Con la nota n. 1511/2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro esprime un parere tecnico-giuridico sull'applicazione dell'articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in relazione all'installazione di sistemi di geolocalizzazione (GPS) in dotazione alle guardie giurate. La questione sorge dalla richiesta di chiarimenti sull'interpretazione del D.M. n. 269/2010, il quale, nel regolamentare l'attività degli istituti di vigilanza, sancisce l'obbligatorietà di un 'idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione)' per gli istituti operanti in ambiti territoriali estesi (Allegato A, punto 4.1.7).
Il quesito centrale verteva sull'eventuale equiparazione di tali impianti di localizzazione a 'strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa', circostanza che ne avrebbe escluso l'applicazione della procedura prevista dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970. Sebbene il D.M. n. 269/2010 sia una norma di rango inferiore rispetto alla Legge n. 300/1970 e preveda la geo-referenziazione solo per alcuni ambiti specifici, con procedure alternative, le società interessate hanno motivato l'adozione dei GPS richiamando esigenze organizzative, produttive (tempestività degli interventi in caso di allarme ed emergenza) e di sicurezza sul lavoro per le guardie giurate.
Ciononostante, alla luce di un'interpretazione rigorosa e in analogia con precedenti orientamenti (es. Circolare INL n. 2572 del 14.04.2023 per i sistemi di videosorveglianza), si conclude che i sistemi GPS, pur supportando le esigenze operative, non possono essere considerati 'strumenti necessari alla prestazione lavorativa' in senso stretto. Ne consegue che la loro installazione e il loro utilizzo ricadono pienamente nella disciplina dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970, rendendo obbligatorio il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o, in loro assenza, l'autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.