rispetto dell’obbligo di revisione periodica. Esattamente a tali corrette conclusioni è pervenuto il provvedimento impugnato, il quale – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso – non è incorso in alcuna contraddizione nel momento in cui ha affermato che se il sistema “Targa System 4.0” non può fondare autonomamente la contestazione dell’infrazione, può tuttavia costituire base per l’ulteriore attività di accertamento da parte degli organi competenti. Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi altrettanto corretta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale pistoiese nel momento in cui ha affermato la regolarità dell’accertamento e contestazione avvenuti con le modalità di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8. Come da tale ultima previsione stabilito, infatti, gli organi preposti all’accertamento delle violazioni al C.d.S. possono avvalersi del meccanismo dell’invito a presentarsi allo scopo di acquisire informazioni o verificare documenti “ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice“. La norma in esame, quindi, consente di avvalersi del meccanismo dell’invito a presentarsi per procedere all’accertamento delle violazioni che necessitino di un esame documentale o dell’acquisizione di altre informazioni, da ciò derivando che – come correttamente opinato dal Tribunale – l’accertamento e la contestazione vengono ad integrarsi, appunto, a seguito delle verifiche operate presso gli uffici di polizia e non in virtù delle eventuali precedenti attività – come appunto la verifica attraverso il sistema “Targa System 4.0” – le quali risultano meramente prodromiche e non autosufficienti rispetto all’accertamento vero e proprio. Le corrette conclusioni cui sul punto è pervenuto il Tribunale pistoiese valgono a palesare l’infondatezza delle ulteriori argomentazioni spese nei motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. Erroneamente, infatti, il ricorrente ritiene che nella specie ci si trovi di fronte ad una ipotesi di contestazione differita della violazione – di cui si deduce la illegittimità sotto i vari profili prima riassunti – in quanto è da ritenersi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che la contestazione sia stata in realtà contestuale ed immediata, essendo avvenuta nel momento in cui, a seguito della convocazione del ricorrente presso gli uffici di polizia, è stato verificato che il ricorrente medesimo aveva precedentemente circolato con un veicolo non sottoposto a revisione, considerato che il Tribunale ha ritenuto provata – e peraltro mai concretamente contestata – la circostanza che il veicolo di D.T. avesse circolato in data 17 gennaio 2019, a termine per la revisione già scaduto. Ne consegue, pertanto: che non si è verificata alcuna immotivata contestazione differita della violazione; che il verbale di accertamento deve ritenersi sottoscritto dagli stessi agenti che – presso gli uffici – all’accertamento medesimo hanno proceduto; che, infine, il Tribunale non ha omesso di esaminare o di pronunciarsi su un profilo di vizio dedotto dal ricorrente, ma ne ha escluso in radice la sussistenza. 3. Il ricorso deve quindi essere respinto. Nulla sulle spese, dal momento che il Comune XX è rimasto intimato. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto“, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF