Può un soggetto imputato per stalking ottenere attenuanti generiche grazie ad una condotta riparatoria, come una parziale confessione ("è stata colpa della gelosia") o una lettera di scuse indirizzata alla vittima? La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione, vediamo quale è stata la decisione.
LE CONDOTTE RIPARATORIE E LE ATTENUANTI GENERICHE
Le circostanze attenuanti generiche, disciplinate dall'art. 62-bis c.p., rappresentano uno strumento che permette al giudice di ridurre la pena quando emergano elementi che, pur non essendo previsti espressamente dal codice penale, sono comunque idonei a incidere sulla valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
Tra i comportamenti che la giurisprudenza ha ritenuto rilevanti per il riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano:
- il risarcimento, totale o parziale, del danno arrecato alla persona offesa;
- le scuse formali o la richiesta di perdono, purché sincere e non dettate da mero opportunismo processuale;
- condotte riparatorie simboliche (donazioni, attività socialmente utili, restituzioni);
- la collaborazione con l'autorità giudiziaria per limitare le conseguenze del reato.
Questi atteggiamenti, se espressione di reale ravvedimento, possono giustificare la concessione delle attenuanti. Tuttavia, non basta un gesto strumentale o tardivo: il giudice deve sempre valutare la concretezza, la tempestività e la genuinità della condotta, evitando automatismi.
In sintesi: il tentativo dell'imputato di "rimediare" al reato può avere valore solo se dimostra un sincero riconoscimento delle proprie responsabilità e una volontà riparatoria autentica.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Con la sentenza in esame la Cassazione ha esaminato il ricorso di un uomo condannato per stalking, la cui pena era stata commisurata in ragione della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo. L'imputato aveva perseguitato una donna con l'intento di terrorizzarla e di isolarla socialmente, diffamandola gravemente per mantenere il controllo sulla sua vita.
L'uomo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la sua incensuratezza, la parziale ammissione dei fatti (motivata da gelosia) e la lettera di scuse indirizzata alla vittima avrebbero dovuto valere in suo favore.
La Suprema Corte, però, ha ribadito un principio consolidato:
- l'incensuratezza, per espressa previsione normativa, non è di per sé sufficiente a fondare le attenuanti generiche;
- neppure la gelosia, la confessione parziale o le scuse presentate tardivamente — e, in questo caso, addirittura a giudizio già avviato — possono giustificare automaticamente una riduzione di pena.
CONCLUSIONI
La Cassazione ha stabilito che né l'incensuratezza, né il movente passionale, né atti tardivi di scuse o parziali ammissioni bastano per ottenere le attenuanti generiche.
Nel caso in esame, proprio la persistenza persecutoria del comportamento, l'intensità del dolo e la finalità di controllo e sopraffazione nei confronti della persona offesa per la Cassazione rendono inconciliabile la concessione delle attenuanti generiche, che finirebbero con l'assumere una funzione distorsiva e ingiustamente premiale, nonostante la mancanza di precedenti penali a carico dell'imputato.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.