In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
NDR: in tal senso Cass. n. 14444 del 26/05/2021.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.9.2023, n. 25939
…omissis…
Ritenuto
che, con sentenza resa in data 19/4/2021, il Tribunale di Udine ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato L.A., la Nobis Assicurazioni s.p.a. e la Aviva Italia s.p.a. al risarcimento, in favore di P.V., dei danni subiti da quest’ultimo a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio; a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, il tribunale ha disatteso la domanda avanzata dal P., limitatamente al punto concernente il risarcimento del danno consistito nel rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dall’attore, rilevando come il P. non avesse comprovato, né la concreta necessità o utilità delle ridette spese stragiudiziali, né l’effettività dell’esborso monetario corrispondente, avuto altresì riguardo alla tardività della prova documentale del relativo pagamento; avverso la sentenza d’appello, P.V. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; la Aviva Italia s.p.a. resiste con controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; P.V. ha depositato memoria.Considerato
che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente ritenuto che l’attore non avesse comprovato l’effettivo esborso delle somme per il sostegno delle spese stragiudiziali costituenti una voce del danno emergente risarcibile, dovendo ritenersi del tutto irrilevante la circostanza dell’avvenuto effettivo pagamento di tali spese, a fronte della certezza dell’avvenuta contrazione della corrispondente obbligazione di pagamento ai fini della relativa risarcibilità; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché per insufficienza e contraddittorietà della motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto tardiva la produzione in giudizio della fattura di pagamento delle spese stragiudiziali dedotte (trattandosi della conseguenza dell’obbligazione gravante in capo all’attore di corrispondere alla società di infortunistica il compenso convenuto come dovuto anche in caso di azione giudiziaria), e per avere, in ogni caso, erroneamente omesso di rilevare il carattere incontestato della circostanza relativa all’avvenuto effettivo pagamento di tale spese da parte del P.; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il Tribunale di Udine dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente la non spettanza, in favore dell’attore, del risarcimento relativo al rimborso delle spese per l’assistenza stragiudiziale allo stesso fornita, avendo il giudice d’appello in ogni caso omesso di considerare come, nel caso di specie, tali spese fossero comunque necessarie ai fini dell’esercizio del proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti della controparte; il terzo motivo è infondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021, Rv. 661568 – 01); nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che le spese rivendicate dal P. dovessero considerarsi del tutto inutili o, comunque, non necessarie ai fini del giudizio; al riguardo, il giudice d’appello, nel richiamare la sentenza di primo grado, ha rilevato come “l’utilità dell’assistenza stragiudiziale va valutata con riferimento ad una più pronta definizione del contenzioso nel senso che detta attività, per poter essere considerata utile – e quindi risarcibile come danno emergente – deve essere stata tale o da evitare del tutto il giudizio o da assicurare un più veloce svolgimento della successiva causa per avere a monte risolto “problemi tecnici di qualche complessità”” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rispetto alla elaborazione argomentativa di tale motivazione (suscettibile di fornire una logica spiegazione delle ragioni per cui la spesa sostenuta dall’odierno ricorrente dovesse ritenersi non necessaria, e dunque non giustificata, in relazione all’esito della lite), il P. si è limitato ad evocare infondatamente la pretesa violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in ragione della pretesa apparenza della motivazione), dovendo riconoscersi, con piena evidenza, tanto l’oggettiva comprensibilità, quanto l’agevole ricostruibilità nella sua linearità argomentativa, dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice d’appello ai fini della decisione; sotto altro profilo, deve ritenersi inammissibile la censura avanzata dal ricorrente con riguardo al preteso omesso esame della circostanza relativa alla necessità di sostenere tale spesa ai fini dell’esercizio del diritto al risarcimento del danno, trattandosi dell’evocazione di un fatto (la pretesa necessità della spesa stragiudiziale ai fini dell’esercizio del diritto al risarcimento del danno) di cui non risulta in nessun modo argomentata la sicura decisività, con la conseguente inammissibile evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, essendosi la doglianza in esame di fatto risolta in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa (con specifico riferimento alla circostanza dell’utilità o della necessità della spesa stragiudiziale), in dissenso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, sulla base di una prospettiva critica come tale non consentita in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 720,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF