Il quadro normativo concorsuale vigente
La disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza è oggi regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), recentemente aggiornato dai decreti correttivi D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, e D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Decreto correttivo ter). Quest’ultimo decreto, entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha perfezionato l’armonizzazione normativa con le disposizioni della Direttiva UE 2019/1023, rafforzando le procedure di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e liquidazione. L’articolo 390 del Codice sancisce la ultrattività della previgente Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, mentre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le disposizioni codicistiche hanno valenza interpretativa solo quando sussiste continuità tra il vecchio e il nuovo regime (Cass., Sez. Un., 25-3-2021, n. 8504).Principi generali della riforma concorsuale
Tra i principi cardine della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, recepita nel Codice della crisi, si evidenziano:- Unitarietà del procedimento concorsuale: tutte le iniziative giudiziali relative a un medesimo debitore confluiscono in un unico procedimento, presieduto da un giudice delegato (art. 7 c.c.i.; Cass., Sez. I, 8-5-2024, n. 12523).
- Continuità aziendale: priorità alle soluzioni che assicurano la prosecuzione dell’attività economica e il miglior soddisfacimento dei creditori, riservando la liquidazione giudiziale come extrema ratio (art. 1, co. 1, lett. g, legge n. 155/2017).
- Allargamento della concorsualità: il Codice favorisce una gestione integrata dei conflitti tra debitore e creditori, incentivando il risanamento dell’impresa anche mediante strumenti di natura privatistica con effetti pubblicistici (Cass., Sez. Un., 31-12-2021, n. 42093).
Crisi e insolvenza: definizioni e implicazioni
Il Codice distingue chiaramente tra crisi e insolvenza (art. 2 c.c.i.):- La crisi indica uno stato probabile di insolvenza, evidenziato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa nei successivi dodici mesi.
- L’insolvenza rappresenta uno stato concreto e stabile di incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni con mezzi ordinari, rilevabile anche attraverso un singolo inadempimento significativo (Cass., Sez. I, 11-3-2019, n. 6978; Cass., Sez. I, 18-1-2019, n. 1465).
Presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale
L’impresa può essere sottoposta a liquidazione giudiziale solo se soddisfa specifici requisiti dimensionali e si trovi in stato di insolvenza (art. 121 c.c.i.):- Attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 € nei tre esercizi precedenti;
- Ricavi complessivi annui ≤ 200.000 € nei tre esercizi precedenti;
- Ammontare dei debiti ≤ 500.000 € (anche non scaduti).
La liquidabilità della società estinta
Il Codice della crisi consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo (art. 33 c.c.i.).- La società estinta mantiene la capacità processuale ai fini della procedura concorsuale, in virtù di una fictio iuris (Cass., Sez. I, 6-8-2021, n. 22449).
- L’orientamento giurisprudenziale consolidato stabilisce che i crediti della società sopravvivono alla cancellazione, salvo una manifestazione inequivoca di volontà di remissione da parte del creditore (Cass., Sez. Un., 16-7-2025, n. 19750).
La sorte dei crediti e dei debiti residui
- Società di capitali: i crediti non soddisfatti possono essere fatti valere nei confronti dei soci fino all’importo riscosso in sede di liquidazione e nei confronti dei liquidatori in caso di loro colpa (art. 2495 c.c.).
- Società di persone: responsabilità dei soci variabile secondo il tipo societario, con possibilità di estensione ai soci accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione (artt. 2312 e 2324 c.c.).
- Responsabilità dei soci: i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme che questi hanno ricevuto durante la liquidazione finale. Questo riflette il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta, tipica delle società di capitali, limitando la responsabilità dei soci all’ammontare effettivamente percepito.
- Responsabilità dei liquidatori: i liquidatori rispondono solo se il mancato pagamento dei crediti è derivato da loro colpa (negligenza, imperizia o violazione dei doveri di legge).
1. Società di capitali (S.p.A., S.r.l.)
- Responsabilità dei soci: limitata all’importo effettivamente riscosso durante la liquidazione.
- Responsabilità dei liquidatori: i liquidatori rispondono solo in caso di colpa (art. 2495 c.c.).
- Autonomia patrimoniale: perfetta; il patrimonio della società è distinto da quello dei soci, quindi i creditori possono soddisfarsi solo sul patrimonio sociale e, residualmente, fino alle somme riscosse dai soci.
2. Società di persone (S.n.c., S.a.s.)
- Società in nome collettivo (S.n.c.):
- I creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci in proporzione alla responsabilità illimitata prevista dalla legge.
- Anche i liquidatori rispondono se il mancato pagamento dipende da loro colpa (art. 2312 c.c.).
- Società in accomandita semplice (S.a.s.):
- I soci accomandatari hanno responsabilità illimitata per i debiti sociali.
- I soci accomandanti rispondono solo fino alla quota di liquidazione.
- Anche qui, i liquidatori rispondono in caso di colpa.
3. Differenze principali
| Aspetto | Società di capitali | Società di persone |
|---|---|---|
| Responsabilità dei soci | Limitata alle somme riscosse | Illimitata (S.n.c.) o limitata alla quota di liquidazione (S.a.s.) |
| Patrimonio | Autonomia perfetta | Patrimonio sociale e personale dei soci collegati |
| Ruolo liquidatori | Rispondono solo per colpa | Stessa regola: rispondono solo per colpa |
| Tutela creditori | Limitata al patrimonio sociale e somme riscosse dai soci | Può coinvolgere direttamente il patrimonio personale dei soci (S.n.c.) |
Considerazioni conclusive
Il regime concorsuale introdotto dal Codice della crisi e aggiornato dai decreti correttivi ha rafforzato la disciplina della liquidazione giudiziale, distinguendo chiaramente tra crisi e insolvenza, prevedendo requisiti dimensionali stringenti e tutelando sia i creditori sia la certezza dei rapporti giuridici.A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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