Non è condivisibile l’assunto per cui il fatto stesso che la strada presenti numerose irregolarità sia indizio del mancato assolvimento da parte del Comune all’obbligo di custodia sullo stesso gravante, tale da fondare la sua responsabilità per i pregiudizi patiti.
Corte di Appello di Lecce, sentenza del 15.9.2023, n. 723
…omissis…
I primi due motivi di gravame meritano trattazione congiunta, attesa la loro intrinseca connessione.
In linea generale, l’appellante ritiene che, se il Tribunale avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie raccolte nel presente giudizio, unitamente a quelle espletate nel procedimento instaurato innanzi al Giudice di Pace di Francavilla Fontana, e se avesse fatto corretta applicazione dell’art. 2051 c.c., sarebbe giunto alla conclusione di ritenere provata e, dunque, fondata la domanda risarcitoria, riconoscendo in capo al Comune convenuto una responsabilità per aver omesso di custodire adeguatamente il bene pubblico che ha causato la caduta dell’attrice e i danni dalla stessa dedotti in giudizio. In primo luogo, l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l’esistenza di un pericolo occulto sulla base delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni di visibilità esistenti al momento del sinistro e del comportamento della danneggiata, erroneamente ritenuto causa esclusiva dell’evento dannoso. Si tratta di argomentazioni che, a dire dell’appellante, si pongono in evidente contrasto con le risultanze istruttorie.
L’appellante osserva, invero, che parte attrice ha provato per mezzo delle prove documentali (fotografie) e delle prove testimoniali che il sinistro si è verificato a causa di una basola in pietra disallineata e di poco divelta rispetto alle altre, che la stessa non era facilmente visibile non solo poiché non segnalata, ma anche perché si mimetizzava con le altre basole tutte dello stesso colore e che, dunque, tale stato dei luoghi costituiva un’insidia non prevedibile ed evitabile, nemmeno con l’ordinaria diligenza, da parte dell’attrice intenta a camminare sul marciapiede in via —.
Con particolare riferimento alle prove testimoniali, l’appellante si duole che il Tribunale abbia utilizzato ai fini della decisione solo la dichiarazione resa da Mi. Ce., erroneamente ritenuto unico teste oculare dell’incidente, così violando gli artt. 115 e 116 c.p.c.
Più in dettaglio, partendo dal presupposto che, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito ben può utilizzare ai fini della decisione prove raccolte in un diverso giudizio, l’appellante deduce che il primo Giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione anche quanto dichiarato nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Francavilla Fontana dal teste — Mi., il quale ha riferito di aver visto In. Ma. Co. inciampare “in un mattone, dico meglio chianca, dissestata del marciapiede. Se ben ricordo, anche altre chianche erano sporgenti rispetto al piano di calpestio, nel senso che era rialzata”. Sul punto, l’appellante evidenzia che non è condivisibile quanto eccepito fin dal primo grado di giudizio dalla controparte, secondo cui le prove raccolte nel procedimento innanzi al Giudice di Pace non sono utilizzabili nel presente procedimento poiché espletate senza il contraddittorio con l’ente convenuto, rimasto contumace. Ed invero, parte appellata ribadisce che il contraddittorio in quel giudizio è stato regolarmente instaurato e che la scelta del convenuto di non prendervi parte, sebbene regolarmente citato, ha comportato la perdita della possibilità di contraddire anche in ordine alla formazione delle prove.
Del pari, il Tribunale non ha considerato le dichiarazioni rese da In. An., sorella dell’attrice ed escussa in entrambi i giudizi, la quale, pur non avendo assistito personalmente alla caduta, ha riferito che la sorella veniva accompagnata a casa da — e che lamentava dolori alla gamba che rendevano necessario il ricovero e il successivo intervento chirurgico.
E ancora, l’appellante si duole che il Tribunale abbia escluso di poter considerare, quale causa della caduta, la presenza di una mattonella “che si muoveva” – circostanza riferita dal teste Mi. – sol perché la difesa di parte attrice aveva sempre fatto riferimento ad una basola disallineata rispetto alle altre. In particolare, l’appellante osserva, da un lato, che il teste aveva in realtà confermato che la “chianca” sulla quale inciampava l’attrice si presentava leggermente divelta e di poco disallineata rispetto alle altre; dall’altro, che il riferimento a detta basola “che si muoveva” non potrebbe in ogni caso ritenersi idoneo a mutare la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi.
Oltre a non valutare adeguatamente tutte le risultanze istruttorie sopra richiamate, l’appellante sostiene che il Tribunale non abbia, altresì, fatto corretta applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., così decidendo la controversia sulla base di una motivazione illogica.
Più in dettaglio, l’appellante osserva che il caso di cui si tratta rientra nell’ambito di applicazione della responsabilità da cose in custodia che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., richiede da parte del danneggiato solo la prova del fatto dannoso e del nesso causale con la cosa, mentre impone al danneggiante di fornire la prova del caso fortuito quale evento interruttivo della causalità, il quale può consistere anche nel fatto colposo del danneggiato. Tuttavia, l’appellante sottolinea che, stando al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il comportamento colposo del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso solo se presenta i caratteri della imprevedibilità e della eccezionalità tipici del caso fortuito: solo in tali casi, infatti, esso può ritenersi causa esclusiva dell’evento di danno.
E ciò, secondo l’appellante, non è avvenuto nel caso di specie.
Dall’istruttoria è emerso, infatti, che la danneggiata ha utilizzato il bene pubblico in modo conforme alla sua destinazione, trattandosi di un marciapiede destinato al pubblico transito, e che lo stesso non è stato, invece, correttamente manutenuto dalla P.A., anche considerando che il teste — aveva riferito che un’altra passante, negli anni precedenti, era inciampata nello stesso punto in cui era caduta l’attrice. D’altra parte, a nulla rileva, secondo l’appellante, il fatto che la danneggiata conosceva perfettamente lo stato dei luoghi in quanto abitava a circa 700-800 mt di distanza dal punto esatto del sinistro, atteso che non è mai stato provato dal convenuto che l’attrice percorresse ogni giorno via — raggiungere la sua abitazione; così come non può rilevare l’età della danneggiata (che all’epoca del sinistro aveva 71 anni), non avendo controparte dimostrato che costei, all’epoca del sinistro, non fosse perfettamente in grado di deambulare da sola.
Pertanto, avendo l’attrice dato prova del fatto dannoso e del suo collegamento causale con la cosa e non avendo, invece, il comune fornito la prova liberatoria del caso fortuito nei termini sopra indicati, l’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il Comune di Francavilla Fontana responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., sottolineando, da ultimo, che detta responsabilità prescinde dalla prova del carattere insidioso della cosa in custodia – in ogni caso ugualmente provata dalla danneggiata – circostanza che, invece, rileva qualora il soggetto danneggiato agisca ai sensi dell’art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito.
Da ultimo, in ordine alla quantificazione del danno – circostanza non valutata dal Tribunale attesa l’infondatezza della domanda risarcitoria – l’appellante chiede a questa Corte di acquisire le risultanze della CTU redatta dal Dott. Tr. nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Francavilla Fontana, sottolineando che si tratta di prova che, seppur formata all’interno di un diverso giudizio, deve considerarsi in questa sede pienamente utilizzabile (come già evidenziato), anche perché mai contestata nel merito da controparte, che si è limitata ad opporsi alla sua utilizzabilità a fronte della mancata partecipazione del Comune al relativo giudizio.
In subordine, nel caso in cui il Collegio dovesse ritenere non utilizzabile la consulenza già espletata, l’appellante reitera anche in questa sede la richiesta di disporre una nuova CTU medico-legale, al fine di determinare la natura e la quantificazione delle lesioni subite dall’attrice in occasione dell’evento dannoso dedotto in giudizio.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che i fatti di causa, come ricostruiti dal Tribunale, non risultano oggetto di contestazione da parte dell’appellante: deve dunque ritenersi accertato che la sig. In. cadeva mentre stava percorrendo via — Fontana sul marciapiede, la cui pavimentazione è caratterizzata da sconnessioni in ragione della presenza di alcune basole che presentano disallineamenti fra esse per cui i bordi esterni non combaciano tra loro, ma sono distanziati vari centimetri gli uni dagli altri ed alcune presentano uno dei bordi sollevato rispetto alle altre.
A dire dell’appellante, il fatto stesso che la strada percorsa dalla danneggiata presentasse tali irregolarità è indizio del mancato assolvimento da parte del Comune all’obbligo di custodia sullo stesso gravante, tale da fondare la sua responsabilità per i pregiudizi patiti dalla sig. In. a causa della caduta.
L’assunto non può essere condiviso.
Ed invero, secondo l’orientamento più recente della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 2480/2019; Cass. 17873/2020). In altri termini, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., il pedone danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trovava la strada al momento in cui si è verificato l’evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richiedendo quindi al pedone la massima attenzione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n.38584).
Nel caso di specie, come argomentato in maniera convincente dal primo Giudice, emerge dalle fotografie in atti che i disallineamenti tra le basole che compongono una parte del marciapiede, tali da creare dislivelli e fessure tra le chianche, sono immediatamente percepibili da parte di chi si trovi a camminarvi sopra, per cui la sig. In., anche attesa la piena visibilità derivante dall’orario (il sinistro ha avuto luogo “nella mattinata” come riferito dal teste In. An. ), avrebbe dovuto prestare particolare attenzione nel percorrere la strada, al fine di evitare di incappare nelle predette irregolarità. Come riferito dal teste —, e come si vede del resto nelle foto, non si trattava di un’unica chianca sporgente rispetto al piano di calpestio, ma ce n’erano anche altre, per cui la situazione di dissesto deve ritenersi fosse chiaramente avvistabile.
Va peraltro rilevato che dalla visione della foto n.4 si ricava che, proprio all’altezza del punto in cui è caduta l’odierna appellante, il marciapiede presenta zone in cui non si evidenziano tali disallineamenti, verosimilmente ascrivibili allo sprofondamento nel tempo delle pietre del basolato; ne consegue che ben avrebbe potuto l’appellante scegliere di camminare sulla porzione più uniforme del marciapiede, non essendo obbligata a percorrere la parte visibilmente più accidentata.
Non ultimo va altresì considerato che la sig. In. risiede a 7-800 metri dal luogo del sinistro per cui è altamente probabile che ella si sia trovata a camminare su quella strada in numerose altre occasioni.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte il motivo d’appello va rigettato, dovendosi ritenere che la caduta sia ascrivibile alla mancanza di cautela da parte della danneggiata per avere omesso di adottare le precauzioni necessarie per evitare i rischi di cadute.
Con il terzo ed ultimo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto le spese di lite, nella misura del 30%, a carico di parte attrice.
Ed invero, pur condividendo la scelta del primo Giudice di ridurre del 70% le spese liquidabili in favore dell’ente in virtù del contegno processuale dallo stesso serbato (avendo il Comune eccepito infondatamente la litispendenza e tardivamente la prescrizione del diritto azionato), l’appellante evidenzia altri comportamenti che, ove debitamente presi in considerazione, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a compensare integralmente le spese di lite tra le parti, e in particolare: che il Comune non ha contestato il fatto storico, la dinamica dell’incidente e le lesioni riportate dall’attrice; che non si è costituito nel primo giudizio innanzi al Giudice di Pace; che, nel presente giudizio, si è irragionevolmente opposto all’acquisizione del materiale probatorio già raccolto nel giudizio precedentemente instaturato, deducendo peraltro che il consulente tecnico avesse “preso un abbaglio” nell’effettuare una quantificazione del danno così elevata o ipotizzando che l’attrice, dopo il sinistro di cui è causa, è rimasta vittima di altro evento traumatico, senza fornire adeguata prova di ciò.
Il motivo è infondato: ed invero, a giudizio della Corte, a fronte della soccombenza sostanziale dell’appellante, la cui domanda è stata rigettata, la compensazione delle spese di lite nella misura del 70% appare governo idoneo a tener conto del complessivo comportamento processuale tenuto dal Comune.
L’appello va pertanto rigettato.
Al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante alla rifusione in favore dell’appellata delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori di cui al DM n. 55/2014.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30 gennaio 2013 e l’appello è respinto va dato atto – ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza, a carico della parte appellante, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce omissis rigetta l’appello; conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%; dà atto della sussistenza dell’obbligo a carico della parte appellante del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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