Compensi professionali nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c.: limiti minimi e cumulo di domande
La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 969 del 2026, ha chiarito un principio di particolare rilievo in materia di liquidazione dei compensi professionali nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., quando il giudizio abbia ad oggetto domande cumulative di invalidità civile e di riconoscimento dell’handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992. La pronuncia ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei parametri minimi forensi, individuando lo scaglione di valore corretto e fissando una soglia minima inderogabile del compenso pari a 1.528 euro.1. Il caso: liquidazione delle spese e ricorso per cassazione
La vicenda trae origine da un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso nei confronti dell’INPS ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., avente ad oggetto due domande cumulative:- l’accertamento del requisito sanitario ai fini dell’indennità di accompagnamento (invalidità civile);
- il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104/1992.
2. Il valore della controversia nel cumulo di domande previdenziali
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all’erronea individuazione del valore della controversia. Secondo la Suprema Corte, quando il giudizio ha ad oggetto:- una domanda avente contenuto economico (accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento);
- e una domanda di valore indeterminabile, quale quella volta al riconoscimento dello status di handicap grave,
- Cass. 9 dicembre 2024, n. 3157;
- Cass. n. 6769/2023.
3. L’applicazione dei parametri forensi aggiornati
Un ulteriore profilo affrontato dall’ordinanza n. 969/2026 concerne l’individuazione del regime tariffario applicabile. La Corte ribadisce che:- i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022,
- si applicano a tutte le prestazioni professionali esaurite successivamente alla loro entrata in vigore,
4. Il limite minimo inderogabile: la soglia dei 1.528 euro
La Cassazione giunge così alla conclusione centrale della pronuncia: anche applicando la riduzione del 50% dei valori medi prevista per le fasi di:- studio della controversia;
- fase introduttiva;
- fase istruttoria,
5. Ricadute pratiche e rilievo sistematico della decisione
L’ordinanza n. 969/2026 riveste particolare importanza sotto un duplice profilo:- tutela del decoro e della proporzionalità del compenso professionale, specie in procedimenti seriali e ad alta frequenza come quelli previdenziali;
- uniformità applicativa nella liquidazione delle spese di lite nei giudizi ex art. 445-bis c.p.c., spesso caratterizzati da prassi difformi nei tribunali di merito.
6. Conclusioni
Con l’ordinanza n. 969/2026, la Corte di cassazione riafferma un orientamento rigoroso in tema di compensi professionali minimi, chiarendo che nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., aventi ad oggetto invalidità civile e handicap grave, il valore della causa va collocato nello scaglione 26.001-52.000 euro e il compenso non può mai scendere sotto i 1.528 euro. La pronuncia costituisce un importante punto di riferimento per avvocati, giudici e operatori del diritto previdenziale, contribuendo a una maggiore certezza applicativa e alla valorizzazione della funzione difensiva.A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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