Da qualche tempo avete notato strani movimenti del vicino, sì, proprio quello che non riuscite a "mandare giù": acquisti sospetti di teche, terrari, lampade UVB. Insospettiti (e forse anche per togliervi una piccola soddisfazione), decidete di avvisare la Polizia Municipale. Scatta un controllo a sorpresa e… la scoperta: in casa l'uomo deteneva un animale esotico, un'iguana. Non un animale "qualsiasi", ma un esemplare appartenente a una specie protetta.
Le verifiche confermano il sospetto: mancavano i certificati che ne attestassero la provenienza legittima. Risultato? Iguana sequestrata e una sanzione da 40.000 euro per il proprietario.
Questo è, in estrema sintesi, ciò che è accaduto in un recente caso deciso dal Tribunale di Como. Ma non si tratta solo di un pittoresco episodio di cronaca: dietro la detenzione illecita di animali esotici si nasconde un problema enorme e spesso sottovalutato.
LA CITES
In Italia (e nel mondo) il possesso di animali esotici è regolato da norme rigidissime. Tutto ruota attorno alla CITES – la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione - ratificata dall'Italia con la legge n. 874/1975 e attuata dal D.P.R. 357/1997.
Chi possiede un animale incluso negli elenchi CITES ha l'onere di dimostrare la legittima provenienza dell'esemplare. Non basta dire "l'ho comprato, è mio": serve documentazione ufficiale, chiara e completa.
Cosa serve per essere in regola?
- Certificato CITES[1];
- Prova di acquisto tracciabile;
- Marcatura elettronica (microchip) quando previsto;
- Autorizzazioni di importazione o nascita in cattività per le specie che lo richiedono.
In assenza di questi documenti, l'animale viene considerato di origine sospetta: potrebbe essere stato prelevato illegalmente in natura o introdotto clandestinamente nel nostro territorio.
IL CASO DI SPECIE
Nel caso esaminato dal Tribunale di Como, il proprietario dell'iguana verde (Iguana iguana) non ha saputo fornire alcuna prova d'acquisto o certificato CITES valido.
Il giudice penale ha quindi disposto:
- la confisca definitiva dell'animale, già sequestrato durante i controlli;
- un'ammenda di 40.000 euro.
Una sanzione severa, ma necessaria: il traffico internazionale di animali esotici è una delle attività illegali più redditizie al mondo, seconda solo al traffico di droga e armi.
DOVE FINISCONO GLI ANIMALI SEQUESTRATI?
Cosa accade agli animali una volta sottratti al privato cittadino? Se possibile, vengono affidati a centri specializzati dove vengono curati, ospitati e – se le condizioni lo permettono – coinvolti in progetti educativi.
L'iguana verde, ad esempio, potrà contribuire a sensibilizzare le scuole sull'importanza della tutela ambientale e sui pericoli del mercato nero di animali esotici.
CONCLUSIONI
Il messaggio è semplice: non acquistare animali esotici senza informarti e senza i documenti in regola. Non solo rischi sanzioni elevatissime, perché si tratta di condotte configuranti reato, ma contribuisci (magari inconsapevolmente) a un mercato nero che distrugge ecosistemi, maltratta animali e alimenta un business criminale globale.
NOTE
[1] Tipologie principali di certificati CITES:
- Certificato di importazione
- Rilasciato per introdurre in Italia un animale o pianta appartenente alle specie tutelate.
- Serve a dimostrare che l'importazione è lecita e non danneggia la sopravvivenza della specie.
- Certificato di esportazione o riesportazione
- Richiesto per portare l'esemplare all'estero.
- Attesta la provenienza legale e il rispetto delle norme internazionali.
- Certificato di detenzione
- Necessario per possedere un esemplare CITES in Italia (anche se non si intende venderlo o esportarlo).
- Deve essere nominativo, non cedibile, e sempre accompagnare l'animale.
- Certificato di nascita in cattività
- Dimostra che l'esemplare non è stato prelevato in natura ma riprodotto legalmente in allevamento autorizzato.
QUINDI AVERE UNA IGUANA IN CASA È UN REATO?
ASSOLUTAMENTE NO, L’IGUANA VERDE È UNA SPECIE INCLUSA NELL’APPENDICE II DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON (CITES) E NELL’ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO CE 338/97. PER DETENERLA, È NECESSARIO CHE L’ANIMALE SIA ACCOMPAGNATO DA UN CERTIFICATO CITES CHE NE ATTESTI LA PROVENIENZA LEGALE. È REATO DETENERE ESEMPLARI PRIVI DI CERTIFICAZIONE CITES: SI RISCHIANO PESANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI PER COMMERCIO O DETENZIONE DI SPECIE PROTETTE.