Sempre più frequentemente, accade che persone sottoscrivano prestiti in qualità di garanti, senza rendersi pienamente conto delle gravi implicazioni giuridiche che tale scelta comporta.
È il caso di una signora che, per spirito di solidarietà, firma a favore di un conoscente. Non riceve alcuna somma, non partecipa alla gestione del finanziamento.
A distanza di anni, dopo che il debitore principale era rimasto inadempiente, le veniva notificato un decreto ingiuntivo, nella qualità di "coobbligata".
La tesi difensiva – prospettata dall'Avv. Daniele Fantin- è netta: nessun ruolo da debitrice, solo funzione di garanzia.
In via subordinata veniva eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c., per mancato esercizio di azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza del debito.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO
Il Tribunale affronta il nodo decisivo: come va qualificata la posizione di chi firma come "coobbligato", ma non riceve le somme e non gestisce il prestito?
Il Giudice Marina Rossi sottolinea che non conta come viene etichettata la parte nel contratto, ma cosa effettivamente ha fatto e ricevuto; nel caso di specie emergeva che
- Solo il debitore principale aveva ricevuto il denaro;
- Solo il debitore principale aveva sottoscritto le condizioni generali e autorizzato il pagamento delle rate;
- Il coobbligato aveva firmato solo il frontespizio e il modulo privacy;
- Il coobbligato non aveva ricevuto nessun beneficio economico, nessuna operatività.
Conclusione giuridica: il coobbligato non è parte attiva del rapporto di finanziamento. Non è debitore. È fideiussore, ovvero soggetto che garantisce un'obbligazione altrui, e la cui responsabilità nasce da un vincolo accessorio.
Scrive il Tribunale:
"Il coobbligato è tale o perché parte del rapporto obbligatorio principale, ovvero perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui. Quest'ultima ipotesi integra una fideiussione."
Non esistono zone grigie: o si è debitori principali, oppure si è garanti. E se si è garanti, si ha diritto alla tutela dell'art. 1957 c.c.
ART. 1957 C.C.E DECADENZA DEL CREDITORE
Il codice civile è chiaro: se il creditore non agisce entro 6 mesi contro il debitore principale dopo la scadenza del debito, perde il diritto di pretendere il pagamento dal fideiussore.
Se non lo fa, perde il diritto di agire contro il garante. Nel caso esaminato, erano passati dieci anni. Nessuna azione giudiziale era stata intentata entro i termini. Solo una vecchia diffida.
Risultato? Il Giudice ha revocato del tutto il decreto ingiuntivo.
Art. 1957 c.c.
Attenzione ai termini per agire contro il garante
Se il creditore vuole rivalersi sul fideiussore, deve:- Agire giudizialmente contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza del debito.
- Non basta inviare lettere, solleciti o diffide.
- Non basta scrivere PEC, email o raccomandate.
- Serve un atto giudiziario vero (es: citazione, decreto ingiuntivo, pignoramento) finalizzato a ottenere l’adempimento coattivo del debito.
CONCLUSIONI
Questa sentenza è destinata a far scuola:
Ribadisce il principio di realtà: non è la parola "coobbligato" a determinare l'obbligazione, ma l'effettiva partecipazione al contratto.
Riconosce la tutela piena del fideiussore, anche quando "nascosto" sotto altra denominazione.
Applica con rigore l'art. 1957 c.c., come barriera contro l'inerzia creditoria.
Chi garantisce un prestito – spesso un familiare che firma "per aiutare" – non può essere trattato alla stregua del debitore principale. E se il creditore non si attiva per tempo contro il debitore vero, perde il diritto di rivalersi sul garante.